RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI, TRA MOLTE OMBRE E QUALCHE LUCE

335 views 9:14 pm 0 Comments Gennaio 31, 2026

*Domenico Sorace

 

Con legge n. 1 del 7.1.2026 il Parlamento ha introdotto un riordino significativo della legge 14 Gennaio 1994 n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, dando altresì “delega  al governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.
L’impostazione complessiva è stata, tanto in tema di controlli, tanto in tema di accertamento giurisdizionale delle responsabilità, di circoscrivere l’ambito di intervento della Corte dei Conti, per un verso semplificando le procedure di controllo, per altro verso dimidiando: a) le occasioni di responsabilità erariale, soprattutto a carico degli organi politici; b) le conseguenze in termini patrimoniali.
Tale intervento, per vero, ha avuto un suo antecedente nella sentenza della Corte Costituzionale 17.07.2024 n. 132, la quale aveva rilevato alcune rigidità nel sistema previgente invitando il legislatore a rendere più equi gli esiti risultanti dall’azione di accertamento e controllo della Corte dei Conti. In questo senso, la Corte Costituzionale aveva delineato alcuni percorsi possibili, quali la previsione di indicatori certi della colpa grave, la previsione di limiti al rischio patrimoniale legato alla dichiarazione d responsabilità erariale, il potenziamento delle funzioni di controllo. Il tutto, ha precisato la Corte Costituzionale, sempre nel solco della primaria esigenza di tutelare il bene pubblico  e ricercare “nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività tra l’amministrazione e l’agente pubblico, con l’obiettivo di rendere la responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo all’azione…alleviando la fatica dell’amministrare, senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa”.

 

I

IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI NELL’IMPALCATURA  COSTITUZIONALE

Occorre premettere che, nel costrutto costituzionale, la Corte dei Conti partecipa di un doppio livello.

Per un verso svolge, come si evince dal titolo III (”Il Governo”) e dalla sezione III (“Organi ausiliari”) della Costituzione, funzioni correlate all’azione di governo, attraverso “il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,  al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato  contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere  sul risultato del riscontro eseguito” (art. 100 Cost.). Trattasi di una tipica funzione di controllo, che la Corte dei Conti non svolge in quanto organo di Governo, ma secondo criterio di indipendenza ed autonomia, come chiarisce lo stesso art. 100, il quale, riferendosi alla Corte dei Conti ed al Consiglio di Stato, chiarisce  che “La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo”.

Per altro verso, la Corte dei Conti svolge una tipica funzione giurisdizionale, avendo lo scopo, ai sensi dell’art. 103 Cost., di esercitare la “giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge” (es., in materia di pensioni pubbliche, giudizi di conto, etc.). Rientrano in tale ambito i giudizi per responsabilità erariale.

Dunque, la Corte dei Conti assume un rilievo speciale nella definizione degli equilibri di sistema, giacchè la sua azione è funzionale così all’obiettivo primario di equilibrio e sostenibilità dei conti pubblici, come  a quello di accertamento e repressione degli illeciti amministrativi e contabili. Tale ultimo momento trova riscontro nell’art. 28 della Costituzione, a mente del quale “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

II

 IL TEMA DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

Come l’appena richiamato art. 28 enuncia, la responsabilità per danno erariale sorge allorchè, nella gestione di funzioni e risorse pubbliche, il decisore politico/amministrativo procura un danno patrimoniale e/o morale alla pubblica amministrazione, generando una correlata sottrazione di risorse pubbliche, sia in termini di mancato introito, sia in termini di eccesso di spesa, sia in termini di danno da disservizio o di immagine.

Presupposto per l’asserzione di una responsabilità per danno erariale è, oltre la determinazione di un danno ingiusto, anche la relazione causale con l’azione/omissione veicolata da stati soggettivi tipici: la colpa grave, il dolo (art. 1 l. 20/1994).

Ebbene, proprio su tali ultimi due fattori si è appuntata l’attenzione della riforma.

IIa

 LA COLPA GRAVE

Il tema dei limiti di configurazione di colpa e dolo ha sempre impegnato dottrina e giurisprudenza, stante l’insita elasticità semantica ed ermeneutica del fenomeno. Quale il confine che scinde la colpa lieve dalla colpa grave? Quale il confine che scinde il dolo dalla colpa grave? Su tali crinali si è giocata l’elaborazione dei giudici della Corte dei Conti che, muovendo dalla specialità dei doveri spettanti al funzionario pubblico/organo politico, ha operato con maggiorata severità rispetto a quanto ricorre nei giudizi ordinari.

