(Tribunale Vibo Valentia, Sent., 16/03/2023, n. 103)
Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che “ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.
A tal fine, la Suprema Corte ricorda come già in passato le Sezioni Unite abbiano avuto modo di affermare che la circolazione ex art. 2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Hanno altresì precisato che la norma di cui all’art. 1 della L. n. 990 del 1969 non prevede, quale presupposto per l’obbligo assicurativo e quindi per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro (cfr. Sezioni Unite n. 8620/2015).
Tuttavia tale interpretazione contrasta con l’art. 3, 1 della direttiva 77/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 secondo cui rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (cfr. Corte Giust. Ue, causa C-162/13, pag. 10).
Uniformandosi a tale principio, pertanto, le Sezioni Unite hanno stabilito che ciò che rileva ai fini dell’operatività della garanzia r.c.a nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile del sinistro è l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
In altri termini, dunque, tale criterio è volto esclusivamente ad individuare quale uso possa ritenersi rilevante per l’osservanza dell’obbligo della responsabilità civile auto, dovendosi escludere che con esso si voglia anche attribuire rilevanza alle caratteristiche proprie del terreno sul quale il veicolo è utilizzato. Sicché, per esempio, l’assicurazione per la r.c.a. non troverebbe copertura nell’ipotesi di utilizzazione del veicolo in contesti eccezionali, del tutto particolari ed avulsi dal concetto stesso di “circolazione” ex art. 2054 c.c. e art. 122 e ss. Codice delle Assicurazione private e cioè quando il veicolo venga utilizzato in modo non conforme alle sue caratteristiche ed alla sua funzione abituale.
Ebbene, i principi espressi dalle Sezioni Unite, consentono di pervenire alla conclusione per cui la vittima di un sinistro da circolazione stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore per la RCA del veicolo responsabile, anche quando l’evento dannoso occorra in un luogo privato, non potendosi ritenere insussistente l’obbligo di copertura assicurativa soltanto perché detto luogo ha natura privata, e non sia in alcun modo equiparabile alla strada pubblica, proprio perché anche in detto luogo il veicolo può essere utilizzato in modo conforme alle sue caratteristiche ed alla sua funzione abituale.
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