Il giusto processo ed il limite all’impugnazione del pubblico ministero. La “sonnecchiosa” regola del divieto dimezzato

1073 views 9:26 am 0 Comments Agosto 2, 2025

Diego Brancia*

 

Vi è la stringente necessità di sospettare del profilo di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione in relazione all’art.593 c.2 del cpp (così modificato dall’art.2 comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n. 114), in ragione dell’attuale facoltà del Pubblico Ministero di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento ad esclusione dei reati previsti nel novero dell’art.550 c.1 e 2 del c.p.p.
 

 

Non v’è dubbio che “il processo penale è un meccanismo integrato governato da profili culturali, finalistici e da aspetti strutturali che ne danno attuazione”1.

I modelli nei quali storicamente si sono sviluppati i meccanismi processuali di accertamento del fatto, sono noti e risultano condizionati alla struttura istituzionale, nonché giudiziaria di ogni singolo Paese. Ed ancora, se il processo penale è finalizzato ad accertare il giudizio di responsabilità di un soggetto rispetto ad un possibile fatto di reato, tale strumento si è storicamente articolato secondo moduli sufficientemente consolidati, pur risultando poi declinati con molte variabili, che tuttavia non ne alterano i canoni fondamentali.

L’erroneità della decisione, in uno alla sua potenziale correttezza, perché affidata ad un giudice togato e professionale, quindi in linea teorica valido, ha comportato nel tempo la necessità di delineare degli strumenti di controllo e di verifica delle decisioni.

Si è trattato di un percorso progressivo, imperniato sulla posizione verticistica di una Corte suprema di cassazione che, poi, vede nella dimensione intermedia, rispetto al primo grado, il giudizio di appello.

Tutto ciò ha consentito, nel tempo, una diversificazione funzionale e l’esclusione di meccanismi di controllo ripetitivi, che, certamente, non possono considerarsi assetti consolidati, ma frutto di interventi progressivi e di adeguamento degli strumenti processuali.

Le riflessioni sulle mutate esigenze delle impugnazioni, in chiave di adeguamento al “giusto processo”2, dovranno verificare la diversificata proiezione assiologica di un sistema come quello delle impugnazioni, per lungo tempo rimasto uguale a se stesso, perturbato da un sentimento, malcelato, di “non dispersione dei mezzi di prova”3.

Un sistema giuridico è, necessariamente, concepito come prodotto dell’esistenza e dell’esperienza umana, ed il diritto, a sua volta, costituisce la proiezione assiomatica di valori delle azioni umane, conseguenza dell’operato comune e resi manifesti da un’esperienza e cultura condivise.4 Per cui il diritto costituisce il più importante prodotto di un modello culturale; quel modello, cioè, che consente di generare i fondamenti della comune convivenza, costituito da valori la cui natura permette ad una Comunità di dotarsi di precisi tratti identificativi.

Come la luce che attraversa un prisma per effetto della rifrazione, attraverso il processo penale, si separano e comprendono la dimensione culturale della società ed i meccanismi di funzionamento del sistema “sanzionatorio”, cui si affida la funzione repressiva e di riequilibrio dello scompenso da reato.

Il processo penale è un’occasione conoscitiva di un fatto, costituendo un ponte che congiunge il dato delle contestazioni imputative a quello degli effetti e, infine, a quello della pena, il più delle volte coincidente con la privazione o limitazione delle libertà fondamentali.5

Quello delle impugnazioni, che si incardina nelle trame del “sistema”, è una successione di strumenti articolati che deve essere collocata al servizio di valori fondamentali e finanche a salvaguardia della conservazione della stessa comunità sociale. La previsione di un sistema di verifica delle scelte, in termini di decisioni di un giudice, attraverso la previsione di appositi strumenti di controllo, rafforza la fondatezza del caso singolo, assegnando, anche, garanzia all’accettazione sociale dell’accertamento.

Con il codice di procedura penale del 1988, probabilmente, si è persa l’occasione di assegnare al sistema delle impugnazioni dei tratti caratteristici differenti da quelli impressi in precedenza, lasciando inalterato l’impostazione tradizionale, attraverso, i tre gradi di giudizio.7

Alcuni Autori8 osservano che “quella delle impugnazioni è materia che senz’altro avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte del nuovo codice di procedura penale, il quale, non ha invece posto in discussione le direttrici di fondo del modello”.

Altri, persino, che la materia fino alla riforma attuata con la L.20 febbraio 2006, n.46 (c.d. Legge Pecorella), sia stata “sonnecchiosa”9 nel travagliato terreno dei nuovi equilibri delle impugnazioni.

Com’è noto, al di là di altre modifiche che hanno interessato soprattutto la Cassazione, il sistema dei gravami era stato significativamente riformato con la c.d. legge Pecorella (n. 46 del 2006) che aveva modificato sia i casi di ricorso per cassazione, sia le situazioni di legittimazione alla proposizione dell’appello10.

L’attuale riforma nasce, anche, dall’esigenza di rinvenire un raccordo normativo con l’articolo 2 del Protocollo numero 7 della Convezione Europea, utile a realizzare la ragionevole durata del processo; nonché dalle incisive sentenze della Corte Costituzionale (la n. 98 del 1994; la n. 280 del 1995), quindi, una ricognizione più attenta circa le radici ideali e funzionali del doppio grado di giurisdizione di merito e gli effetti, sul sistema complessivo delle impugnazioni, della abolizione del potere d’appello del pubblico ministero, in particolare.

In questo ambito, l’osservazione secondo cui, nel giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, «il rilievo costituzionale dell’obbligo dell’azione penale del pubblico ministero attiene al momento iniziale dell’azione penale, senza il minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto meno a giudizi di impugnazione» (Corte cost., sentenza n. 280 del 1995) sembra privare (ma solo in apparenza) di copertura costituzionale il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione.

