Interessante decisione dl Consiglio di Stato in materia
Per un verso, il supremo organo della giustizia amministrativa richiama alla necessità, pur in una materia fortemente permeata dal principio di precauzione, di inverare il criterio del ‘più probabile che non’, escludendo la sufficienza di una motivazione che si “trincera dietro formule enunciative di principi generali – scarsamente ancorati alla specificità del caso concreto“.
Per altro verso, il Consiglio di Stato ha asserito la concorrente rilevanza, anche ai fini della decisione sulla legittimità dell’interdittiva comminata, del controllo giudiziario disposto ai sensi dell’art. 34 bis del codice antimafia. In particolare, dopo aver premesso che, a seguito del positivo esito del controllo giudiziario, rispondendo ad una richiesta di riesame della pregressa interdittiva, la Prefettura… ha emesso una informativa liberatoria…, riscontrando l’assenza a carico della società di elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Giudice amministrativo ne ha concluso che, sebbene si tratti di dato sopravvenuto privo di dirette ed immediate implicazioni nel giudizio di legittimità della pregressa informativa, esso pare indirettamente dequotare la rilevanza dei rapporti familiari e sociali in quel contesto valorizzati, in quanto riconosciuti, a distanza di pochi anni, del tutto privi di un potenziale pregiudicante e di qualunque riverbero di attualità (Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 05649 del 7.7.2022).