Le massime giurisprudenziali del TAR Calabria e del Consiglio di Stato
Permesso di soggiorno – Trasformazione a tempo indeterminato – termine
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 11/09/2023, n. 1146
In materia di permesso di soggiorno, è illegittimo il rigetto di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, fondata unicamente sulla base del fatto che essa sia stata presentata in data successiva a quella di scadenza del precedente titolo: ciò in quanto il ritardo nella presentazione della domanda in questione non può essere in sé fatto ostativo, non trattandosi di termine decadenziale secondo la struttura della norma di riferimento, da individuarsi nell’art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 40, secondo cui “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, senza che sia indicata la perentorietà di detto termine.
________________________________________________________________________________________________________________
Responsabilità della P.A.
Provvedimento illegittimo e responsabilità – Riconducibilità all’istituto della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. – Presunzione di colpa – Inversione dell’onere probatorio a favore del destinatario del provvedimento illegittimo procedente
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 04/09/2023, n. 1141
La responsabilità della Pubblica Amministrazione da provvedimento illegittimo è una responsabilità che deve essere ricondotta al modello della responsabilità civile, i cui elementi costitutivi sono i seguenti: a) elemento oggettivo, articolato, al suo interno, in condotta, rapporto di causalità materiale e danno ingiusto, inteso come lesione di una situazione giuridica rilevante; b) antigiuridicità, che esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico; c) elemento soggettivo, comprensivo della imputabilità, del dolo e della colpa.
In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per atto illecito, il risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione non è conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, richiedendosi a tal fine anche la verifica positiva in ordine alla sussistenza della colpa in capo all’Amministrazione e al nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno sofferto. Tuttavia, l’accertata illegittimità del provvedimento determina una presunzione di colpa in capo alla P.A., sicchè l’onere probatorio a carico del richiedente può ritenersi assolto con l’indicazione di tale circostanza, mentre grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’assenza di colpa attraverso l’errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti ovvero, ancora, dal comportamento delle parti del procedimento.
________________________________________________________________________________________________________________
Ricorso Collettivo – Ammissibilità – Limiti
Cons. Stato, Sez. VI, 01/09/2023, n. 8141
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano – congiuntamente – i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell’oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Anche nell’attuale cornice codicistica, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione: il che è, del resto, il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato. Grava sui concorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione) della puntuale identità non solo di petitum, ma anche di causa petendi: cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale” (Conferma T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, n. 1281/2017).
Tag: 01/09/2023, 04/09/2023, 11/09/2023, Cons. Stato, n. 1141, n. 1146, n. 8141, Sez. I, Sez. II, Sez. VI, T.A.R. Calabria Catanzaro