Ermeneusi della prova dichiarativa nei cd. maxi-processi

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*Giuseppe Di Renzo

Un quadro di norme e di interpretazione giurisprudenziale frutto di avveduta ed oculata elaborazione, che, tuttavia, stenta ad affermarsi pacificamente nei giudizi, schiacciato dal peso del clamore mediatico e dalla difficoltà di ‘specillare’ le singole posizioni processuali sovrastate dalla mole del processo per numero di imputazioni e di imputati.

Il tema, soprattutto a certe latitudini, è di stringente attualità, afferendo alla più ampia questione della formazione della prova in ragione degli apporti asseritamente probatori rappresentati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in contesti processuali con un numero di imputati e numero delle imputazioni assolutamente notevole.

L’angolo visuale sarà quello dell’interprete e della prassi, tenuto conto che la materia è stata oggetto di molteplici interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al precipuo fine non solo di ‘regolare’ la materia, ma anche di evitare fornendo parametri interpretativi massimamente vincolanti, rischi di distorsioni operative pur molto frequenti, tuttavia, nella quotidiana realtà processuale.

L’idea stessa, per altro verso, del maxi-processo, locuzione tipicamente giornalistica dà, prima facie e mediaticamente, il senso di un processo nel quale si trattano fatti-reato molto ‘gravi’ e nei confronti di soggetti ‘estremamente pericolosi’, evocando il precedente storico del primo maxi-processo svoltosi a Palermo nel 1986, vicenda processuale frutto di un ‘codice diverso’ e di situazioni locali molto difformi da quelle attuali.

L’esperienza quotidiana, restituisce, tuttavia, una realtà nella quale, nonostante l’avversione pregiudiziale (e corretta) dell’attuale codice (sistema codicistico delle norme processuali penali) alla elefantiasi dei processi, senza connessione alcuna, vengono affastellate imputazioni (ed imputati spesso totalmente incensurati), con il solo (apparente) fine di inseguire la risonanza mediatica ed, invece con il risultato processuale di un accertamento difficoltoso e connaturalmente sommario.

La realtà assevera dibattimenti con udienze che si celebrano per cinque, sei giorni a settimana dal mattino alla sera tardissima, in cui la negazione di ogni garanzia è, spesso, prassi consolidata.

L’avversione dell’attuale codice di procedura penale (codice ‘Pisapia-Vassalli’) all’idea che le responsabilità penali possano essere oggetto di compiuto accertamento, in vicende procedimentali con migliaia di imputazioni e centinaia di imputati, a parere di chi scrive era lungimirante e tecnicamente ineccepibile.

Il ‘maxi-processo’, benché sia caratterizzato da tempi evidentemente dilatati rispetto ai processi con uno o pochi imputati, per la mole di attività istruttoria necessaria per pervenire ad una sentenza, è naturalmente soggetto alle regole procedurali ‘standard’.

Con l’introduzione del sistema accusatorio, al contrario di quanto avveniva nel precedente sistema inquisitorio, la prova si forma in dibattimento. È proprio in tale fase che trova attuazione quel modello di assunzione della prova orale rappresentato dal meccanismo che connota l’esame incrociato (c.d. cross examination).

La prova dichiarativa riveste un ruolo di primario rilievo nella dinamica del processo penale e costituisce un mezzo di prova tanto importante quanto estremamente pericoloso e circondato da limiti. Il teste, infatti, potrebbe riferire su quanto a sua conoscenza con imprecisioni, leggerezza, approssimazione, mezze verità o, nell’ipotesi più grave, potrebbe addirittura mentire.

Il diritto delle parti di esaminare direttamente la fonte probatoria durante l’istruttoria dibattimentale offre uno strumento di garanzia che permette di far valutare al giudice, terzo super partes, l’affidabilità e l’attendibilità dei testimoni e, di conseguenza, la veridicità dei contributi narrativi che intendono introdurre nel processo penale.

