1.Premessa
2.Confisca e sequestro: presupposti soggettivi
3.La tutela degli opposti interessi
4. Classificazione dei soggetti terzi
5.Le soluzioni individuate con il Codice Antimafia
6.Le forme di tutela i base alla posizione dei terzi
7. Terzo titolare illegittimamente privato del bene
8.Conclusioni
Antonio Scuticchio*
- Premessa.
Il presente lavoro tratta la confisca e il sequestro ai sensi del Codice Antimafia (CAM).
Pertanto, fra le tre figure tipiche di confisca –sanzionatoria, di sicurezza, di prevenzione– verrà considerata unicamente quest’ultima, che si applica (v. art. 18 CAM co. 1: “…indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto…”).
Il quadro probatorio di tale confisca (e anche del sequestro a essa finalizzato) è semplificato (tranne che nel caso di confisca per sproporzione, v. Cisterna[i]) e, inoltre, presenta ‘l’anomalia’ dell’inversione dell’onere della prova con riguardo alle garanzie dei diritti dei terzi.
Per queste ragioni, probabilmente, sequestro e confisca costituiscono, oggi, lo strumento ‘principe’ di contrasto alla criminalità organizzata (Bianchi[ii]). Tant’è che, secondo dati dell’Agenzia Nazionale dei Beni confiscati e Banca Dati Centrale, nel 2021/2022 si contano 848 procedimenti e 19.778 beni inseriti[iii].
Tuttavia, la disciplina ha creato e crea notevoli problemi applicativi, specie con riferimento alla tutela dei terzi, in particolare dei terzi estranei al reato.
2. Confisca e sequestro: Presupposti soggettivi
La confisca di ‘prevenzione’ è disposta dal Tribunale ai sensi dell’art. 24 CAM nei confronti della persona che “…non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona …. risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito… o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”.
Differisce, quindi, dalla confisca sanzionatoria ex art. 12 L 356/92 e da quella di sicurezza perché non è limitata soltanto alle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
Ha carattere obbligatorio e ed è volta a neutralizzare la pericolosità del proposto privandolo della disponibilità di cose che, nelle sue mani, potrebbero incentivare la commissione di ulteriori reati. Il sequestro (art. 20 CAM) ha i medesimi presupposti della confisca ed è disposto dal Tribunale (anche d’ufficio) sui beni del preposto.
I presupposti soggettivi per la proposizione di sequestro e confisca sono dettati dall’art. 16 CAM, il cui co. 1 rinvia a sua volta all’art. 4 CAM che riguarda i soggetti destinatari di misure personali, con ulteriore rinvio (co. 1 lett. C) all’art. 1 CAM. In base a questo articolo non è necessario, ai fini dell’applicazione della misura, che il proposto sia indagato per reati associativi. E’ sufficiente una pericolosità generica, cioè che sia sospettato di dedicarsi a ‘traffici delittuosi’ (art. 1, co. 1 lett. A) o o di vivere ‘abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose’ (art. 1, lett, B) o per le reiterate violazioni delle situazioni di cui alla lettera C) art. 1.
3.La tutela degli opposti interessi
Le suddette misure di prevenzione compromettono la tutela da assicurare a terzi, sia nella fase dal sequestro alla confisca definitiva (in cui il bene è sottratto provvisoriamente ed è amministrato o custoditoda un organo dello Stato), sia dopo la confisca definitiva (in cui il bene è acquisito al patrimonio dello Stato). Vengono qui in rilievo opposti interessi, di natura pubblicistica o privatistica, tutti meritevoli di considerazione.
Da un lato, infatti, è necessario scongiurare la precostituzione di posizioni creditorie di comodo che consentano di aggirare gli effetti delle misure patrimoniali. Quindi bisogna evitare che le istanze del terzo possano pregiudicare la repressione del fenomeno criminale mafioso e la devoluzione del bene al patrimonio indisponibile dello Stato. Dall’altro lato possono esistere una gamma ampia di diritti e interessi, riferibili ai terzi estranei al procedimento di prevenzione, che necessitano di tutela per assicurare il giusto equilibrio tra le posizioni coinvolte.
