Olga Durante*
Il caso
Un dipendente a tempo determinato di una società ha adito il giudice del lavoro, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimatogli e che la società datrice fosse condannata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto fosse venuto a naturale scadenza ed al pagamento delle differenze retributive e del tfr.
Avverso la sentenza di rigetto il lavoratore si è gravato di appello.
Nel periodo intercorso tra il deposito del ricorso e l’udienza innanzi alla corte di appello è stato dichiarato il fallimento della società datrice; l’appello è stato, pertanto, riassunto nei confronti della curatela, che ha resistito.
La corte di appello ha integralmente accolto il gravame, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e condannando la società fallita al risarcimento dei danni ed alla corresponsione delle differenze retributive.
La curatela ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dei principi del concorso, dell’esclusività dell’accertamento endofallimentare e della competenza funzionale del tribunale fallimentare.
La Suprema Corte con la sentenza in commento ha accolto il ricorso, fissando il seguente principio: “Nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e quello del fallimento rientra nella competenza di quest’ultimo la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento allorché essa non si fondi anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la propria posizione all’interno dell’impresa, ma sia funzionale esclusivamente all’accertamento di diritti patrimoniali per la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito”.
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- Punto di partenza dell’indagine è il principio di universalità soggettiva, che ha fondamento normativo negli artt. 51 e 52 l. fall..
Il principio – essenziale per la realizzazione degli obiettivi della procedura concorsuale – comporta, da un lato, il divieto di azioni individuali esecutive o cautelari e, dall’altro, la soggezione alle norme dettate per la formazione dello stato passivo.
In sostanza il fallimento, come dissesto finanziario definitivo ed irreversibile dell’imprenditore, pone un’esigenza di tutela dei soggetti terzi coinvolti nella crisi, abbiano essi avuto rapporti economico – giuridici con l’imprenditore o siano titolari di diritti di credito nei suoi confronti.
A tale fine è previsto un procedimento unitario che si svolge innanzi al giudice delegato al fallimento ed è improntato alla par condicio creditorum.
1.1 Il concorso dei creditori ha duplice dimensione, formale e sostanziale.
Più precisamente il concorso è in un primo tempo formale (nel senso che l’opponibilità, la misura e la qualità del credito devono essere riconosciute attraverso una procedura uniforme) ed in un secondo tempo sostanziale (nel senso che la distribuzione del ricavato deve avvenire secondo un piano che contempla identiche modalità di attuazione sulla base di una graduazione temporale e quantitativa predeterminata).
1.2 L’art. 51 l. fall. commina l’inammissibilità o improcedibilità delle azioni individuali esecutive e cautelari iniziate o proseguite dopo il fallimento.
L’art. 52 l. fall. stabilisce il principio del concorso formale, disponendo ai commi 1 e 2: “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge”.
La norma, escludendo che in pendenza della procedura fallimentare il credito concorrente sull’attivo possa essere accertato al di fuori di tale procedura con il rito ordinario, secondo le comuni regole di cognizione e competenza, rende obbligatorio ed esclusivo l’accertamento del passivo in sede fallimentaree, quindi, il procedimento di verifica del passivo per quanti intendano fare valere pretese verso il fallimento.
Ne discende che chiunque vanti nei confronti del fallito un diritto a contenuto patrimoniale – e, quindi, una pretesa da fare valere sul patrimonio del medesimo a norma dell’art. 2741 c.c. – deve ottenere il riconoscimento del credito nello specifico subprocedimento interno alla procedura fallimentare (artt. 93 ss. l. fall.), costituente l’unico modo di diventare parte della procedura e partecipare, come tale, al riparto del ricavato della liquidazione .
È illuminante quanto affermato in motivazione da Cass. 30.11.2017, n. 28833: “Dalle regole generali dell’inammissibilità o improcedibilità delle azioni individuali esecutive e cautelari iniziate o proseguite dopo il fallimento (art. 51 legge fallimentare) e della soggezione dei creditori al procedimento di accertamento del passivo (art. 52, secondo comma, legge fallimentare), discende la concentrazione in sede fallimentare, entro l’ambito del procedimento di verificazione del passivo, di tutti gli accertamenti, ivi compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito compreso nel fallimento, con conseguente onere per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della procedura di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui agli artt. 93 e ss. della legge fallimentare”.
In altri termini, dal principio di esclusività del concorso formale deriva il trasferimento nella sede dell’accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali, con la conseguenza che la domanda diretta all’accertamento di un credito nei confronti del fallimento, se proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile (ove proposta prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore); l’inammissibilità / improcedibilità, derivando da norme inderogabilmente poste a tutela della par condicio creditorum è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ed addirittura nel giudizio di cassazione, salvo che l’interessato dichiari che la condanna al pagamento sarà eseguita solo nel caso in cui il fallito torni in bonis [1].
- Strettamente collegata al principio del concorso formale è la regola stabilita dall’art. 24 l. fall., che dispone: “Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”.
Ratio della norma è la devoluzione al tribunale fallimentare, in deroga ai criteri di competenza posti dal codice di rito, di tutte le azioni derivanti dal fallimento.