Si parla, a tal proposito, della c.d. cross-examination, uno degli istituti più delicati nel sistema processuale penale.

Per John Henry Wigmore: “La cross-examination è il più grande motore giuridico mai inventato per la scoperta della verità”.

La disciplina dell’istituto de quo è contenuta nell’art. 498 del codice di rito, risultando lo strumento privilegiato per l’attuazione del principio del contraddittorio per la formazione della prova, ex art. 111, comma 4, della Costituzione.

È assolutamente consolidato il principio secondo il quale il contraddittorio è il miglior metodo per la ricerca della verità ed attraverso la cross-examination si attua il potentissimo strumento dialettico per evidenziare tutte le incertezze, le lacune, le insicurezze, le ragioni di poca affidabilità del testimone.

Il confronto dialettico delle parti, infatti, contribuisce a far emergere tutti gli elementi utili ai fini della valutazione della genuinità e dell’attendibilità della fonte di prova, nonché a trarre i dati necessari ed indispensabili per addivenire ad una pronuncia circa la penale responsabilità dell’imputato.

La cross-examination, pertanto, è strumento fondamentale ad individuare il punto di confluenza tra verità processuale e verità storica, divenendo l’estrinsecazione del diritto di difesa.

Allo stesso tempo, la cross-examination è definita ‘un’arte scientifica’[1]  ed un’abilità innata.

Il controesame non è improvvisazione o mera esplorazione dei temi accusatori.

L’avvocato deve muovere da idee chiare, deve scegliere la tesi da seguire e deve sapere qual è l’aspetto o gli elementi che devono emergere dalle dichiarazioni del teste per far accreditare le proprie ragioni.

Prima di cominciare ogni controesame e prima di rivolgere ogni singola domanda bisogna avere ben chiaro lo scopo che si intende raggiungere: fare emergere le informazioni che il soggetto sottoposto al controesame può fornire e che siano favorevoli alla sostenuta tesi difensiva, indebolire la forza di ciò che ha dichiarato in esame contro le ragioni sostenute dalla difesa oppure mostrare che, per via del suo comportamento presente o passato, non merita di essere creduto e così indebolire o distruggere l’effetto della sua testimonianza avversa[2].

Definire lo scopo ed il tema da far emergere non significa dover ignorare le ulteriori opportunità che si dovessero inaspettatamente presentare, anzi è doveroso sfruttarle! È proprio in queste occasioni che emerge l’abilità del difensore e per tali ragioni la cross-examination si definisce anche un’abilità innata.

Nei cd. maxi processi dell’era ‘moderna’ (allo scrivente già la sola locuzione produce brividi) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rivestono un ruolo di primaria importanza atteso che – fondamentalmente – tali realtà processuali prendono le mosse da testimonianze fornite collaboratori di giustizia.

La realtà processuale risulta ancora più complessa nel momento in cui il teste rende una testimonianza attraverso la quale procede alla chiamata in reità o correità di un altro soggetto. Tali chiamate possono avvenire anche de relato e qui il tema si complica.

Diversi sono gli elementi che devono essere considerati dal giudice in tali specifiche situazioni. In particolare nell’ultimo caso vi è, costantemente, la necessità di procedere all’esame della fonte originaria, non sempre, però, possibile.

 Didatticamente: si ha chiamata in correità quando il coimputato o l’imputato in procedimento connesso o collegato, oltre ad ammettere una sua colpa nei fatti di reato contestatigli, attribuisce la responsabilità penale dello stesso reato o di fatti connessi ad altri soggetti.

Ricorre, invece, una chiamata in reità quando il dichiarante non si sia dichiarato responsabile del fatto per cui si procede, ma si sia limitato ad attribuirlo ad altri.

La chiamata in correità – maggiormente diffusa – costituisce un eventuale elemento di prova, ma deve essere valutato più attentamente da parte del giudice di merito, soprattutto qualora non sia ammesso un controllo circa la valutazione di merito in sede di legittimità, poiché effettuata in base ad ineccepibili criteri logici e di metodo e sia suffragata da una motivazione convincente.