Ebbene, la riforma ha inteso intervenire su tali stati soggettivi, provando a meglio tipizzarli e, dunque, racchiuderli in un contesto di maggiore oggettività e certezza. In questa ottica, l’art. 1 della l. 20/94 è stato integrato con la seguente specificazione: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

E’ manifesto il tentativo di ridurre l’alea immanente all’istituto e temperare la casistica di responsabilità a carico del decisore pubblico. Così, la deduzione di una ‘colpa grave’ non viene più lasciata al libero e prudente apprezzamento dell’interprete, ma confluisce in un paradigma normativo chiamato, secondo la ratio della riforma, a restringere il perimetro della discrezionalità valutativa e della stessa responsabilità. Ciò, nel dichiarato obiettivo, risultante dalla relazione illustrativa al disegno di legge, di ovviare alla c.d. “paura della firma” e, dunque, alla paralisi dell’agire pubblico.

A tale scopo, pertanto, si forniscono parametri certi alla colpa grave, ravvisata solo in presenza: a) di violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; b) di travisamento del fatto; c) di affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o di negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”.

Non solo. Ma la riforma va oltre  e pretende, altresì, di caratterizzare l’espressione “violazione manifesta”,  stabilendo che, allo scopo, il giudice deve tener “conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza”. Un recinto interpretativo ed applicativo più severo, che restringe il libero apprezzamento del Giudice, in funzione di una più ampia e libera determinazione del decisore pubblico.

Ma v’è di più. La norma, a restringere ulteriormente il parametro della responsabilità, chiarisce che  Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti». Il che equivale ad immunizzare la responsabilità dell’incolpato allorchè la sua determinazione risulti omogenea ad orientamenti giurisdizionali prevalenti, ancorchè non consolidati, ovvero a pareri tecnici acquisiti agli atti. In tale ultimo caso la norma, piuttosto che propendere per la duplicazione dell’incolpazione, estendendola anche al firmatario del parere, opta per l’azzeramento della responsabilità. Una scelta che non pare appropriata all’interesse pubblico.

IIb

IL DOLO

Anche quanto al fattore dolo la norma è intervenuta, disponendo di racchiuderne l’essenza all’interno di una casistica chiusa. Ha così previsto che «La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

  1. a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  2. b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria».

Nei fatti, secondo una logica che, francamente sfugge, il dolo scompare dal radar dell’azione di responsabilità, essendosi tipizzata una casistica del tutto marginale e residuale rispetto al complesso universo dei possibili illeciti riferibili alla mano pubblica. Non solo, ma la casistica dolosa non riguarderà più l’area “politica” della decisione, ma solo quella gestionale ed amministrativa, essendo i casi sub a) e b) di ordinaria competenza di tale livello dell’Amministrazione Pubblica.

Vedremo nel prossimo capitolo le conseguenze di tale costrutto.

III

LA DERESPONSABILIZZAZIONE DEL LIVELLO POLITICO – L’INCENTIVAZIONE DELLA “PAURA DI FIRMA”

Come appena detto, la riforma in senso restrittivo del concetto di “dolo” ha un impatto decisivo sui titolari dell’azione amministrativa. Ed invero, il dolo, per come tipizzato, coinvolgerà solo i dirigenti/funzionari titolari delle attività catalogate, non certamente il livello politico che ne è  tecnicamente estraneo.

Tuttavia, tale deriva è più profonda. Vi è in realtà un disegno complessivo di affrancare il livello politico dal momento della  responsabilità, orientato al contrario sul solo livello amministrativo. Dispone, sul punto,  l’art. 1 ter l. 20/1994: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso». L’intento della norma è evidente: sovraesporre il livello amministrativo,  affrancare, fatti salvi i casi di dolo (di fatto non giustiziabili, come sopra detto), quello politico. E’ facile intendere che tale rimodulazione trasla  decisamente il piano delle responsabilità verso il decisore tecnico, titolare della cognizione e dell’istruttoria della pratica, lasciando praticamente immune la posizione del decisore politico, trattato non già come agente attivo, ma come mero  e quasi ignaro esecutore di atti aliunde voluti.

E’ del tutto evidente che, in questo quadro, l’obiettivo dichiarato dalla riforma, comprimere la “paura della firma”, viene vanificato. Di più, è verosimile un incremento di tale “paura”, giacchè il funzionario/dirigente  difficilmente assumerà in proprio la redazione dell’atto, preferendo distribuirne le prerogative su altri livelli istruttori e decisionali. Con maggiorazione di tempi e costi e decadimento del principio di efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. 241/1990).