Peraltro, la contrapposizione storica con le esigenze di sicurezza dello Stato fascista e lo sconcerto della coscienza sociale, che mina la prevedibilità del giudizio e la credibilità della condanna quando un giudice ritiene colpevole un uomo che un altro giudice ha prima ritenuto innocente, sono i presupposti in virtù dei quali si è convinti «che lo Stato democratico-liberale, a differenza dello Stato totalitario, impone all’autorità di spogliarsi del magistero punitivo quando l’innocenza dell’imputato sia proclamata all’esito del giudizio di primo grado.11

Peraltro, il tema è stato posto, in questa prospettiva, non quanto alla plausibilità ed alla fondatezza del doppio grado “in sé”, e cioè sulla sua dimensione “impersonale” di rimedio offerto alle parti, quanto sulla plausibilità del doppio grado rispetto a ciascuna parte, perché di questo in sostanza si discute: del diritto di impugnare, che è essenzialmente il diritto dell’imputato, da un lato, e il diritto del pubblico ministero, dall’altro.

E pure se si riconosce l’identità di situazione giuridica (e cioè lo stesso diritto potestativo), non per questo si riconosce a priori che essa abbia, per ciascuna parte a cui spetta, lo stesso fondamento.

Né in questo contesto, si è potuta accantonare la forza dimostrativa dell’art. 111 comma 6 Cost. su cui fondava – e fonda, anche se comunque in termini problematici – la tesi secondo cui l’obbligo di motivazione ha senso, solo ove lo si proietti sulle esigenze, sociali e/o individuali di controllo del provvedimento nel merito, a cui sembra fare eco, oggi, il nuovo comma 2 dell’art. 111 Cost.

La “parità delle parti” nel processo penale è tema complesso.

Per esemplificazione utile a svincolare l’argomento dai connotati ideologici, funzionali e strutturali che legittimano quella formula, è opportuno riconoscerle un significato “minimo”, certamente valido anche per il processo penale – indispensabile ai fini del prosieguo del discorso.

In questo senso si intende per “parità” delle parti l’identità delle occasioni per la ricostruzione e per la rappresentazione del fatto al giudice. Quindi, è necessario presupposto di un sistema normativo.

Ed anche se il legislatore può scegliere la strada per la delineazione di un sistema differenziato di azioni e controlli; difficilmente può andare oltre questi confini.

E’ dunque la pronunzia costituzionale, non disconoscendo i suoi precedenti in virtù dei quali «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.), perché di questo non costituisce estrinsecazione necessaria» (C.cost., sentenza n. 98 del 1994, n. 363 del 1991, n. 426 del 1998, n. 421 del 2001, n. 347 del 2002 e n. 165 del 2003), punta sulla nuova idea della “parità elastica” per la ricognizione delle situazioni soggettive protette nel e col processo penale.

Peraltro, è abbastanza agevole riconoscere che il tema delle impugnazioni intercetta molte questioni: fra queste le eccezioni in punto di competenza e quelle in materia di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità, di decadenza; quelle sulla prescrizione e sulle cause estintive.

Non si potrà dimenticare che già in passato, come sopra riferito, la Legge n.46/2006, recante “Modifiche al codice di Procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”, nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il Pubblico Ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l’emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Poi l’intervento della Consulta, con la sentenza n.26 del 2007, ne dichiarava l’incostituzionalità della norma, in quanto negazione del principio di parità delle parti, impedendo al Pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello.

Ed uno dei nodi da sciogliere è proprio quella della realistica “parità delle parti”, accezione concettuale rivendicata dalla Corte Costituzionale dell’epoca per sterilizzare il divieto di impugnazione delle sentenze di proscioglimento, secondo una prospettiva riequilibratrice tra le parti necessarie.

Valore, quello della “parità delle parti” che va, necessariamente, calato nella dimensione sistematica e sincretica del processo penale, in guisa da ritenerlo “giusto” nel suo rapporto con la ragionevole durata e di apparente disallineamento dall’orditura costituzionale ed “equo” in un contesto dove la “parità” è ancora un obiettivo perseguibile, con i dovuti correttivi ed adattamenti.

Tornando con la memoria ai fatti della “Legge Pecorella”, la Consulta si premurava di affermare che mai potrebbe ipotizzarsi che: “La posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l’organo dell’accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi – posizione del vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al carattere “invasivo” e “coercitivo” di determinati mezzi d’indagine – abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un’esigenza di “riequilibrio”, a qualsiasi deminutio, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito di tutte le successive fasi.”

Non potrebbe peraltro trascurarsi l’ulteriore obiezione, secondo cui in seguito ad una sentenza assolutoria in primo grado, poi riformata in senso sfavorevole in appello, la decisione possa ritenersi al passo della regola “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.

Né può, ulteriormente, ritenersi recessivo che l’intero sistema delle impugnazioni sia per sua natura attento a garantire, innanzitutto, la possibilità di contestare una sentenza sfavorevole all’imputato, garantendo la possibilità di una revisione del primo giudizio di condanna.

Ed ancora non va trascurato quanto stabilisce l’articolo 2 del protocollo numero 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o l’articolo 14 paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Entrambe le norme prevedono che la persona condannata per un reato abbia diritto a che l’accertamento di colpevolezza sia esaminato da un tribunalesuperiore o di seconda istanza.

Diritto riconosciuto solo all’imputato e non all’accusa. Questo perché l’indisponibilità per il pubblico ministero di un rimedio finalizzato ad ottenere un nuovo giudizio di fatto in sede di appello discende: da un canto, con riguardo alle sentenze di proscioglimento, dallo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che promana all’articolo 27, comma 2, della Costituzione e rende inconcepibile sul piano logico, il raggiungimento della certezza processuale dopo un giudizio di proscioglimento, se non in presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della valutazione alternativa e a seguito di un’articolata e problematica rinnovazione istruttoria; d’altro canto, per la sentenza di condanna, dalla natura che l’appello si vede riconosciuta nelle fonti internazionali e nel quadro costituzionale, che ne sanciscono, come ricordato, la funzione di tutela del diritto di difesa dell’imputato.

E proprio la sentenza della Corte, citata dalla relazione Lattanzi (che aveva provato a riformare radicalmente l’appello del Pubblico Ministero), numero 34 del 202012, ci ricorda che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale.

Proprio la Corte medesima ha posto in evidenza come il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado – da parte del pubblico ministero – presenti margini di cedevolezza più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell’imputato.

