Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: prosegue lo ‘smantellamento’ della riforma Fornero ad opera della Consulta

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Angela Di Rienzo*

Con recente sentenza n. 125, emessa in data 7 aprile 2022 e depositata in data 19 maggio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo 7, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge  28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola “MANIFESTA”.

Perché, dunque, il Giudice disponga la reintegra del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo non occorre più che l’insussistenza del fatto posto a fondamento del medesimo sia “manifesta”.

       Già in precedenza, con la sentenza n. 59, emessa in data 24 febbraio 2021 e depositata in data 1 aprile 2021, la medesima Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo 7, secondo periodo, della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300 come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” –invece che “applica altresì”- la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.

       Il caso:

       Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, Settore Lavoro, chiamato a pronunciarsi su un’opposizione promossa dal datore di lavoro avverso ordinanza di reintegrazione del lavoratore adottata con riferimento ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo,  con ordinanza del 7 febbraio 2020, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2020, sollevava questione di legittimità in ordine al secondo periodo del settimo comma dell’art. 18 della L. n. 300/1970 come modificato, laddove lo stesso prevedeva che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per G.M.O., “possa” e non “debba” applicare la tutela reintegratoria attenuata di cui al 4° comma del medesimo art. 18, ossia reintegra del lavoratore e condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 

       Con sentenza n. 59/2021 la Corte Costituzionale riteneva la questione formulata fondata e dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo de quo nella parte in cui, appunto, statuiva, accertata la manifesta insussistenza del fatto generatore del licenziamento per g.m.o., la mera facoltà del giudicante di applicare la disciplina di cui al quarto comma del medesimo art. 18 e non l’obbligo.

       Riassunto il giudizio di opposizione da parte del lavoratore, il Tribunale di Ravenna, rivalutati gli atti di causa alla luce delle motivazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 59/2021, riteneva sussistere ancora un problema di costituzionalità nel 7° comma dell’art. 18 da applicarsi alla fattispecie sicchè, con ordinanza del 6 maggio 2021, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2021, sollevava diversa ed ulteriore questione di legittimità costituzionale, questa volta relativa alla qualifica di “manifesta” che l’insussistenza del fatto generatore del licenziamento per giustificato motivo deve avere per condurre alla reintegra.

       Con sentenza n. 125/2022 la Corte Costituzionale riteneva la questione formulata fondata e dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo de quo nella parte di cui all’ordinanza di rimessione, limitatamente alla parola “manifesta”.

       –La sentenza n. 59/2021: secondo il Tribunale rimettente anche per il sol fatto di porsi il problema della reintegrabilità o meno del lavoratore in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ordine al quale si è accertata la manifesta infondatezza del fatto, si viola la Carta Costituzionale perché si tratterebbero in modo ingiustificatamente differenziato situazioni del tutto identiche sulla base del medesimo presupposto, ossia il licenziamento per giusta causa ed il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; non solo, ma si verrebbe a conferire al giudice un potere di scelta di tipo squisitamente imprenditoriale sconfinante nel potere di comminare un nuovo ed autonomo atto espulsivo e si verrebbe a pregiudicare il diritto di agire in giudizio del lavoratore risultando esposto ad una facoltà giudiziale totalmente discrezionale. Non vi sarebbe, poi, un giusto processo facendo assumere al giudice –che deve essere terzo e non parte- il ruolo dell’imprenditore chiedendogli di adottare un’opzione di gestione dell’impresa qual è un atto espulsivo, in alternativa alla altrimenti dovuta reintegra. 

