(Tribunale Vibo Valentia, Sent., 26/01/2023, n. 37)
Allorchè un contratto di fideiussione preveda: a) la dispensa del creditore dall’onere di agire entro i termini di cui all’art. 1957 c.c. (art. 6); b) l’obbligo dei fideiussori di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione al debitore principale (art. 7); c) la deroga all’art. 1939 c.c. (art. 8) con conseguente validità della fideiussione anche in caso di dichiarazione di invalidità parziale o totale dell’obbligazione principale; d) la rinuncia ad opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore in deroga all’art. 1945 c.c. (art. 9); e) la rinuncia ad esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. (art. 10), ci si trova di fronte ad un contratto dissimulato che, sotto la veste del contratto di fidejussione, configura un contratto autonomo di garanzia.
Al riguardo la Corte di Cassazione afferma: “A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l’interesse all’esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto “Garantievertrag“) ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva reputato gli indicatori formali – quale la denominazione “di appendice” delle relative pattuizioni – non idonei a contrastare il carattere di autonomia della garanzia prestata, direttamente desumibile dalla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”) (cfr. Cassazione n. 30181/2018).
Il garante, quindi, cui sia richiesto il pagamento può eccepire esclusivamente la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione, con onere di provare l’avvenuto adempimento da parte del debitore (cfr. Cassazione n. 29215/08; n. 31956/2018; n. 16345/2018). Secondo costante orientamento giurisprudenziale, infatti, l’exceptio doli generalis seu praesentis, da intendersi come limite funzionaleall’operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall’abuso del diritto da parte del beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario, richiede, come presupposto di fondatezza dell’eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale o per altra causa, ovvero l’inesistenza del rapporto garantito (cfr. Cassazione n.917/1999, n. 3964/1999, n. 10864/1999, n. 5997/2006, n. 26262/2007, n. 10652/2008, n. 5526/2012, n. 15216/2012). Peraltro, “l’abusività della richiesta di garanzia ai fini dell’accoglimento dell'”exceptio doli” deve risultare “prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell’inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.” (cfr. Cassazione n. 30509/2019).
Tag: 26/01/2023, clausole, contratto autonomo di garanzia, fidejussione, n. 37, Sent., Tribunale Vibo Valentia