Il potere d’impugnazione della Parte pubblica non può essere, infatti, configurato con una proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, enunciato dall’articolo 112 della Costituzione, quando, invece, sull’altro fronte il potere di impugnazione dell’imputato si correla, anche, al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa, che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazione di segno inverso.

Da ultimo, va rilevato come la presunzione d’innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, quindi con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Secondo la già citata giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenza numero 34 del 2020, la limitazione del potere di appello ad opera della Parte pubblica persegue l’obiettivo di assicurare la ragionevole durata del processo, frazionando il carico di lavoro delle corti d’appello, in particolare le persecuzioni che riguardano sentenze che hanno accolto la domanda di punizione.

Consacrati principi e garanzie quali parità delle parti, terzietà e imparzialità del giudice e contraddittorio, l’art. 111 Cost. viene a rappresentare il giusto processo nel ruolo di condizione di legittimità della funzione giurisdizionale. Come chiaramente si è affermato in dottrina, il legislatore “ha realizzato una sorta di incorporation rafforzativa di garanzie già codificate nel 1989 e poi ripudiate dalla svolta involutiva dei primi anni novanta, per accrescerne il grado di resistenza e renderle insensibili alle tentazioni di future revisioni legislative o giurisprudenziali”13.

La Corte di Strasburgo aveva più volte affermato che un giudizio di appello che riformi l’esito assolutorio di primo grado, senza aver provveduto all’assunzione delle prove dichiarative che hanno condotto all’assoluzione dell’imputato, si ponesse in contrasto con l’art. 6, § 1 ovvero §3, lett. d) CEDU.13 E’ noto che sul solco tracciato dalla giurisprudenza europea si sia posta la giurisprudenza della Corte di Cassazione.14

A seguito di tale orientamento della giurisprudenza sia europea, che nazionale la legge n. 103/2017 ha introdotto nell’ambito dell’art. 603 c.p.p. il nuovo comma 3-bis, prevedendo un’ipotesi di rinnovazione obbligatoria dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, nel caso di impugnazione del P.M. della sentenza assolutoria, fondata sulla (prevalente) valutazione della prova dichiarativa.

La Corte di Cassazione15 era intervenuta sul tema dell’operatività dell’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, disposto dall’art. 603, comma 3-bis c.p.p., nella ipotesi di sentenza di secondo grado che confermi la decisione assolutoria di primo grado. Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite Troise e Pavan e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124/2019, la Corte ha affermato l’insussistenza di tale obbligo, non ponendosi una questione di rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio né del principio costituzionale della presunzione di innocenza in una prospettiva garantistica per l’imputato. La necessità della rinnovazione istruttoria, in applicazione della regola dell’immediatezza nell’assunzione della prova dichiarativa decisiva, opera nel solo caso in cui sia emessa in appello una pronuncia di condanna a fronte di una assolutoria di primo grado, coerentemente ai principi dettati dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Nello specifico, la “riforma Lattanzi”, prevedeva la cancellazione dell’appello del pubblico ministero e, conseguentemente, l’eliminazione dell’appello incidentale dell’imputato (art. 7 co. 1 lett. h-ter) e il ripristino della normativa anteriore alla l. 23.6.2017 n. 103, per la disciplina della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, mediante l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. (art. 7 co. 1 lett. h-quater), che postula l’appello della parte pubblica «contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di un prova dichiarativa».

La soluzione che era stata proposta dalla Commissione Lattanzi, che ha comunque suscitato un acceso dibattito tra gli stessi componenti, si prestava, in verità, a sollecitare più di una tensione con i principi costituzionali e, in specie, con il principio della “parità delle parti” processuali, i cui riferimenti costituzionali si rinvengono negli artt. 3 e, soprattutto, 111, comma II, Cost.

Ed è proprio l’elaborazione giurisprudenziale a consentire di trarre, come conclusione, che tale concetto non comporti necessariamente -e all’evidenza- l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato.

Non si potrà dimenticare che la Corte costituzionale avesse già lanciato un proprio monito, che risuona oggi quanto mai attuale, nella dinamica della riproposizione di una modifica della disciplina delle impugnazioni esperibili dalla Parte pubblica largamente ispirata a quelle stesse direttrici ideali che avevano animato il disegno riformatore del 2006 e che la Consulta aveva seccamente contrastato, tanto più nella prefigurabile assenza di misure “compensative” a giustificazione dell’amputazione della principale tra le prerogative d’impugnazione del pubblico ministero.

Invero, anche allora il principale argomento a conforto dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento -in linea con una parte della Dottrina16 e con i lavori parlamentari- riposava sulla contraddittorietà di “verità processuali” antitetiche, affermate nei due gradi consecutivi del giudizio di merito, asseritamente inconciliabili con lo standard dimostrativo dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” che la stessa legge 46/2006 introduceva; così come, nel dibattito parlamentare e costituzionale, la sostenibilità della “contrazione” del giudizio, sofferta dal pubblico ministero, traeva ulteriore alimento nel riequilibrio delle posizioni processuali lungo l’intero iter procedurale, da un lato, e dall’altro nell’istanza della ragionevole durata del processo, vanificata dall’esperimento dell’appello ad iniziativa del pubblico ministero.

Nel suo carattere settoriale, per contro, l’intervento riformatore rischia di alterare, seriamente, il rapporto paritario tra i contendenti con modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza del sistema.

Infatti, nella cornice dei valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo. In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni non contraddice, comunque, il principio di parità l’eventuale differente modulazione dell’appello medesimo per l’imputato e per il pubblico ministero, purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità.

Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della medesima Corte costituzionale17, infatti – se pure il potere d’impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale – un’asimmetria tra accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti, solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale.

Si dovrà anche ricordare che, secondo quanto reiteratamente rilevato dalla Corte Costituzionale, il secondo comma dell’art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione) – nello stabilire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» – abbia conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali».18

La stessa Corte costituzionale con la già richiamata sentenza n.320/2007, aveva avuto modo di esprimersi secondo taluni principi, ovvero che, anche, dopo la novella costituzionale, rimanesse pertanto pienamente valida l’affermazione – costante nella giurisprudenza anteriore della Corte19 – secondo la quale, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comportasse necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».20

Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici – essendo l’una un organo pubblico che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l’altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali, sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna – impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria – tanto nell’una che nell’altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) – sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute – anche in un’ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s’innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira41– entro i limiti della ragionevolezza.

Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l’ampiezza dello “scalino” da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l’adeguatezza della ratio e la proporzionalità dell’ampiezza di tale “scalino” rispetto a quest’ultima. Siffatta verifica non può essere pretermessa, se non a prezzo di un sostanziale svuotamento, in parte qua, della clausola della parità delle parti: non potendosi ipotizzare, ad esempio, che la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l’organo dell’accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi – posizione di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al carattere “invasivo” e “coercitivo” di determinati mezzi d’indagine– abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un’esigenza di “riequilibrio”, a qualsiasi deminutio, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito di tutte le successive fasi. Una simile impostazione – negando, di fatto, l’esistenza di limiti di compatibilità costituzionale alla distribuzione asimmetrica delle facoltà processuali tra i contendenti – priverebbe di ogni concreta valenza la clausola di parità: risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della sua attuale assunzione ad espresso ed autonomo precetto costituzionale.

La Corte costituzionale ha sempre recepito come corretta la premessa fondante delle impugnazioni: che, cioè, la disciplina delle stesse, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, si collochi anch’essa entro l’ambito applicativo del principio di parità delle parti; premessa, questa, la cui validità deve essere confermata.

Ed in effetti, il principio in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva, quale quella che – facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta dall’art. 111, secondo comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice – intendesse negare alla parità delle parti il ruolo di connotato essenziale dell’intero processo, per concepirla invece come garanzia riferita al solo procedimento probatorio: e ciò al fine di desumerne che l’unico mezzo d’impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente fruire in modo paritario, sia il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto dall’art. 111, settimo comma, Cost.

Una simile ricostruzione finisce difatti per attribuire al principio di parità delle parti, in luogo del significato di riaffermazione processuale dei principi di cui all’art. 3 Cost., un’antitetica valenza derogatoria di questi ultimi: soluzione tanto meno plausibile a fronte del tenore letterale della norma costituzionale, nella quale la parità delle parti è enunciata come regola generalissima, riferita indistintamente ad «ogni processo» e senza alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell’iter processuale. Né può trarsi argomento, in contrario, dallo specifico risalto che il legislatore costituzionale ha inteso assegnare al valore del contraddittorio nel processo penale, attestato dalle puntuali “direttive” al riguardo impartite nel quarto e nel quinto comma dell’art. 111 Cost.: non potendosi ritenere, anche sul piano logico, che tale distinto valore – anziché affiancarsi, rafforzandolo, al principio di parità – sia destinato ad esplicare un ruolo limitativo del medesimo; così da legittimare l’idea –palesemente inaccettabile rispetto ad altri tipi di processo, quale, ad esempio, il processo civile – per cui, nel processo penale, la clausola di parità opererebbe solo nei confini del procedimento di formazione della prova.

Ciò posto, la Corte, con le richiamate sentenze, ha ribadito che, anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà.

Ciò non toglie, tuttavia, che le eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo speculare potere dell’imputato, debbano comunque rappresentare – ai fini del rispetto del principio di parità – soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di adeguatezza e proporzionalità dianzi lumeggiati: non potendosi ritenere, anche su questo versante – se non a prezzo di svuotare di significato l’enunciazione di detto principio con riferimento al processo penale – che l’evidenziata maggiore “flessibilità” della disciplina del potere di impugnazione del pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni, sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative in subiecta materia allo scrutinio di costituzionalità.

Non può essere condiviso l’assunto, secondo cui a sostegno della soluzione normativa censurata, si è rilevato, anzitutto, che l’avvenuto proscioglimento in primo grado – rafforzando la presunzione di non colpevolezza – impedirebbe che l’imputato, già dichiarato innocente da un giudice, possa essere considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile situazione, la reiterazione dei tentativi dello Stato per condannare un individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad assumere una connotazione “persecutoria”, contraria ai «principi di uno Stato democratico».

Al riguardo, è peraltro sufficiente osservare come la sussistenza o meno della colpevolezza dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell’opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell’istituto dell’appello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di “certezza”, esso non può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello – antitetico – di innocenza.

In tale ottica, l’iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente, anche evidenti) errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità dell’imputato, non può che qualificarsi come “persecutoria”, alla luce della circostanza che seppur vi sia come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e – tramite quest’ultima – l’effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, tale prospettiva può dirsi soddisfatta nel corso del giudizio di primo grado, senza la necessità oppressiva di assicurare il ribaltamento della pronuncia liberatoria di prima istanza. Né può ritenersi recessiva, in tal senso, la prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici.

Nel recente passato (a fondamento della scelta legislativa del 2006) venne allegata, per altro verso, l’esigenza di uniformare l’Ordinamento italiano alle previsioni dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98; nonché dell’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.19

Tali norme internazionali pattizie prevedono che ogni persona condannata per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza o la condanna siano riesaminati da un tribunale superiore o di seconda istanza: principio che verrebbe vulnerato nel caso di condanna dell’imputato in secondo grado, conseguente all’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado.

E’ pur vero che con riguardo ad entrambe le norme, la Corte costituzionale, peraltro, già in precedenza rilevò come il riesame ad opera di un tribunale superiore, da esse previsto a favore dell’imputato, non dovesse necessariamente coincidere con un giudizio di merito, anziché con il ricorso per cassazione; e ciò perché l’obiettivo perseguito è quello di «assicurare comunque un’istanza davanti alla quale fare valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori risultino accertati».20

Al riguardo, non è, d’altro canto, senza significato la circostanza che il legislatore costituzionale del 1999 – nel riformulare l’art. 111 Cost., nell’ottica di un suo adeguamento ai principi del «giusto processo» – non sia intervenuto sul tema delle impugnazioni, continuando a riferirsi al ricorso per cassazione per violazione di legge come unico rimedio impugnatorio costituzionalmente imposto.