Infatti, la protezione del primo interesse richiede un procedimento snello di cancellazione dei diritti e delle garanzie insistenti su tali beni, al fine di sottrarli nel più breve tempo possibile alla disponibilità di chi li utilizza nell’attività illecita. Viceversa, l’esigenza di salvaguardare le situazioni giuridiche facenti capo ai terzi è d’ostacolo al sacrificio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi medesimi a favore dello Stato confiscante, che vanta pretese contrapposte.
4.Classificazione dei soggetti ‘terzi’
Vengono definiti soggetti terzi coloro che non sono parti del procedimento volto ad applicare una misura di prevenzione patrimoniale. Sono terzi in senso assoluto i titolari di diritti autonomi, incompatibili con la pretesa dello Stato alla confisca dei beni (titolari del diritto di proprietà e di diritti reali parziari di godimento); mentre sono terzi in senso relativo i titolari di altri diritti comunque connessi con la posizione giuridica del prevenuto, o sulla base di un rapporto obbligatorio (creditori e titolari di un diritto personale di godimento), o in quanto aventi causa dal proposto.
In questo eterogeneo sistema, in base ai diritti vantati, al rapporto con il bene sequestrato e/o confiscato, e alla tutela garantita autorevole dottrina (Menditto[iv]) distingue:
A) Terzi intestatari dei beni: titolari del bene ritenuto nella disponibilità del proposto, i quali possono subirne la sottrazione se considerati ‘non estranei’ al reato ovvero ‘testa di legno’ del destinatario del procedimento di prevenzione; B) terzi titolari di diritti di credito o di pretese di natura obbligatoria, muniti o meno di diritti reali di garanzia sui beni: vantano una garanzia patrimoniale all’adempimento di debiti contratti dal proposto o dal reo. Il terzo si vede privato del bene grazie al quale avrebbe potuto soddisfare il proprio credito (che potrebbe anche essere l’unico aggredibile) a causa del depauperamento del patrimonio del debitore derivante dalla devoluzione del bene allo Stato; C) Terzi eredi o aventi causa del titolare del bene (e successori a titolo universale o particolare): titolari del bene interessato dalla misura patrimoniale a seguito della morte del proposto i quali divengono parte del procedimento in luogo del deceduto; D) Terzi interessati (indirettamente) dal provvedimento: coloro che, senza assumere la qualità di titolari di un diritto di credito, sono coinvolti dagli effetti della confisca (titolari di diritti di godimento; parti rivendicanti diritti di proprietà o reali sul bene sequestrato nel giudizio avente a oggetto domande trascritte prima del sequestro). La materia della tutela dei terzi, peraltro, confina con il diritto fallimentare e delle esecuzioni, con tutte le difficoltà che ne derivano.
Si tratta, quindi, da un lato, di conciliare i diritti civilistici con i rischi derivanti da precostituzione di posizioni di intestazione fittizia, creditorie e di altra natura diretti ad aggirare gli esiti dell’azione di prevenzione; dall’altro lato, di non gravare eccessivamente il giudizio con l’accertamento dei presupposti per riconoscere i diritti dei terzi che, inevitabilmente, rallenterebbe la destinazione dei beni confiscati.
5.Le soluzioni individuate con il Codice antimafia
Solo nel 2011, con l’entrata in vigore del CAM, il legislatore ha dettato, al titolo IV, una disciplina organica per la tutela dei terzi ‘estranei(cioè ‘coloro che non hanno partecipato al reato, o a reato connesso, né materialmente né psichicamente’[v]) prevedendo la loro partecipazione in giudizio (art. 23, co. 2 e 4).
L’art. 52, che apre il Titolo IV, stabilisce per i terzi una condizione generalizzata affinché possano ricevere tutela: l’anteriorità degli atti e della costituzione di diritti reali di garanzia rispetto al sequestro (co. 1) . Poi, detta quattro condizioni: A) Che il proposto non disponga di altri beni su cui il terzo dovrà preventivamente esercitare la propria garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito; B) Che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’incolpevole affidamento C) Che sia provato il rapporto fondamentale del credito nel caso di pagamento o ricognizione di debito D) Che sia provato il rapporto fondamentale in presenza di titoli di credito, oltre al rapporto che legittima il possesso del titolo.