IV

L’ENTITA’ DEL DANNO E DEL RIMBORSO

La riforma interviene su un ulteriore livello, concernente i massimali del pregiudizio economico rilevato e, con esso, gli impatti esistenziali sugli incolpati.  

Ebbene, la riforma ha inserito, dopo il comma 1-septies dell’art. 1 l. 20/1994, il seguente:

«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

Dunque, i massimali vengono ridotti al 30% del danno cagionato ed in misura comunque non superiore al doppio della retribuzione annua lorda spettante o del vantaggio economico conseguito ai tempi della condotta lesiva.

La norma è un esercizio di equilibrismi giuridico-istituzionali dagli esiti, dal punto di vista dell’interesse pubblico, non appropriati.

Per un verso persegue il giusto obiettivo di sgravare l’incolpato da un rischio di “restituito in integrum”, oggettivamente non sostenibile in ipotesi di pregiudizi caratterizzati da grandi numeri. Si pensi ad un appalto per valore pari a centinaia di migliaia o addirittura milioni di euro. Per altro verso, però, finisce con il riversare l’onere non coperto dall’incolpato sulla comunità, con conseguente socializzazione del debito privato e conseguente incremento della pressione fiscale. In questo senso, la scelta di ridurre l’onere in misura non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”, appare soluzione eccessivamente generosa per la parte privata ed eccessivamente onerosa per la parte  pubblica.

In questo senso, sarebbe stato più consono prevedere un limite superiore (ad. esempio, quadruplo rispetto al trattamento retributivo conseguito) e, altresì, un vincolo di attualizzazione dell’onere, risultando parimenti inappropriata la previsione di commisurarlo al trattamento percepito nell’anno di inizio della condotta lesiva, certamente inferiore a quello attuale.

V

PRESCRIZIONE

La riforma interviene, questa volta in maniera più convincente, su un ulteriore tema,  quello della datazione del periodo di prescrizione, disciplinato dall’art. 1 comma 2 l. 20/1994 nei seguenti termini:  “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.

La giurisprudenza delle Corti, in un’ottica tutoria dell’interesse pubblico, è stata particolarmente rigorosa ed ha prediletto un’interpretazione che, piuttosto che fare capo al tempo di commissione dell’illecito, ha inteso focalizzare, quale dies a quo, il tempo di conclamazione del  danno, ad esempio, attraverso il suo  formale riconoscimento, ovvero il suo reale pagamento.  Si pensi al caso, molto diffuso, di ritardi nella erogazione delle indennità di  esproprio, che videro la condanna di Sindaci o Responsabili di area  a distanza di decine di anni, magari a seguito di procedure di liquidazione e/o sentenze di condanna postume. E’ evidente che soluzioni così trancianti stridono, oggettivamente, con il comune sentire e, dunque, con il senso ultimo dell’istituto della prescrizione, impalpabile risultando la percezione di antigiuridicità  con riferimento ad azioni/omissioni risalenti nel tempo.

In questa ottica, la riforma ha ribaltato il criterio e stabilito che il limite di cinque anni, ai fini della prescrizione, debba decorrere solo dal momento del fatto lesivo. L’art. 1 punto 6) l. 1/2026 ha come di seguito rimodulato: “6) “al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione». Dunque, il punto fermo ai fini del calcolo a ritroso del tempo di prescrizione è il “fatto dannoso”, senza che abbia alcuna incidenza  il momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno.

Ma v’è di più. Anche l’ipotesi di occultamento doloso del fatto dannoso viene temperato, giacchè viene richiesta una condotta attiva (ad esempio, occultamento o distruzione di documenti) o in violazione di obblighi di comunicazione. Il che suppone che, se l’occultamento deriva da una condotta passiva, ovvero un’omissione, essa non ha attitudine, anche se voluta, a posticipare il periodo di prescrizione.

Dunque, luci ed ombre in questa segmento di riforma.

VI

I CONTROLLI ED I PARERI

Infine, un capitolo rilevante della riforma è dedicato alla funzione “ausiliaria” della Corte dei Conti, ovvero quella dei controlli. Qui è netta la sensazione che il legislatore abbia voluto allargare le maglie delle azioni di controllo, allo scopo di facilitare l’iter dei provvedimenti di spesa. E’ In questa ottica che si spiegano le misure orientate a temporizzare in maniera tassativa le procedure di controllo e dare valore al principio del silenzio-assenso.