Dirimente è, peraltro, il rilievo che, alla luce della disciplina – più recente ed analitica di quella del Patto internazionale – dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convezione europea, il diritto della persona dichiarata colpevole di un reato al riesame della «dichiarazione di colpa o di condanna», da parte di un tribunale superiore, può essere oggetto di eccezioni – oltre che «in caso di infrazioni minori» e «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata» – anche quando essa «sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento» (paragrafo 2 del citato art. 2). Quest’ultima eccezione presuppone, evidentemente, che la legge interna contempli un potere di impugnazione contra reum, e quindi a favore dell’organo dell’accusa; essa implica pertanto il riconoscimento che tale potere – anche quando si tratti di impugnazione di merito – è compatibile con il sistema di tutela delineato dalla Convenzione e dallo stesso Protocollo, come del resto conferma la legislazione vigente in buona parte dei Paesi dell’Europa continentale.

Occorre formulare ulteriori considerazioni: l’indisponibilità per il pubblico ministero di un rimedio finalizzato a ottenere un nuovo giudizio di fatto in sede di appello discende da un canto, con riguardo alle sentenze di proscioglimento, dallo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che promana dall’art. 27, comma 2, Cost., rendendo inconcepibile, sul piano logico, il raggiungimento della certezza processuale dopo un giudizio di proscioglimento, se non in presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della valutazione alternativa e a seguito di una articolata e problematica rinnovazione istruttoria; d’altro canto, per la sentenza di condanna, dalla natura che l’appello si vede riconosciuta nelle fonti internazionali e nel quadro costituzionale, che ne sanciscono, come ricordato, la funzione di tutela del diritto difesa dell’imputato21.

Giova ribadire che la tutela dell’interesse pubblico al controllo di legalità, legittimità e razionalità sulle sentenze di prime cure sarebbe stato ragionevolmente affidato, secondo il progetto di riforma redatto(poco tempo addietro, ma poi accantonato) dalla Commissione Lattanzi, alla Corte di cassazione e, soltanto a seguito di annullamento con rinvio andava assicurata la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, con il superamento del meccanismo attualmente previsto dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., e la conseguente modifica dell’art. 627, comma 2, c.p.p.

A fronte dell’esclusione dell’appello del pubblico ministero conseguirebbe oggi l’inappellabilità della sentenza di prime cure della parte civile: in seno alla Commissione Lattanzi si era, sul punto, discusso ampiamente dell’opportunità di prevedere un appello da proporre direttamente innanzi al giudice d’appello civile, chiamato ad applicare le regole probatorie e di giudizio del processo penale (nel caso del proscioglimento, con minori rischi di conflitto con il recente orientamento dei giudici di Strasburgo22 giacché l’approccio del giudice civile, nella rivisitazione dell’innocenza dell’imputato, asserita in primo grado, potrebbe evitare considerazioni apparentemente lesive della presunzione di innocenza). Si era anche ipotizzato di intervenire nel senso di rivedere la disposizione che impone la sospensione del processo civile «fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione» quando l’azione fosse stata proposta in sede civile «dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado» (art. 75, comma 3, c.p.p.); in tal modo, si finirebbe per controbilanciare l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento con il riconoscimento al danneggiato del diritto di trasferire la propria azione davanti al giudice civile, senza subire la sospensione del processo in quella sede. Alla fine, l’orientamento prevalente avrebbe ritenuto sufficiente riconoscere alla parte civile il ricorso ex art. 606 c.p.p., considerato che può anche sfruttare l’immanenza della propria costituzione e sostenere il ricorso per cassazione eventualmente proposto dal pubblico ministero.

Il dettato dell’articolo 593 comma 2 del c.p.p.

Il dettato letterale del (nuovo) art. 593, comma 2, c.p.p. appare del tutto irrazionale ed irragionevole e quindi costituzionalmente illegittimo laddove ammetta che il pubblico ministero possa appellare la sentenza di assoluzione pronunciata per fatti diversi da quelli previsti nell’art.550 c.1 e 2 del c.p.p.

Ammettere l’appello del PM laddove l’istruzione del dibattimento si sia svolta, spesso in maniera articolata ed accurata, garantendo alle parti il pieno contraddittorio appare irragionevole.

La limitazione del potere di impugnazione da parte del PM, lesivo in via teorica del principio sancito dall’art. 111 Cost,, come si dira più diffusamente in seguito, era stata ritenuta ammissibile (Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26) soltanto laddove venisse sorretta da ragionevole giustificazione in ragione del rito prescelto o in relazione a determinate categorie di reati e non si presenti come “generalizzata” e “unilaterale” (perché non trova alcuna specifica “contropartita” in particolari modalità di svolgimento del processo, come nel caso di giudizio abbreviato).

L’art. 2, lett. p) della l. n. 114/2024 che si sottopone allo scrutinio del giudice di appello ai fini del promovimento della questione di legittimità costituzionale, non ha tenuto in alcuna considerazione le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, non tanto con la sentenza citata, oramai relegata ad una concezione antiquata del canone della parità delle parti e di ragionevolezza, di fatto recepita dal più recente approdo della sentenza n.34/2020 del medesimo Supremo consesso.

La stessa Corte Costituzionale ha più volte sancito che il secondo comma dell’art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione) – nello stabilire che <<ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità>> – abbia conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, <<pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali>> (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

La nuova formulazione della norma (593 c.2 del c.p.p.) sembra essere modulata, in maniera poco condivisibile, sul dettato di quanto statuì la Corte Costituzionale, allorchè si pronunciò con la sentenza n.26/2007 sulla legittimità costituzionale della L.46/2006.

Elementi questi che si traggono dalla lettura del “Dossier n. 124 – Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale del 17 giugno 2024” illustrativo delle “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare A.C. 1718” alla voce “Rispetto degli altri princìpi costituzionali.”

