Commissario ad acta- ulteriore inottemperanza della p.a.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 07/01/2025, n. 8
Il Tribunale può nominare un Commissario ad acta, con facoltà di delega, per dare esecuzione a una sentenza in caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, assegnando termini specifici per l’adempimento.
Rinnovo licenza porto d’armi
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sentenza, 08/05/2025, n. 332
La sentenza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza ex art. 179 c.p. e il conseguente casellario giudiziale che non riporta nulla non sono di per sé sufficienti a garantire il rinnovo della licenza di porto d’armi, laddove i precedenti penali del richiedente, sebbene riabilitati, risultino comunque significativi e pertinenti alla valutazione delle condizioni di rischio attuali.
Ricorso contro il silenzio della p.a.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 24/04/2025, n. 749
Il silenzio dell’amministrazione non si configura come illegittimo quando la richiesta del ricorrente riguarda l’esecuzione di attività materiali. Il tribunale amministrativo non accerta l’obbligo di provvedere in tali casi, e il ricorso per silenzio viene dichiarato infondato poiché non incide sulla posizione giuridica differenziata del ricorrente mediante un provvedimento amministrativo.
Composizione della commissione di gara
Cons. Stato, Sez. VII, 20/06/2025, n. 5392
La norma sulla composizione della commissione di gara che prevede la necessità dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (art. 93 del d.lgs. n. 36/2023) deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere. (Conferma T.A.R. Calabria, Sez. II, n. 259/2025.)
Progetti di vita
Cons. Stato, Sez. III, 12/02/2024, n. 1373
In caso di ritardo nella predisposizione del progetto di vita per il disabile, il Comune è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alle spese sostenute dai genitori per porre in essere gli interventi di cura e assistenza del figlio minore, nelle more dell’intervento pubblico, e del danno esistenziale, consistente nel peggioramento della qualità di vita della famiglia.
Pensione di inabilità
Corte dei Conti Calabria, Sez. giurisdiz., Sentenza, 15/05/2025, n. 112
La domanda di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della L. n. 335 del 1995 richiede la prova dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che non può essere surrogata da una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) meramente esplorativa.
Risarcimento per danno all’immagine della p.a.
Corte dei Conti Calabria, Sez. giurisdiz., Sentenza, 14/05/2025, n. 108
La Corte dei conti ha giurisdizione per il risarcimento del danno all’immagine delle pubbliche amministrazioni in seguito a sentenze penali irrevocabili di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. da 314 a 335-bis del c.p., in conformità agli artt. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009 e 7 della L. n. 97 del 2001, anche dopo l’entrata in vigore del codice della giustizia contabile (D.Lgs. n. 174 del 2016). Per delitti diversi non è proponibile l’azione per il risarcimento del danno all’immagine.
Notifica del ricorso e del decreto
Corte dei Conti Calabria, Sez. giurisdiz., Sentenza, 13/05/2025, n. 107
Ai sensi dell’art. 155, terzo comma, c.g.c., il ricorrente è tenuto a notificare il ricorso depositato e il decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso e, secondo il comma 5 bis del medesimo articolo, a depositare la prova dell’avvenuta notificazione presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale entro il decimo giorno che precede la data di udienza. La mancata osservanza di tali termini determina l’improcedibilità del ricorso.
Prescrizione del danno erariale
Corte dei Conti Calabria, Sez. giurisdiz., Sentenza, 12/05/2025, n. 104
In tema di azioni erariali per danno all’immagine ex art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data in cui l’amministrazione danneggiata è venuta obiettivamente a conoscenza della notitia damni, anche se tale conoscenza deriva da atti dell’autorità giudiziaria penale, come nel caso di adozione di misure cautelari. La prescrizione ordinaria dell’azione erariale, pertanto, decorre dalla notificazione dell’ordinanza cautelare che ha reso intellegibili i fatti contestati e le relative condotte illecite. L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione per una sola volta, ai sensi dell’art. 66 c.g.c., non comporta lo slittamento automatico di un biennio del termine originario, bensì il periodo massimo che può essere aggiunto al tempo residuo per la maturazione del quinquennio dall’esordio della prescrizione, fermo restando che il termine complessivo non può comunque eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso.