Il minore al centro

663 views 9:53 am 0 Comments Agosto 2, 2025

*Deborah Cosentino 

 
Legge 159/2023 «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa  e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza  dei  minori  in ambito digitale» (c.d. Decreto Caivano): tra l’esigenza di educazione e l’utilizzo della repressione

 

1. Cenni introduttivi

L’educazione è l’arma più potente che si può usare per cambiare il mondo (Nelson Mandela)

Il principio guida del sistema giustizia minorile, consiste nel provvedere all’educazione del soggetto minorenne ovverossia curare il percorso formativo del minore ed accentuarne la finalità rieducativa della pena.

“La funzione rieducativa è da considerarsi se non esclusiva certamente preminente, senza rinunciare all’accertamento della responsabilità penale nel rispetto della presunzione di innocenza[1]”.

La finalità rieducativa emerge anche dall’art. 1 c.p.p.m. (codice processo penale minorile) nella parte in cui prevede che le disposizioni del processo minorile prevalgono su quelle del codice di procedura penale.

Nei confronti di un minorenne, la cui personalità è maggiormente volubile e fragile, si rende necessario ridurre il più possibile le conseguenze negative di un processo; sono riconducibili a tale finalità tutti gli strumenti che permettono al minore di evitare la prosecuzione del processo (ad esempio l’affidamento ai servizi sociali)[2].

Ciò è atto all’osservanza della minima offensività del processo penale, alla tutela della personalità e della riservatezza del minore e consente di attuare un altro principio, quello di residualità della detenzione per i minorenni con lo scopo di valorizzare gli attitudini degli stessi.

Dal punto di vista processuale, fino al XIX secolo vigeva un sistema di giustizia non differenziato; ragion per cui i minori erano sottoposti al giudizio del tribunale ordinario.

In Italia, con R.D. 1404/1934 e la successiva legge 835/1935 viene istituito il Tribunale per i minorenni, il primo organismo giurisdizionale specializzato per giudicare solo i minori, mentre i provvedimenti legislativi sono entrati in regime molti anni dopo.

La legge delega n. 81/1987, in attuazione delle disposizioni Costituzionali, mette in atto la finalità rieducativa della pena a discapito delle esigenze di punizione e di difesa sociale, ma attuando, attraverso approfonditi accertamenti sulla personalità del minore e sulla sua condizione socio-psicologica, un bilanciamento tra la finalità rieducativa/ di tutela del minore e la finalità di responsabilizzazione.

Con il D.P.R. 448/1988 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, integrato dal D.P.R n. 449/1988 “Adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello minorile”, viene redatto il codice di procedura penale minorile.

L’elaborazione di questo codice, è frutto di profonde analisi culturali e sociali e di specifiche sentenze della Corte Costituzionale che, hanno svolto il ruolo di autorevole guida verso l’adozione del nuovo codice, il quale (ri)afferma l’idea che la finalità principale del diritto minorile sia quella di educare il minore autore di reati anziché  limitarsi a  punire le sue azioni.

 

Il sistema ha dimostrato, in questi anni, di far fede al principio fondamentale dell’interesse superiore del fanciullo codificato dagli strumenti internazionali (tra cui l’art. 3 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989), che entrano nell’ordinamento giuridico italiano quali sovraordinati alle norme interne. L’interesse del minore, in considerazione della sua personalità ancora in evoluzione, va considerato superiore rispetto a ogni altro interesse.

Nello specifico, la CRC (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo) è un trattato sui diritti umani che stabilisce i diritti civili, politici, economici, sociali, sanitari e culturali dei minori, adottata il 20 novembre 1989 (da quel giorno, il 20 novembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale dei diritti del fanciullo), entrata in vigore il 02 settembre 1990 e ratificata dall’Italia con Legge n. 176/1991.

In Italia, dopo la sua ratifica, la Convenzione  ha assunto valore giuridicamente vincolante, comportando l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione dei diritti in essa sanciti e di predisporre un più adeguato e complesso sistema di tutela, sostegno e promozione.

“Tale Convenzione rappresenta il primo strumento giuridico volto a tutelare tutti i minori, imponendo agli Stati obblighi di promozione e protezione inducendoli a rafforzare i mezzi di tutela esistenti e sollecitandoli a lavorare per un cambiamento culturale che veda tutti i minori come soggetti di diritti. I contenuti della Convenzione sono stati successivamente completati con l’approvazione di tre protocolli opzionali: il protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il protocollo sulla vendita, la prostituzione e la pornografia ed il protocollo sulle procedute di comunicazione”.[3]

 

Solo con la legge 451/1997 l’Italia si è dotata di strumenti adeguati per sviluppare un’effettiva ed organica politica per l’infanzia e l’adolescenza. Nello specifico, la legge in questione ha istituito la Commissione parlamentare per l’infanzia, il Centro nazionale per l’infanzia ed il centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

 

Inoltre, si fa di seguito accenno alle normative sovranazionali che enunciano il rispetto di tali riferimenti e raccomandano l’ascolto della persona di minore età: la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla Cooperazione del 1993, il Regolamento n. 1111/2019 del Consiglio d’Europa e la Carta di Nizza del 2000.