Infatti, tale relazione si limita a riportare quanto segue: “Con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 2 che, novellando l’articolo 593 c.p.p. sono volte a limitare il potere del pubblico ministero di proporre appello, merita richiamare la diversa ipotesi di inappellabilità del PM prevista dalla legge n. 46 del 2006 (cd “legge Pecorella”) ed oggetto della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale. La citata legge n. 46 del 2006 aveva, tra le altre cose, sostituito integralmente l’art. 593 c.p.p., escludendo che il PM potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando ricorressero le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, c.p.p. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive. Tale previsione è stata censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, la quale ha affermato che la rimozione del potere di appello del pubblico ministero ivi prevista si presentava generalizzata (“perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi”) e “unilaterale” (“perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo”). Proseguiva quindi la Corte affermando che “l’alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità”. Peraltro, nella medesima sentenza n. 26 la Corte ha ribadito che “anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà”.

La sentenza della Corte Costituzionale n.34 del 2020.

Successivamente, però, con la sentenza n. 34 del 2020, la medesima Corte, richiamando diversi precedenti, aveva evidenziato che: “Il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, enunciato dall’art. 112 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 2298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002); quando, invece, sull’altro fronte, il potere di impugnazione dell’imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994)”.

Come già evidenziato in precedenza, sotto il profilo dell’irragionevolezza intrinseca, appare del tutto priva di giustificazione la scelta di consentire l’appello in caso di soccombenza parziale del pubblico ministero – ossia nei confronti delle sentenze di condanna nei casi contemplati dall’art. 593, comma 1, c.p.p. oppure in quelli di cui all’art. 443, comma 3, c.p.p. – o addirittura nell’ipotesi di soccombenza totale in un giudizio alternativo o in udienza predibattimentale e di escluderlo invece nell’ipotesi di soccombenza totale in dibattimento, ossia di proscioglimento all’esito del giudizio. In tal modo, tra l’altro, si viene a sminuire irragionevolmente il principio della tendenziale oralità del dibattimento e della piena valorizzazione del contraddittorio tra le parti.

Pare poi del tutto irragionevole il fatto che la limitazione oggi introdotta dall’art. 2, lett. p) della l. n. 114/2024 non sia generalizzata, ma si applichi solo a «reati di contenuta gravità, che (…) sono stati individuati attraverso il riferimento al catalogo dei reati per i quali l’art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio: ciò che, trattandosi di fattispecie già considerate dalla legge anche di più agevole accertamento processuale, rafforza ulteriormente i profili di coerenza sistematica, e più in generale di ragionevolezza, della novella» (Cfr. Relazione al d.d.l. S 808, p. 9).

In primo luogo non appare corretto sostenere che i reati richiamati procedibili ai sensi del secondo comma dell’art. 550 c.p.p., siano di contenuta gravità: a maggior ragione, dopo l’estensione del catalogo – operata dal d.lgs. n. 150 del 2022 – che prevede reati con pena massima edittale ben superiore ai canonici quattro anni di reclusione, quali l’art. 648 c.p. e fino ad anni 10 se aggravati (furto con due aggravanti), per non dire se in presenza di altre aggravanti quali la recidiva ex art. 99 III e IV comma c.p. che impongono, rispettivamente, un aumento di pena della metà e di due terzi.

Il fatto poi che tali reati sarebbero di agevole accertamento processuale appare del tutto inconferente rispetto ai rilievi di rango costituzionale. Inoltre, tale affermazione appare tanto apodittica, quanto infondata: basti pensare a talune fattispecie penal–tributarie a quelle in materia anti-infortunistica o a quelle di natura ambientale che tutelano interessi diffusi e diritti anche di rango costituzionale o alla fattispecie di omicidio stradale.

Invero i reati procedibili ex art. 550 c.p.p. non hanno nessuna omogeneità tra loro e neppure una strutturale diversità rispetto a quelli di competenza collegiale atta a individuare un criterio razionale (pena, oggetto giuridico, etc.) che giustifichi una differente prospettiva per le fattispecie contenute nel novero dell’art.51 c.3-bis del c.p.p.

A conferma di ciò la recente riforma Cartabia ha ulteriormente ridotto significativamente la differenza tra reati procedibili con rito monocratico a citazione diretta rispetto a quello ordinario, introducendo un’udienza predibattimentale nella quale si applica la stessa regola di giudizio prevista per l’udienza preliminare. Ulteriormente, a ben vedere, molti reati procedibili ex art. 550 c.p.p., ancorché contravvenzionali, rispondono addirittura all’esigenza di attuare principi inseriti nella Carta costituzionale. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, a tutta la normativa a tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e storico, della salute pubblica, della prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro che trovano il loro fondamento negli artt. 9, 32 e 35 della Costituzione.

Si pensi di contro ad una fattispecie come la minaccia aggravata dal metodo o dall’agevolazione mafiosa(suscettibile in astratto persino della sospensione condizionale della pena), rispetto a cui permane l’esposizione dell’imputato alla proposizione dell’appello da parte del Pubblico Ministero.

Oggi il processo con citazione diretta davanti al Tribunale in composizione monocratica, come già evidenziato, non si discosta in modo sostanziale da quello ordinario, tantomeno sotto il profilo sanzionatorio potendosi giungere anche ad applicare rilevanti pene detentive, risultando pertanto, se possibile, ancora più irrazionale la scelta di rendere appellabili per il pubblico ministero eventuali sentenze di assoluzione ingiuste per fatti di cui al novero del 51 c.3-bis del c.p.p., soltanto perché assistite dalla sola circostanza ad effetto speciale prevista dall’art.416-bis.1 del c.p.

 

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Il testo in vigore dell’art.593 del c.p.p. (casi di appello) prima della modifica disposta dalla citata Legge n.114/2024 era il seguente: «2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.».

Il testo in vigore dal 25 agosto 2024 dell’art.593 del c.p.p.

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
  2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
  3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

La novità legislativa, nell’ottica di rinnovamento processuale, ha tentato un’implementazione dell’efficienza mediante nuova modifica dei cardini dell’art. 593, tradottasi nell’estensione del novero dei provvedimenti sottratti al diritto di controllo dell’imputato e della pubblica accusa. In questa direzione il legislatore della riforma già nelle direttive di delega di cui all’art.1, 13° co., lett. c, f ed e, aveva incaricato il Governo di rendere inappellabili tutte le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa nonché quelle di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità. E così è stato con l’art.34, 1° co. D.Lgs. 10.10.2022, n. 150.