Nella valutazione della chiamata di correo il giudice è tenuto a verificare la credibilità del soggetto, l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni e l’esistenza di idonei riscontri esterni anche individualizzanti. Su questi specifici punti, la motivazione della sentenza deve contenere risposte puntuali e logiche alle obiezioni delle parti e non esaurirsi nel formale rispetto dei criteri enunciati in materia dalla giurisprudenza[3].

Ed ancora: “Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio solo se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati”[4].

La regola prevista dall’art. 192, 3° co., c.p.p. esclude che, ai fini dell’utilizzabilità di tale prova dichiarativa, sia sufficiente la credibilità del dichiarante ed impone la necessità, integrativa, di un riscontro a conferma della sua attendibilità[5].

Ad indicare la via maestra da percorrere dal Giudice in punto di valutazione della chiamata in correità è stata la nota pronuncia a Sezioni Unite, 22 febbraio 1993, n. 192465: «In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell’art. 192, comma terzo, c.p.p, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L’esame del giudice deve esser compiuto seguendo l’indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa».

L’attendibilità, quindi, «non è negata a priori, ma è insufficiente e, pertanto, spetta ai riscontri renderla piena»[6] .

Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, c.p.p., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale[7] .

Non dissimile è il ragionamento seguito dalla giurisprudenza prevalente con riferimento alle cosiddette chiamate de relato, nelle quali, cioè, il chiamante non fornisce nel processo la propria esperienza personale ma il racconto altrui e che spesso, quindi, si traducono in una ‘chiamata in reità’, stante la loro provenienza da imputato di reato connesso o collegato.

La chiamata indiretta o de relato è, quindi, la dichiarazione accusatoria che riferisce esperienze apprese da altri.

Tale tipo di testimonianza, seppur possa evidenziare un margine di attendibilità ancor più basso rispetto alla precedente, è comunque ammessa dalla giurisprudenza quale prova se accompagnata da determinati elementi intrinseci ed estrinseci. Essa, inoltre, trova giustificazione e plurimi riferimenti normativi nel nostro diritto processuale, essendo assimilata alla testimonianza indiretta ex art. 195 c.p.p.

Le disposizioni normative di riferimento sono l’art. 210 c.p.p. (“Esame di persona imputata in procedimento connesso”) e l’art. 197 c.p.p. (“Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone”).

Tornando al tema dell’attendibilità della testimonianza, innanzitutto deve essere considerata l’affidabilità della fonte extraprocessuale e primaria che potrebbe, su richiesta o se ritenuta necessaria dal Giudice, essere esaminata in contraddittorio tra le parti quale fonte diretta delle dichiarazioni accusatorie fornite dal teste.

Osserva, al riguardo, la Corte che si è progressivamente consolidato l’orientamento in base al quale, pur individuando l’art. 195 c.p.p., comma 3, soltanto tre casi di impossibilità di esaminare l’originaria fonte della notizia (morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettiva, assimilabili a quelli indicati dal legislatore” [8].

Ebbene, per la chiamata in correità de relato, dovrebbe essere richiesto un accertamento ancora più rigoroso. Ma, nonostante alcune decisioni abbiano escluso l’applicabilità della tecnica della cd. mutual corroboration, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la stessa, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore[9].  

Pertanto il confronto con la fonte primaria è considerato soltanto uno dei modi per testare l’attendibilità dei testimoni de relato.

È di tutta evidenza che si tratta di temi assolutamente delicati e rilevanti, che forse meriterebbero maggiore approfondimento.

In ogni caso, per le dichiarazioni de relato è prevista una disciplina distinta e più rigorosa rispetto a quella posta per il testimone, proprio perché la genuinità della fonte da cui provengono – ossia un soggetto coinvolto nel medesimo agire criminoso su cui riferisce ovvero in condotte ad esso connesse o collegate – desta più dubbi rispetto a coloro che devono ritenersi estranei a tali ultime condotte contra legem.

Analizziamo, pertanto, la sequenza logica non derogabile dei criteri valutativi che la Giurisprudenza ha fornito al Giudice: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazione, attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa.

Come sostenuto nella già citata pronuncia delle Sezioni unite del 1992, si deve procedere ad un esame dei riscontri intrinseci, indicativi della credibilità, e ad una verifica dei riscontri estrinseci che confermano l’attendibilità della chiamata di correo.

Per quanto riguarda i riscontri intrinseci, la giurisprudenza afferma che “le dichiarazioni dell’accusatore devono in ogni caso essere di per sé meritevoli di considerazione, cioè apparire serie e precise, essendo caratterizzate da genuinità, specificità, coerenza, univocità, costanza e, altresì, da spontaneità e disinteresse[10].

Quanto, poi, all’attendibilità intrinseca della dichiarazione, essa è desunta da dati specifici quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi. Non devono, però, essere sottovalutati i rischi di inquinamento derivanti da una pluralità di possibili condizionamenti. Potenziali fonti inquinanti, infatti, possono anche essere le ragioni eventualmente utilitaristiche, che spingono l’imputato alla chiamata in correità, giacché è lo stesso ordinamento che influisce mediante strumenti coercitivi e premiali [11].

Da ultimo si osserva, che affinché la chiamata in correità possa assumere il rango di prova necessita di riscontri estrinseci. Gli elementi utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, non devono consistere in prove autonome di colpevolezza. Devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell’incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito[12]; il riscontro, in altre parole, deve riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato.

In tema di valutazione della chiamata in reità o in correità, questa deve essere innanzi tutto verificata come “intrinsecamente” attendibile – sotto il profilo della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica – inoltre, deve essere confortata da un principio di “riscontro” obiettivo ed estrinseco di qualsivoglia natura, la cui specie non può essere predeterminata, ma che deve risultare compatibile con le dichiarazioni accusatorie del coindagato o dell’indagato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, e tale da consentire un collegamento diretto e univoco, sul piano logico-storico, della persona chiamata con i fatti per cui si procede. Il riscontro ben può essere costituito anche da un’altra chiamata, a condizione che le convergenti dichiarazioni accusatorie, reputate intrinsecamente attendibili, siano relativamente autonome, nel senso che l’una non abbia condizionato l’altra (mutual corroboration o convergenza del molteplice[13].

Inoltre, come sopra accennato, richiamando la famosa sentenza delle Sezioni Unite del 2013, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità de relato può essere fornito persino da dichiarazione di analoga natura resa da uno o più soggetti indicati dall’art. 192 c.p.p. Pertanto, una o più chiamate de auditu sono idonee a riscontrarne un’altra della stessa specie.

Questo modus operandi comporta però non pochi rischi ed è affidato al Giudice di merito il compito di adoperarsi al fine di scongiurarli.

La dichiarazione in questione, in primis, deve essere sottoposta allo stesso controllo di attendibilità intrinseca utilizzato per valutare la dichiarazione de relato principale. Secondariamente, il Giudice deve procedere ad un’altra verifica, ossia che le dichiarazioni accusatorie ulteriori siano connotate da: “a) convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) indipendenza -intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente- da suggestioni o condizionamenti inquinanti; c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell’incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d’accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; d) autonomia “genetica”, vale a dire derivazione non ex unica fonte, onde evitare il rischio della circolante della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice[14].

Pertanto, possiamo affermare che non esiste alcun condizionamento alla libertà di convincimento del Giudice in relazione alle chiamate de relato, ma una semplice indicazione dei metodi di acquisizione e di verifica di tali mezzi di prova.      

Altro tema che, conseguentemente, risulta necessario trattare è quello normativamente previsto dall’art. 17 c.p.p.: il simultaneus processus.

Lo strumento processuale della riunione dei processi consente il simultaneo accertamento di più imputazioni quando vi sia un qualificato nesso tra le stesse. Essa può essere disposta in ipotesi tassative e in presenza di determinate presupposti espressamente e tassativamente richiesti dalla legge.  Oggetto di riunione, infatti possono essere solo i processi che siano pendenti nel medesimo stato e grado dinanzi allo stesso giudice e nei soli casi previsti dagli artt. 12 e 371, comma 2, lett. B, c.p.p.

Il sistema processuale italiano fino agli anni ’70 del secolo scorso era ispirato al mito del simultaneus processus per come testimoniato dalle norme del Codice di procedura previgente.

Invero il codice Rocco consentiva la riunione dei giudizi non soltanto in ipotesi di connessione ma anche lì dove ricorressero motivi di convenienza. Tuttavia le difficoltà insorte a seguito dell’instaurarsi di sempre più frequenti maxiprocessi imposero una rimeditazione del tema. Per tale motivo, il Legislatore dell’epoca intervenne a più riprese per limitare la possibilità del cumulo connexitatis causa.

Ebbene, la fattispecie attuale prevede quale presupposto ostativo della riunione la circostanza che essa non determini un ritardo nella definizione dei processi, impedendo, pertanto, una loro rapida definizione.

Oggi, pertanto, la regola generale sarebbe la separazione dei giudizi. Regola che, con sempre maggiore frequenza, viene – oramai – disattesa. Si assiste, infatti, a casi di simultaneus processus, anche, al precipuo fine di una maggiore economicità processuale. Questa circostanza si rinviene, soprattutto, nell’ambito dei maxi-processi.

Dalla serie di considerazioni svolte esce un quadro a tinte fosche, posto da un lato un quadro di norme e di interpretazione giurisprudenziale frutto di avveduta ed oculata elaborazione, che, tuttavia, stenta ad affermarsi pacificamente nei giudizi, schiacciato dal peso del clamore mediatico e dalla difficoltà di ‘specillare’ le singole posizioni processuali sovrastate dalla mole del processo per numero di imputazioni e di imputati.

In un sistema così strutturato, difetta la qualità della decisione, non il quadro normativo ed interpretativo di riferimento.

*avvocato penalista


[1] Guglielmo Gulotta.

[2] Cfr. H. HARDWICKE, The Art of Winning Cases Or, Modern Advocacy: A Practical Treatise on Preparation for Trial, and the Conduct of Cases in Court, Albany, 1899, p. 152, citato da R. UNDERWOOD, The Limits of Cross-Examination, cit., p. 119.

[3] Vedi Cass. pen. Sez. I, 11.12.2003, n. 12275.

[4] Cfr. Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 24/05/2022) 28.06.2022, n. 24929.

[5] Baudi, Riflessioni sulla valutazione di credibilità dichiarativa, in DPP, 2003, 1158.

[6] Kalb, Il processo per le imputazioni connesse, Torino, 1995, 284.

[7] Cfr. Cassazione penale, sez. IV, 18/06/2019, n. 34413; vedi anche Cassazione penale, Sez. I, 05/02/2014, n. 22633; Cassazione penale, sez. un., 29/11/2012, n. 20804.

[8] Cfr. Cass. pen., Sez. II, 22.03.2011, n. 17107.

[9]La chiamata in correità o in reità “de relato”, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del “thema probandum”; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Palermo, 29/04/2010)”, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 29.11.2012-14.5.2013, n. 20804.

[10] Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 15.4.1994, n. 6461.

[11] Cfr. Ass. A. Catania 22.2.1997, Garozzo, in CP, 1998, 267.

[12] Cfr. Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 3225.

[13] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 14/11/2002, n. 781.

[14] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 29.11.2012 – 14.5.2013, n. 20804.

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