(Tribunale Vibo Valentia, Sentenza, 16/03/2023, n. 102)
In tema di condominio minimo, composto da due proprietari, sono necessari: a) la presenza e la partecipazione di tutti i condòmini all’assemblea; b) l’adozione di ogni determinazione in caso di manutenzione straordinaria secondo criterio di unanimità. In caso di decisione contrastante o in caso di presenza di un solo condomino alla decisione, è necessario adire l’autorità giudiziaria affinché quest’ultima si sostituisca alla volontà delle parti nella decisione.
E’ consentito l’intervento del singolo condomino, purchè abbia il carattere dell’urgenza, con esclusione di tutti quei casi in cui i tempi di esecuzione dell’opera siano compatibili con l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione. Ne segue che la prova dell’urgenza deve essere rigorosa.
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