La riforma del 3° co. dell’art. 593 ha recepito in toto tali richieste, rendendo «in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» riducendo in maniera vistosa il terreno di accesso all’impugnazione. Aggiornato In tema, in giurisprudenza, C., Sez. III, 24.5.2024, n. 20573.

Vi è, perciò, un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati giudicati per le fattispecie ricomprese nel novero dell’art.550 c.1 e 2 del c.p.p.23 e coloro i quali invece rispondono di fattispecie escluse da tale enumerazione.

 

*Avvocato penalista, Comitato redazione de Il Foro Vibonese                                      

 

1 G. Spangher – L. Suraci “Le impugnazioni penali, modelli processuali, profili sistematici, orientamenti giurisprudenziali”, introduzione – Pacini Giuridica – 2019

2 C. Conti – Il Penalista – Giuffrè Editore – 2021 “La l. cost. 23 novembre 1999 n. 2 ha introdotto nell’art. 111 Cost. cinque nuovi commi che consacrano i princìpi del giusto processo. I primi due commi dell’art. 111 Cost. sanciscono

principi che non si riferiscono soltanto al processo penale, bensì devono informare di sé, come una sorta di denominatore comune, tutti i processi, nei quali si ravvisa l’esercizio di un potere giurisdizionale. Il comma 1 dell’art. 111 stabilisce che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. La norma impone una riserva di legge in materia processuale. Si è affermato che il legislatore ha sancito un principio di legalità processuale in qualche modo omologo a quello che vale nel diritto penale sostanziale. Quando l’attuazione di un principio costituzionale consente una pluralità di scelte alternative, il principio della separazione dei poteri impone di ritenere che la lacuna possa essere colmata soltanto dal legislatore.Oggetto di dibattito è l’espressione giusto processo. Come accade per tutte le più solenni proclamazioni del moderno costituzionalismo, alla notevole portata evocativa si accompagna una qualche vaghezza. La locuzione allude ad un ideale di giustizia, che preesiste rispetto alla legge ed è direttamente collegato ai diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo. In tale ottica, una clausola così generale pare rendere aperto e non tassativo l’elenco dei diritti e delle garanzie sanciti nei commi successivi. Si è infine rilevato che il termine indica gli stessi princìpi successivamente enunciati, visti nel loro dinamico combinarsi in una dimensione concreta e fattuale. In passato la Corte costituzionale aveva sostenuto che il giusto processo fosse una formula nella quale si compendiavano i canoni che la Costituzione dettava in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio (Corte cost. 131/1996).”

3 Il principio di “non dispersione dei mezzi di prova” è un concetto introdotto con la sentenza della Corte Costituzionale n.255/1992 – sul punto: Giorgio Lattanzi – “Il sistema processuale penale e la prova dichiarativa nel quadro dei principi costituzionali” (Intervento all’Incontro di studio tra la Corte costituzionale italiana e i Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, dal titolo “Scambio di analisi ed esperienze sul rapporto tra le nostre Costituzioni ed i principi penali”; 13- 15 ottobre 2011, Madrid/Valencia) .

4 A. Falzea, “Introduzione alle scienze giuridiche”, I, Il concetto del diritto, Milano, 1992, pag.393.

5 Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Ed. VI, Torino, 2016, 15

7 Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo cpp, Dalle leggi delega ai decreti delegati, IV, il progetto preliminare del 1988, Milano, 1990, 1235, cit. pag.110, esaminando le direttive della delega “si ha l’impressione che sia mancata la volontà politica, o la fantasia, di operare scelte volte a ridimensionare drasticamente il tradizionale sistema delle impugnazioni: soprattutto non si è tenuto presente, da un lato, che la Costituzione non attribuisce rilevanza costituzionale all’appello, e, dall’altro, che il processo penale italiano, secondo dati di comune esperienza, è caratterizzato da una utilizzazione eccessiva dei mezzi di impugnazione”

8 Spangher, Impugnazioni penali, in Dig.disc.pen.VI, 218.

9 Kostoris in Riv.dir. proc., 2008, 916 – Le impugnazioni penali, travagliato terreno alla ricerca dei nuovi equilibri.

10 Un altro intervento possiamo considerarlo effettuato in seguito alla L.103/2017 C.D. “Riforma Orlando”, attraverso la modifica dell’art.603 del c.p.p. e l’introduzione del comma 3-bis.

11 F. Nuzzo – L’appello nel processo penale in “Quaderni di Cassazione Penale” – Giuffrè Editore. La frase è di Stella(ndr).

12 G. Leo in “Sistema Penale” 2020 “La Consulta rigetta i dubbi sulla legittimità costituzionale dei nuovi limiti al potere di appello del Pubblico ministero”: “Si tratta della prima importante sentenza della Corte costituzionale sul nuovo regime di appellabilità delle sentenze ad opera del pubblico ministero, come introdotto dal decreto legislativo di attuazione della delega conferita al Governo mediante la cosiddetta legge Orlando (23 giugno 2017, n. 103). In sostanza, il legislatore ha esteso al giudizio ordinario (sia pur con qualche minore restrizione) limiti già sperimentati con riguardo al giudizio abbreviato, che conformano l’ammissibilità dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna. Occorre infatti che la decisione giudiziale abbia destituito di fondamento una porzione significativa dell’accusa, modificando il titolo del reato oppure escludendo la ricorrenza di circostanze aggravanti dotate di particolare incidenza nel procedimento di determinazione della pena.”Per effetto della novella, e segnatamente dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, il nuovo testo dell’art. 593 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». In sostanza, e soprattutto, non è più ammesso un sindacato di merito sulla quantificazione della pena ad opera del giudice di primo grado, e neppure a proposito del riconoscimento di circostanze attenuanti e del loro bilanciamento con circostanze aggravanti.

13 E. Amodio, Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa, in E. Amodio, Processo penale, diritto europeo e common law, dal rito inquisitorio al giusto processo, Milano, 2003, p. 141.

 

14 Cfr. Cass. Pen. Sez. Un. n. 27620/2016, Dasgupta.

15 Cfr. Cass. Pen. Sez. V, 22 luglio 2020 (dep. 11 settembre 2020), n. 25949

16 Cfr., per tutti, F. Stella, Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione, in CP 2004, 759; P. Ferrua, La sentenza costituzionale sull’inappellabilità del proscioglimento e il diritto al “riesame” dell’imputato, in DPP 2007, 611 ss.