Dunque, il sistema giuridico minorile, nell’affrontare in parallelo le situazioni problematiche, di disagio e di devianza minorile, presenta un’articolazione del ministero della giustizia Italiano- servizi minorili- così composta: 11 centri di giustizia minorile; 17 IPM (Istituti penali per minorenni); 25 CPA ( centri di prima accoglienza).

 

2. LE NEUROSCIENZE FORENSI

La carta di Noto (Noto 09.06.1996, aggiornata il 12.06.2011) definisce le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore, evidenziando l’importanza di una formazione specifica e di un costante aggiornamento professionale per i soggetti a contatto con i minori nell’ambito del procedimento penale e l’obbligo di adottare metodologie e criteri di valutazione concreti ed affidabili.

Negli ultimi anni, si è assistito ad un notevole sviluppo delle neuroscienze, le quali hanno portato discreti contributi in campo scientifico e giuridico; esse hanno ad oggetto lo studio del cervello e lo scopo è quello di analizzare la base biologica delle espressioni mentali e comportamentali dell’uomo.

“All’interno della vasta categoria delle neuroscienze giuridiche, hanno assunto rilevanza le neuroscienze forensi, ossia quel determinato complesso di studi che forniscono dati scientifici rilevanti e significativi ai fini della valutazione giudiziaria”[4].

Le neuroscienze, strumenti ermeneutici esperibili pur non trattandosi di analisi infallibile o assolutamente certa, si propongono quale aiuto per interpretare la delinquenza giovanile.

“Le neuroscienze psicanalizzano il reato e l’adolescenza è una fase di grandi cambiamenti a livello cerebrale, poiché hanno luogo molti processi importanti che tendono a facilitare lo sviluppo dei circuiti neurali vitali. Tali processi includono la riduzione della materia grigia corticali, cambiamenti nei modelli intrinseci di connettività ed alterazioni dell’attività metabolica dei livelli ormonali, della densità dei recettori e dei livelli dei neurotrasmettitori”[5].

In Italia, alcuni studiosi appaiono più scettici nei confronti delle neuroscienze, lasciando spazio ad un’analisi maggiormente giuridica e criminologica.

In effetti, lo studioso Maggiolini si concentra ad analizzare il comportamento dei minori (i cc.dd. nativi digitali), i quali tendono al ritiro sociale più che all’esternalizzazione dei comportamenti impulsivi ed aggressivi, ritardando l’ingresso nel mondo adulto; ciò cagiona un rallentamento dello sviluppo psicosociale.

Del pari, anche lo studioso Cerasa invita a coniugare medicina, pedagogia e criminologia, in quanto, “Posto che svariate forme di disagio mentale sono fortemente influenzate da fattori esterni come la pressione sociale e lo stress ambientale, si ritiene molto probabile che anche i cambiamenti comportamentali, nella loro insorgenza, siano connessi ai cambiamenti sociali che hanno caratterizzato le società occidentali nell’ultimo ventennio”.

Cerasa esorta il magistrato minorile a contestualizzare il reato alla luce dell’eventuale criminogenesi provocata da famiglie tossiche, gruppi dei pari devianti e metodi scolastici fallimentari ed inadeguati, i quali possono causare spinte antisociali ed antigiuridiche.

 

Dunque, egli ha il merito di non aver disgiunto la psichiatria dalla criminologia forense, la quale mette sempre al centro l’eventuale dis-educatività delle agenzie di controllo.

3. IL C.D. DECRETO CAIVANO

In passato, la finalità EDUcativa e quella RIEDUcativa si affermavano in astratto e si attuavano in concreto, garantendo quel difficile equilibrio tra esigenze di tutela e bisogni di un minore che si perseguiva attraverso approfonditi accertamenti sulla personalità dello stesso prima e durante il procedimento.

La scelta del legislatore era stata ispirata dalla necessità di garantire che il rispetto delle regole processuali avvenga sempre nell’ottica della tutela della personalità del minore e, conseguentemente, la pretesa punitiva fosse subordinata al dovere dello Stato al recupero  del minore senza rinunciare all’accertamento della responsabilità penale dello stesso, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Nel presente le conseguenze delle azioni di un minore sembrerebbero pari a quelle commesse da un adulto, a discapito dei principi fondamentali menzionati, oggetto di conquista nel corso degli anni e sui quali si incentra la tutela del minore.