2.1 La competenza del tribunale fallimentare ha natura funzionale (il principio è a tal punto pacifico da dispensare da citazioni giurisprudenziali).
Da tale natura discendono, quale logico corollario, l’esclusività e l’inderogabilità: la competenza del tribunale fallimentare resiste a qualunque altra competenza, pur se a sua volta esclusiva ed inderogabile, prevalendo su di essa [2].
2.2 Rientrano nella c.d. vis attractiva del tribunale fallimentare tutte le “azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento in quanto originate dallo stato di dissesto o comunque influenzate dal fallimento” (Cass. 27.11.2012, n. 20977).
La giurisprudenza con orientamento costante afferma che la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa; in quest’ordine di idee si ritiene che nella nozione di azioni derivanti dal fallimento ai sensi dell’art. 24 l. fall. rientrano quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna [3].
- I principi dell’esclusività dell’accertamento endofallimentare del credito nei confronti del fallito e della competenza funzionale del tribunale fallimentare ricevono applicazione anche in materia di crediti derivanti dal rapporto di lavoro.
il discrimine tra la sfera di cognizione del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare va individuato nelle rispettive speciali prerogative
È pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che “nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all’accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cass. 30.3.2018, n. 7990).
E cioè:
- rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro le domande di declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze del fallito, a condizione che non vengano avanzate pretese creditorie [4]; più precisamente “al giudice del lavoro spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell’esercizio di azioni sia di accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando siano comprensive di una domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129;Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308), pure conseguente all’accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d’azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646)” (Cass. 26.6.2020, n. 12833, in motivazione).
La ragione della persistente competenza del giudice del lavoro nei casi indicati si spiega “in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno dell’impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, estranei all’esigenza della “par condicio creditorum”” (Cass. 3.2.2017, n. 2975) [5];
- rientrano nella competenza del tribunale fallimentare, quale giudice del concorso, le domande volte all’accertamento di diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso, anche in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale.
È, pertanto, devoluta alla competenza del tribunale fallimentare la domanda rivolta alla declaratoria dell’illegittimità del licenziamento unitamente alla condanna al pagamento delle indennità conseguenti, stante la stretta strumentalità della prima domanda rispetto all’effettivo bene della vita [6].
In sostanza, il discrimine tra l’ambito cognitorio del giudice del lavoro e quello del giudice fallimentare va individuato attraverso l’interpretazione della domanda nei suoi estremi di causa petendi e petitum: è devoluta al giudice del lavoro la domanda riguardante il rapporto, connotata dall’interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa (in funzione di una possibile ripresa dell’attività ovvero della tutela di diritti non patrimoniali e previdenziali estranei alla realizzazione della par condicio); è devoluta al giudice fallimentare la domanda diretta alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale e, quindi, volta a consentire la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, rispetto alla quale l’accertamento del presupposto causale è meramente strumentale.
- Degli esposti principi ha fatto applicazione la sentenza in commento.
Ha considerato la Corte che la domanda proposta dal lavoratore è sì di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli, ma esclusivamente in funzione del riconoscimento di pretese economiche; in sostanza non ha natura di impugnativa del licenziamento volta alla tutela della posizione del lavoratore all’interno dell’impresa (in funzione della reintegrazione ovvero della tutela di diritti non patrimoniali) ma è, invece, funzionale al riconoscimento di pretese creditorie nei confronti della società fallita.
Da tanto ha fatto discendere, quale logico corollario, che la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento è stata proposta esclusivamente quale premessa per ottenere vantaggi patrimoniali di natura retributiva e risarcitoria, sicché appartiene alla cognizione esclusiva ed inderogabile del tribunale fallimentare ed avrebbe dovuto essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell’accertamento del passivo innanzi al detto tribunale, nel rispetto dei principi del concorso e della par condicio creditorum.
Non occorrendo ulteriori accertamenti fattuali, la Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda fatta valere dal lavoratore.
Non è inutile segnalare in chiusura che già la corte di merito avrebbe dovuto rilevare ex officio l’improcedibilità della domanda, a prescindere dalla proposizione della relativa eccezione da parte della curatela e dalla posizione difensiva assunta dalla stessa.
*avvocato, team di redazione Il Foro Vibonese
note
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[1] Cfr. ex plurimis Cass., SS. UU., 12.11.2004, n. 21499;Cass. 4.10.2018, n. 24156; Cass. 21.1.2014, n. 1115.
[2] Cfr. ex plurimis Cass. 7.2.2020, n. 2991; Cass. 13.10.2011, n. 21196; Cass. 20.7.2004, n. 13496.
[3] Cfr. Cass. 7.2.2020, n. 2991, anche in motivazione; Cass. 13.9.2007, n. 19165; Cass. 23.7.2010, n. 17279; Cass. 22.6.2004, n. 11647.
[4] Cfr. ex plurimis Cass. 18.8.1999, n. 8908.
[5] Nello stesso senso cfr. per tutte Cass. 29.3.2011, n. 7129; Cass. 27.2.2004, n. 4051.
[6] Cfr tra le tante Cass. 26.6.2020, n. 12833; Cass. 14.9.2007, n. 19248; Cass. 18.8.1999, n. 8708, anche in motivazione.
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