17 La Corte Costituzionale con sentenza n.320/2007 ha stabilito che: “ E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Come già affermato nella sent. n. 26 del 2007, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 della medesima legge nella parte in cui rimuoveva il potere di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario, anche la norma in oggetto racchiude una dissimmetria radicale fra i poteri delle parti necessarie del processo penale, poiché, a differenza dell’imputato, che rimane abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità, il pubblico ministero viene totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva, senza che tale ablazione possa venir giustificata dall’obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, considerato, altresì, che il valore della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali e non può essere perseguito attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti.”

18 Cfr. ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001.

19 Cfr.ex plurimis, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992.

20 Cfr.ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001.

19 Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche’ del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.

20 Cfr. sentenza n. 288 del 1997; si veda, altresì, la sentenza n. 62 del 1981.

21 Cfr. Corte cost. 34/2020, § 3.2.

22 Cfr. sent. Corte EDU Pasquini c. San Marino del 20.10.2020, secondo cui “Viola il diritto alla presunzione di innocenza il provvedimento con cui il giudice d’appello dopo aver prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita del quale era stato riconosciuto colpevole in primo grado, decide il risarcimento a favore della parte civile ricorrendo a osservazioni incoerenti con il venire meno delle accuse in ragione della scadenza del termine di prescrizione. In particolare, la garanzia di cui all’art. 6, § 2, CEDU esige che ove il procedimento registri un esito diverso dalla condanna, poiché il soggetto è stato assolto oppure il procedimento stesso interrotto, tale esito sia rispettato in qualsiasi altro procedimento, al fine di preservare la reputazione della persona e la percezione che ha il pubblico della persona medesima. Ciò comporta, secondo orientamento consolidato dei Giudici europei (Corte e.d.u., Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito), che la formulazione del ragionamento giudiziale ai fini della pronuncia sulla domanda civile, non possa essere interpretata come imputazione di responsabilità penale nei confronti del prosciolto. Nel caso esaminato, invece, il giudice d’appello sammarinese nel verificare la fondatezza delle pretese civilistiche, ha ritenuto la condotta del ricorrente di tipo appropriativo e commessa con dolo; per queste ragioni, la Corte di Strasburgo ritiene che le affermazioni cosi formulate si siano risolte in autentiche e inequivocabili dichiarazioni di responsabilità penale, in spregio al principio consacrato nella norma convenzionale richiamata.”

23 La lett. a, 1° co., art. 32D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 interviene sul 2° co. dell’art. 550 per consentire l’applicazione della citazione diretta a giudizio anche quando si esercita l’azione penale per i seguenti delitti previsti dal codice penale: – occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis , 1° e 2° co., c.p.);

– interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340, 3° co., c.p.); – esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l’attività (art. 348, 3° co., c.p.);

– violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.);

– falsa testimonianza (art. 372 c.p.);

– false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria (art. 374 bis c.p.);

– intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il fine non è conseguito (art. 377, 3° co., c.p.);

– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

– evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, 2° co., c.p. purché la violenza o la minaccia non siano commesse con armi o da più persone riunite);

– procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 c.p.);

– apologia di delitto (art. 414 c.p.);

– istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.);

– falsità in monete (artt. 454460461 c.p.);

– contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.)

– indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito (art. 493 ter c.p.);

– falsità personale (artt. 495495 ter 496497 bis 497 ter c.p.);

– atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, 2° co., c.p.);

– bigamia (art. 556 c.p.);

– violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.)

– violazione di domicilio aggravata (art. 614, ult. co., c.p.)

– violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615, 1° co. c.p.)

– rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell’addetto al servizio delle poste (art. 619 2° co. c.p.).

– danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, 3° e [19/11/2024]4° co., c.p. Quest’ultimo aggiunto dall’art. 2D.L. 1.10.2024 n. 137, conv., con modificazioni, nella L. 18.11.2024, n. 171 );

– truffa aggravata (art. 640, 2° co., c.p.);

– frode in assicurazione (art. 642, 1° e 2° co., c.p.);

– appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

La norma introduce poi una ulteriore estensione dei casi di citazione diretta a giudizio con riguardo ad alcune fattispecie incriminatrici previste da leggi speciali:

– delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis TU dogane di cui al D.P.R. 23.1.1973, n. 43);

– alcuni delitti in materia di armi (porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi, l’importazione di armi senza licenza e la detenzione di armi clandestine) previsti dalla L. 18.4.1975, n. 110 (artt. 4, 4° co., 10, 3° co., 12, 5° co.);

– delitto di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all’utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1, del T.U. stupefacenti di cui al D.P.R. 9.10.1990, n. 309);

– alcuni delitti previsti dal Codice antimafia (inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l’elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale previsti dal Codice antimafia (artt. 75, 2° co., art. 75 bis , e art. 76, 1°, 5°, 7° e 8° co., D.Lgs. 6.9.2011, n. 159);

– falsa attestazione della presenza in servizio e giustificazione dell’assenza con certificato medico falso (art. 55 quinquies , 1° co., del TU pubblico impiego di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

– alcuni delitti in materia di immigrazione (contraffazione e alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio; seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l’espulsione disposta dal giudice; produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno (artt. 5, 8° co. bis10, 2° co. quater13, 13° co. bis, e 26-bis, 9° co. del T.U. sull’immigrazione di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286);

– omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5, 1° co. e 1° co. bisD.Lgs. 10.3.2000, n. 74).

Tanto per i delitti previsti dal codice penale, quanto per quelli inseriti nella legislazione speciale, si tratta, come richiesto dalla delega, di fattispecie che soddisfano due ordini di requisiti. Da un lato quello formale della pena edittale della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, anche se congiunta alla pena della multa e dall’altro, quello sostanziale, del non complesso accertamento. Sul punto, la relazione illustrativa ha chiarito che sono stati privilegiati delitti che presuppongono condotte che si svolgono in pubblico o il cui accertamento può basarsi su circostanze di fatto (cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», p. 312).

 

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