Giudizio di ottemperanza: ammissibilità in ipotesi di credito derivante da sentenza di condanna per responsabilità medica

168 views 12:55 pm 0 Comments Luglio 29, 2023

(T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 22/05/2023, n. 786)

L’azione esecutiva per i crediti risarcitori da responsabilità medica azionata mediante il ricorso di ottemperanza è conforme non solo allo spirito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2022, ma anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare illegittima la previgente normativa, ha avuto modo di chiarire che “non è giustificata l’equiparazione, agli effetti dell’improcedibilità, fra i titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti commerciali e quelli aventi ad oggetto crediti di natura diversa, in particolare diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e diritti retributivi dei prestatori di lavoro”.

Lo stesso legislatore mostra di voler finalizzare la ricostruzione contabile unicamente ai corrispettivi delle forniture di beni e servizi, oggetto di fatturazione, come si evince dal riferimento della circolarizzazione obbligatoria ai “fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020” e dall’impegno di risorse esperte nelle procedure di “controllo, liquidazione e pagamento delle fatture” (art. 16-septies, comma 2, lettera b, del D.L. n. 146 del 2021)” ( 7.1.1.).

Benché il giudice delle leggi abbia fatto espresso riferimento ai danneggiati da fatto illecito, il ragionamento è evidentemente da riferire a quei crediti che non derivano da transazioni commerciali, ma piuttosto dalla necessità di ristorare chi abbia subito un danno da illecito trattamento medico, che, se per la struttura sanitaria ha natura di inadempimento contrattuale, per l’operatore sanitario è pur sempre da qualificare come fatto illecito (cfr. art. 7, comma 3 L. 8 marzo 2017, n. 24).

E allora, il Tribunale ritiene che l’eccezione al divieto di azioni esecutive per i “crediti risarcitori da fatto illecito” possa essere interpretato estensivamente, tanto da farvi rientrare tutti i crediti risarcitori da responsabilità medica.

La necessità di un’interpretazione coerente delle espressioni usate dal legislatore non pare ostacolare l’esito ermeneutico propugnato.

È vero che nel diritto privato il concetto di “fatto illecito” è univoco e non vi può ricomprendere anche l’inadempimento contrattuale.

Tuttavia, l’art. 2, comma 3-bis D.L. n. 169 del 2022 non è norma appartenente al sistema del diritto civile, sicché appare possibile attribuire all’espressione “fatto illecito” una portata più ampia.

E d’altra parte, il consentire l’azione esecutiva per i crediti risarcitori da responsabilità medica appare conforme non solo allo spirito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2022, ma anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Infatti, essa ha recentemente (sentenze della Sezione I, 24 giugno 2021, M. e T. c. Italia e D.S. c. Italia) condannato la Repubblica italiana per violazione dell’art. 6, comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art.1, comma 1 del Primo Protocollo Aggiuntivo per i ritardi con cui è stata data attuazione a una pronuncia giurisdizionale, in particolare in materie sensibili come quella sanitaria.

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