Eppure, si parla di passaggi cruciali per la sorte di uno Stato di diritto, quali la sostenibilità della spesa pubblica, la conformità delle procedure alla legge, l’imprescindibile equilibrio del bilancio. Si ricorda che l’art. 81 impegna lo Stato ad assicurare “l’equilibrio  tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto  delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”. Ebbene, autorità  garante di tale equilibrio è proprio la Corte dei Conti, nella sua veste di organo di rilevanza costituzionale.

Ebbene, la riforma introduce criteri di regolazione del controllo e dei pareri che lasciano non pochi dubbi. Ad esempio, si prevede una misura temporale inderogabile e perentoria per l’esercizio del controllo, all’esito della quale, in caso  di silenzio della Corte, si genera un effetto ope legis assertivo e di registrazione “per silentium”. Con conseguenze immunizzanti anche ai fini della responsabilità erariale. Di seguito l’art. 1  comma 1 lett. b) l. 1/2026:

«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.

Peraltro, la norma ha esteso il riordino anche ai controlli concernenti gli enti locali e pubblici.  Si è così statuito che: 1 quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1 quinquies La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. 1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter». Con la precisazione che gli atti, non sottoposti a controllo nei termini, “si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 1”.

Quanto ai pareri  rilasciati a richiesta dello Stato o di altri enti pubblici, l’art. 2 ha confermato il principio del silenzio assenso e dell’esclusione da responsabilità del decisore, stabilendo:

  1. al comma 2 che: I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l’amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
  2. Al comma 1 che: … E’ esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi, da intendersi dunque anche quelli resi “per silentium”, ai sensi del comma 1.

E’ evidente la grave insidiosità della novella. I dubbi riguardano, soprattutto, il fatto che possa applicarsi un istituto eccezionale, quale è il silenzio assenso, a funzioni di controllo e/o consultive che, per definizione, richiedono provvedimenti espressi e motivati.

Non solo. L’applicazione di un criterio di perentorietà dei termini, associato ad un principio di silenzio significativo di assenso, sembra adombrare, in mancanza di azioni orientate a potenziare gli organici, un duplice effetto: a) per un verso, la legittimazione silenziosa di comportamenti extra legem, tra l’altro assunti con la ‘complicità istituzionale’ del sistema di controllo, incapace di riscontrare nei termini; b) per altro verso, l’induzione alla moltiplicazione – e conseguente intasamento degli Uffici della Corte dei Conti – delle richieste di parere, al punto da rendere tecnicamente impossibile, alle condizioni organizzative date, l’esercizio delle verifiche nei termini spettanti.  In entrambi i casi, la Corte dei Conti, da presidio alto a tutela della collettività, rischia di diventare uno “strumento cieco di occhiuta rapina”, come direbbe il poeta.

VII

CONCLUSIONI

Il processo di riordino dovuto alla l. n. 1/2026 è  molto più ampio rispetto alle questioni affrontate in questa sede. Vi è, ad esempio, il tema della delega al Governo, che prevede, tra l’altro, un complessivo riordino organizzativo e gestionale delle Corti dei Conti, una separazione netta della magistratura giudicante da quella requirente, il riordino delle procedure ai fini del rimborso delle spese di giustizia nei giudizi di responsabilità, la revisione dei c.d. controlli concomitanti, da attivarsi esclusivamente su richiesta delle amministrazione interessate.

Al netto di questo,  non possono non cogliersi le approssimazioni e le ombre che sembrano tingere il quadro risultante, pur nella inerenza di alcune previsioni, il cui approccio è parso tuttavia sin troppo liberalizzante.

Né seda i dubbi di appropriatezza il massivo ricorso al criterio della retroattività. Basti richiamare la disposizione transitoria (art. 6) secondo cui “1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”. Oppure l’art. 5 che, nel sottrarre gli avvocati dello stato alla giurisdizione della Corte dei Conti in favore di quella propria dei magistrati ordinari, ha previsto che  “2. Le disposizioni del terzo comma dell’articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna”.

Una evidente forzatura rispetto al generale principio di irretroattività (art. 11 preleggi), derogabile solo in presenza di norme penali più favorevoli all’imputato (art.2 c.p.). Sulla questione, come su altri temi, non è da escludersi un ritorno alla Corte Costituzionale, chiamata a chiarire il rispetto del principio di uniformità e, probabilmente, a precisare con più rigore e chiarezza il senso delle aperture contenute nella sentenza n. 132/2024.

*avvocato del Foro di Vibo Valentia , Referente CoA per il progetto editoriale Il Foro Vibonese

 

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