Quindi, per scongiurare posizioni creditorie di comodo che pregiudichino l’apprensione del bene sequestrato o confiscato da parte dello Stato, il CAM inverte il principio civilistico della buona fede (che, a differenza dell’art. 1147 c.c., non si presume) e dell’esonero della prova del rapporto fondamentale del titolo di credito.
In base alle suddette norme, la mera disponibilità da parte del prevenuto di beni appartenenti a terzi appare condizione sufficiente a giustificare il sacrificio dei diritti di questi ultimi al ricorrere dei presupposti della confisca.
C’è, inoltre, inversione dell’onere della prova rispetto ai soggetti di cui all’art. 26 CAM, secondo cui si presumono fittizi a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
Siccome nel CAM la buona fede non si presume, il terzo ha l’onere di dimostrare la mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa- cioè la sua estraneità all’illecito del proposto- e, comunque, l’assenza di alcun vantaggio derivatogli da tale condotta.
Se invece ne abbia tratto utilità dall’illecito (peraltro essa è quasi sempre in re ipsa) dovrà provare il proprio affidamento incolpevole (“inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, rapportato al caso concreto, teso adescludere rimproverabilità di tipo colposo” Cass. Pen., Sez. I, 28.11.2014), ingenerato da una situazione di apparenza cherendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza (v.Cass. Pen. n. 45083/2003).
6.Le forme di tutela in base alla posizione dei terzi
La garanzia che il CAM accorda a tutti i terzi è quella di far valere le proprie ragioni partecipando al procedimento di prevenzione e, in presenza dei requisiti di cui all’art. 52, ricevere le seguenti e distinte tutele:
Per gli intestatari di beni in comunione , se il bene non è divisibile, è concesso un diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato “salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di associazioni di stampo mafioso o dei relativi appartenenti”; o, in alternativa, la corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della quota di proprietà, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 52, commi 7 e 8).
Per i terzi titolari di diritti reali e personali di godimento, se c’è confisca definitiva, si determina l’estinzione dei primi e lo scioglimento dei rapporti inerenti i secondi, con diritto a equo indennizzo[vi] (art. 52, co. 4-5), nel limite del 60% del valore del bene sequestrato o confiscato.
Anche per i terzi comunque interessati dalla misura di prevenzione vale il disposto dell’art. 52, co. 4, che ha optato per la prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale riservando una tutela di tipo risarcitorio concorsuale di cui agli artt. 57 ss. Inoltre, qualora l’amministratore giudiziario opti per lo scioglimento del contratto, l’art. 56 stabilisce che “il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento” secondo la procedura di cui agli artt. 57 ss. In questi casi, i diritti reali, di godimento e di garanzia degradano a meri diritti di credito.
Infine, la particolare posizione dei terzi eredi o aventi causa del titolare del bene sequestrato/confiscato, per i quali esiste una sorta di ‘presunzione semplice’ di disponibilità dei beni in capo al proposto, ai sensi dell’art. 19 CAM, co. 3, e una presunzione di intestazione fittizia vincibile con prova contraria (v.art. 26 co. 2 lett. A).
Nel caso essi riescano a dimostrare in giudizio che il proposto non può disporre di quei beni l’effetto è la restituzione, salvo l’eccezione di cui si dirà al par. 7.
Lo stesso effetto è previsto nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, per i quali può essere iniziata la confisca, anche in caso di morte del soggetto proponibile, purché entro i cinque anni dal decesso. Ciò per evitare la trasmissione della ricchezza prodotta illecitamente alle “generazioni successive, siano esse o meno partecipi del fenomeno della criminalità organizzata’ [vii].
Dunque il provvedimento ablatorio produce effetti nei confronti del terzo in buona fede, il quale viene deprivato, di fatto, del contenuto tipico del suo diritto: lo ius in re aliena in caso di diritto reale di godimento, lo ius distraehndi in caso di garanzia reale. Qui il legislatore ha voluto salvaguardare l’interesse dello Stato all’acquisto di beni liberi da pesi, oneri e privilegi evitando il rischio che, attraverso teste di legno o aggiudicatari compiacenti, il bene possa tornare direttamente nelle mani del proposto.