Ciò a ragion di veduta, in quanto il disporre le misure cautelari ai minori di 18 anni, nelle aspettative del Governo avrebbe la conseguenza di dissuadere il minore dal commettere il reato e dal tenere comportamenti contrari alla legge, ma l’aspettativa è fondata o è solo un modo per dare priorità al fine sanzionatorio rispetto al fine educativo?

Si anticipa che, la legge in questione è la n. 159/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa  e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza  dei  minori  in ambito digitale” (ex D.L. 123/2023).

A parere di chi scrive, tale legge è un mix di riferimenti alle disposizioni legislative, di modifiche e di aggiunte dove il percorso di rieducazione e di reinserimento del minore autore di condotte criminose è solo accennato, la finalità RIEDUcativa è solo idealizzata e a finalità EDUcativa è completamente tralasciata e rimandata alla sensibilità del giudice.

Infatti, da una parte l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) evidenziava la necessità di intervenire sul sistema della giustizia minorile, riqualificando gli istituti penali per i minorenni, rendendoli luoghi più accoglienti per una giustizia a misura di minore (ad esempio incrementando progetti che diano la possibilità di svolgere attività sportive, educative e culturali a tutti i bambini e ragazzi, specie quelli in area penale esterna) [6] dall’altra parte il governo con la legge de quo poneva l’attenzione sulla punizione più severa, considerata più efficiente per reprimere i reati commessi dai minorenni.

 

Entrando nel merito, dopo episodi violenti e localizzati nel Comune di Caivano, è stato pensato e programmato il c.d. decreto Caivano, probabilmente prescindendo da una indagine approfondita e meditata sulla esistenza di una reale emergenza criminalità minorile a livello nazionale.

Paragonando tale legge alle già esistenti e tuttora in vigore disposizioni del codice del processo minorile, si nota come le norme per la repressione dei reati commessi dai più giovani già esistevano ed erano adottate con accorgimenti (ad es. l’attivazione di servizi di assistenza minorile) per evitare la stigmatizzazione sociale del minore e favorirne il suo reinserimento umano, scolastico e sociale.

Allora alcune domande sorgono spontanee: perché si  ritenuto necessario  inasprire le sanzioni già presenti?

Perché non vengono considerati utili gli strumenti di prevenzione, da adottare a monte e durante il percorso di crescita del minore?

In relazione ai dati statistici, la situazione concreta nel 2023, anno dell’attuazione delle legge era la seguente: a fronte di oltre 14.000 giovani in carico ai servizi della giustizia minorile, erano 426 (poco più del 3%) i detenuti nei 17 Istituti Penali per Minorenni d’Italia; i dati sui minori denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia mostrano come negli ultimi dieci anni si sia assistito a un andamento oscillatorio che vede gli ultimi dati relativi al 2022 del tutto in linea con gli anni precedenti.[7]

L’ oggettività di questi dati statistici ha tuttavia ceduto il passo alla forza della paura ed alla percezione collettiva di un’accentuazione della devianza minorile, causando la tolleranza zero anche per i minori.

 

Il decreto Caivano ha reintrodotto una norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale[8]: la custodia cautelare in carcere in caso di pericolo di fuga del minore.

Differentemente, l’art 37 del c.p.p.m. – testualmente-  “Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

La misura viene applicata se ricorrono le condizioni previste dall’art. 224 c.p. e quando, per le specifiche modalità e circostanza del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata”.

Il codice di procedura penale minorile, nel corso degli anni, ha avuto il merito sia di relegare ad effettiva extrema ratio la risposta carceraria che nell’abbracciare un modello educativo in ossequio alle finalità sancite dalla Costituzione Italiana.

 Scevra dall’essere tutor, si ricordi che la misura coercitiva custodia cautelare in carcere  andrebbe disposta solo quando sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero sussistano gravi esigenze di tutela della collettività; il permettere ad un giudice minorile di comminare tale misura significherebbe  calpestare i saldi principi del processo minorile e violare i diritti, in primis il diritto al superiore interesse del minore.

A tal proposito, la custodia in carcere è considerata da molti esperti del diritto minorile come misura da evitare, per scongiurare il rischio che il minore entri in contatto con un ambiente criminogeno ancor prima di un’eventuale condanna.

Anche laddove il decreto Caivano  fa riferimento ad una finalità rieducativa, questa sembra distorta.

