(T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11/07/2023, n. 1019)
Il principio di rotazione, quando adottato, non è regola tassativa, potendo l’amministrazione derogarvi, fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione, nel caso in cui decida per l’affidamento mediante le procedure di cui all’art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, facendo ad esempio riferimento al numero eventualmente circoscritto e/o non adeguato di operatori presenti sul mercato, al non replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento. In ogni caso tale principio non opera per il caso in cui l’amministrazione decida l’affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate.
Il principio di rotazione costituisce un bilanciamento, legislativamente previsto, al potere, riconosciuto alla stazione appaltante dagli artt. 36 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e 1 comma 2 D.L. n. 76/2020, di limitare il numero degli operatori ammessi alla procedura negoziata. Se tale è la “ratio” della rotazione, essa non si applica laddove la stazione appaltante, nella sua autonomia, ritenga di non prevedere alcun limite al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata. Ne consegue che, qualora la stazione appaltante non operi alcuno sbarramento in ordine al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata successiva alla manifestazione d’interesse, il principio di rotazione non ha ragione di essere applicato.
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