7. Terzo titolare illegittimamente privato del bene
il terzo proprietario del bene, se in buona fede e con un titolo di acquisto anteriore al sequestro, può domandarne la restituzione al giudice che ha disposto la misura patrimoniale di prevenzione, ovvero al giudice dell’esecuzione, in qualsiasi momento.
Tale principio deve fare i conti, tuttavia, con l’art. 46, co. 1, CAM che stabilisce che la restituzione dei beni confiscati possa avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni siano stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico.
Ciò che vale anche, si è visto in precedenza, per quanto riguarda i proprietari in buona fede di beni in comunione (cui è concesso un diritto di prelazione) se sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di associazioni di stampo mafioso o dei relativi appartenenti.
In tal modo si priva il proprietario del bene illegittimamente confiscato della tutela restitutoria anche per l’ipotesi in cui siano del tutto assenti i presupposti per procedere la confisca. Difatti, tra le ipotesi che giustificano la restituzione dei beni ex art. 46, co. 1, rientra, senz’altro, il vittorioso esperimento dell’azione di revocazione, la quale, ai sensi dell’art. 28, co. 2 CAM opera in caso di difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura.
Si tratta, dunque, di un sacrificio del diritto del terzo di buona fede non giustificato neppure dall’obiettivo di contrasto alla criminalità, ma solo dall’esigenza di evitare il pregiudizio che lo Stato subirebbe in conseguenza della restituzione al proprietario del bene illegittimamente confiscato (Mazzamuto[viii]).
8. Conclusioni
La disciplina esaminata rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra due interessi: da un lato, l’interesse dei creditori del proposto a non veder svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni; dall’altro, l’interesse pubblico ad assicurare l’effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell’attività illecita (Corte Cost., n. 94/2015).
Le differenti forme di confisca antimafia, in punto di tutela dei terzi hanno un comune denominatore: tutte di fatto determinano, in virtù del regime giuridico cui sono assoggettati ai sensi degli artt. 44 e ss. CAM i beni sottratti alla criminalità organizzata, l’estinzione dei diritti dei terzi sui beni confiscati, ivi compreso (nei limiti di cui si è detto) il diritto di proprietà.
Sono situazioni che, benché la nuova regolamentazione introdotta dal CAM tenti di garantire una più ampia tutela ai terzi, solleva ancora dubbi di costituzionalità e di compatibilità con i principi della Cedu (Art. 27 co. 1 e 3 Cost. , art. 6 Convenzione diritti dell’uomo[ix])
E la problematica appare più sentita nell’ambito della confisca di prevenzione, ove è del tutto assente una sentenza di condanna ovvero un accertamento (al di là di ogni ragionevole dubbio), dell’appartenenza del soggetto all’associazione mafiosa.
[i]A. Cisterna, processo al patrimonio e principi del giusto processo: la semplificazione probatoria nel procedimento di confisca penale
[ii] D. Bianchi, Psicanalisi della confisca di prevenzione, in Diritto penale e processo n. 11/2018
[iii] Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale degli affari interni, Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati (art. 49 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159)
[iv] F. Menditto, Confisca di prevenzione e tutela dei terzi creditori. Un difficile bilanciamento di interessi. Approfondimento a margine dei recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 94 del 2015 e ordinanza n. 101 del 2015), in Dir. pen. cont., 7 luglio 2015, 10 ss.
[v] F. Vergine, ll contrasto alla criminalità da profitto: i terzi coinvolti dal sequestro e dalla confisca,
[vi] M. Antinucci, Il controverso accertamento dei beni delle persone c.d. interessate in sede civile dalla confisca e dal sequestro in assenza della qualità di formali titolari dei diritti patrimoniali
[vii] Corte Cost., n. 335/1996, sito www.cortecostituzionale.it,
[viii] S. Mazzamuto, La tutela dei terzi di buona fede nella confisca antimafia: le ultime novità legislative e giurisprudenziali, in www.juscivile.it, 2013, 7, 409.
[ix] L. Filippi, Processo al patrimonio e principi del giusto processo: la semplificazione probatoria nel procedimento di confisca penale,
*avvocato, direttore responsabile Il Foro Vibonese
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