Sul punto: Sorgono dubbi non manifestamente infondati in relazione all’art. 3 e all’art. 31 Costituzione, perché cela, di fronte a un reato commesso da un minorenne, una meccanica trattamentale fortemente improntata sul paradigma punitivo, scandita dal principio di proporzionalità, anziché assicurare un approccio trattamentale fondato su dinamiche educative e riabilitative, definite dal principio personalistico e assicurate dalla multidisciplinarietà dell’Organo giudicante minorile.”[9]

 “Il tribunale per i minorenni fu istituito perché si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato”[10]

Oggi, non è un caso che l’interesse del minore nel procedimento penale minorile trovi adeguata tutela proprio nella particolare composizione collegiale (un magistrato e due giudici onorari) in quanto la loro specifica professionalità, permette di garantire la giusta considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore, evitando le eccessive ed inutili trame sanzionistiche. 

Ergo, porre sulla stessa bilancia le azioni del minore e quelle di un adulto sembra un tuffo nel passato quando, in assenza di un Tribunale atto a garantire i loro diritti, ai soggetti minori veniva riservato il medesimo trattamento sanzionatorio degli adulti.

 

4. Conclusione

La tutela penale minorile è un tema delicato ed a tratti complesso, che richiederebbe  soluzioni tese alla costruzione di una comunità che aderisca ad un sistema di valori umani e sociali anziché meramente al rispetto di regole punitive.

Oggi, si è persa di vista l’ottica garantista finalizzata alla minima offensività del processo nei confronti di un soggetto minore, la cui personalità è maggiormente vulnerabile ed esposta alle influenze esterne rispetto ad un adulto.

Si dovrebbe investire sulla formazione, vagliando le attitudini del minore e percorrere un percorso di educazione in itinere attraverso un atteggiamento volto all’ascolto ed al dialogo; per farlo è indispensabile valutare in modo accurato l’impatto che ogni singola decisione, normativa/ regolamentare che sia, produce concretamente sui minori e sui loro diritti.

Inoltre, in ossequio a quanto detto dalla AGIA, si dovrebbe investire sulla giustizia riparativa ed in particolare sulla mediazione penale, permettendo l’incontro tra vittima e reo al fine di attuare uno strumento non violento di ricomposizione dei conflitti, capace di operare una trasformazione di responsabilità: dalla responsabilità verso qualcosa alla responsabilità verso qualcuno.

Le politiche e le misure previste o ancora da realizzare, dovrebbero essere capaci di guardare al futuro senza compromettere il rispetto per i diritti e i bisogni dei minori.

Solo la Convenzione di New York e la Costituzione Italiana forniscono le linee guida per una corretta valutazione dei diritti dei minori e dovrebbero essere le prime ad essere riportate come esempio per garantire un futuro al soggetto minorenne.

 

Dunque, soprattutto per ciò che concerne la tutela del minore, il dialogo, l’ascolto[11] e l’educazione sono i soli strumenti attraverso i quali poter ottenere un’autentica consapevolezza delle azioni compiute da un minore; la becera repressione genera solo atti controproducenti per la società civile.

*avvocato del Foro di Vibo Valentia

 

[1] Sent. C. Cost. n. 49/1973 in Giur. Cost

[2] In materia di tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è stato redatto il piano nazionale di azione- piano infanzia il quale definisce, in concerto con l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, alcuni livelli essenziali atti alla protezione dell’infanzia. Con il piano nazionale di azione, l’Italia attua i principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dai suoi protocolli opzionali. Tale piano viene predisposto ogni due anni dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, sentita la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e l’AGIA ed è approvato dal Consiglio dei Ministri.

[3] Analisi svolta dal centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di concerto con il dipartimento per le politiche della famiglia.

[4] Pietrini P.- Sartori G., Come evolve il ruolo della perizia psichiatrica alla luce delle acquisizioni delle neuroscienze, in Guida dir. n. 8/2011.

[5] Larsen & Luna, Adolescence as a neurobiological critical periode for the development og higerorder cognition, in Neuroscience and Biobehavioral Review, 2018.

[6] Relazione annuale dell’AGIA al Parlamento, 2022.

[7] www.ragazzidentro.it osservatorio detenzione a cura dell’ associazione Antigone, 2023.

[8] Sentenza Corte Cost. n. 359 del 2000.

[9] Tribunale dei minorenni di Trento ordinanza del 06 marzo 2024 commenta la disposizione inserita nel decreto “qualsiasi trattamento sanzionatorio punitivo nei confronti di un minore è ammesso solo se è sorretto, animato e orientato da fini educativi”.

[10] Relazione del Consiglio superiore della magistratura sullo stato della giustizia, 1971.

[11] Il diritto all’ascolto del minore, previsto dall’articolo 12 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, rappresenta uno dei quattro principi cardine, accanto al diritto alla non discriminazione, al diritto alla vita e allo sviluppo e al fondamentale principio del preminente interesse della persona di minore età. L’AGIA (L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) ritiene fondamentale promuovere l’ascolto e diffonderlo in ogni ambito di vita delle persone di minore età, anche nei tribunali.

 

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