       La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione risultando la disposizione censurata in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza cui il legislatore, pur nell’ampio margine di apprezzamento che gli compete, è vincolato. Le peculiarità delle fattispecie del licenziamento che evocano nella giusta causa e nel giustificato motivo soggettivo la violazione degli obblighi contrattuali ad opera del lavoratore e, nel giustificato motivo oggettivo, scelte tecniche e organizzative dell’imprenditore, non legittimano una diversificazione quanto alla obbligatorietà o facoltatività della reintegrazione, una volta che si reputi l’insussistenza del fatto meritevole del rimedio della reintegrazione e che, per il licenziamento economico, si richieda finanche il più pregnante presupposto della insussistenza manifesta. Il carattere meramente facoltativo della reintegrazione, secondo la Consulta, rivela una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla L. n. 92/2012, sistema che annette rilievo al presupposto comune della insussistenza del fatto e a questo presupposto collega l’applicazione della tutela reintegratoria. Disarmonico e lesivo del principio di uguaglianza, dunque, si appalesa il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte di una inconsistenza manifesta della giustificazione addotta e del ricorrere di un vizio di più accentuata gravità rispetto all’insussistenza pura e semplice del fatto. Irragionevole, poi, che la scelta tra due forme di tutela profondamente diverse, -quella reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria- sia rimessa ad una valutazione del giudice disancorata da precisi punti di riferimento. E l’indeterminatezza della fattispecie oltre alla sua irragionevolezza non si supera neppure con il richiamo alla eccessiva onerosità indicata dalla giurisprudenza di legittimità nell’intento di conferire alla previsione un contenuto precettivo meno evanescente  posto che un criterio distintivo che fa leva su una mutevole situazione casistica e su un dato privo di ogni ancoraggio con l’illecito che si deve sanzionare, non si fonda su elementi oggettivi e razionalmente giustificabili e amplifica le incertezze del sistema. Di conseguenza, la pronuncia di incostituzionalità nei termini di cui sopra, ossia, accertata la insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice non ha più alcuna facoltà di scelta ma deve ordinare la reintegra del lavoratore.

       –La sentenza n. 125/2022: piace sottolineare la particolarità della situazione posto che –si ritiene non accada di sovente- entrambe le pronunce di costituzionalità intervenute in ordine al secondo periodo del settimo comma dell’art. 18, L. n. 300/1970, sono state sollecitate dal medesimo Tribunale, nel medesimo giudizio. E’ evidente, però, che se ab origine il Tribunale di Ravenna avesse dubitato anche della costituzionalità della parola “manifesta” del dettato legislativo, con unica ordinanza avrebbe rimesso entrambe le questioni. Il dubbio, invece, è insorto proprio all’esito della prima pronuncia della Consulta, circostanza questa dichiarata apertamente avendo precisato il Tribunale nell’ordinanza di rimessione di aver rivalutato gli atti di causa proprio alla luce delle motivazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 59 del 2021.

       Ha dubitato, dunque, il Tribunale rimettentedella legittimità costituzionale dell’art. 18, 7° comma, legge n. 300/1970 laddove prevedeva che, in ipotesi in cui il giudice accerti l’insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per G.M.O. “economico”, non debba sempre applicare la tutela reintegratoria (come fa quando accerta l’inesistenza di un fatto soggettivo di licenziamento, ma anche in materia di licenziamenti collettivi), dovendo ulteriormente andare a distinguere l’ipotesi in cui l’insussistenza in questione sia manifesta (nel qual caso – ora – deve applicare la tutela in forma specifica), dall’ipotesi in cui l’insussistenza sia “non manifesta”, così dovendo applicare solo la tutela monetaria del 5° comma, senza reintegra. Ancora una volta il Tribunale rimettente ha ritenuto, dunque, sussistere la violazione dell’art. 3, comma 1, Cost. ricorrendo una ingiustificata disparità di trattamento tra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo posto che solo nel primo caso ai fini della reintegrazione, senza alcuna plausibile ragion d’essere, viene richiesta un’insussistenza manifesta del fatto, criterio questo peraltro intrinsecamente illogico e incerto nella sua applicazione concreta perchè carente di un preciso metro di giudizio. Bizzarri ed imponderabili –prospetta il giudice a quo- potrebbero essere i risultati dell’applicazione di un criterio di matrice processuale totalmente impalpabile in un contenzioso che presuppone un’ampia istruttoria, spesso molto complessa e sicuramente non facile. La violazione del principio di uguaglianza emergerebbe, poi, anche dal raffronto con la disciplina dei licenziamenti collettivi posto che in questi la violazione dei criteri di scelta conduce alla reintegra, preclusa, invece, nei licenziamenti individuali determinati da ragioni economiche. Irrazionale, ancora, sempre per il Tribunale rimettente, l’aggravio di onere probatorio in capo al lavoratore chiamato a dimostrare un fatto negativo, dai contorni indefiniti, risultando così ampiamente pregiudicato o comunque eccessivamente difficoltoso l’esercizio del suo diritto di agire in giudizio, altresì considerato che la disposizione censurata rimette alla scelta totalmente discrezionale del giudice la determinazione delle tutele spettanti al lavoratore ingiustamente licenziato, senza fornire un criterio serio ed omogeneo, uguale per tutti. L’onere della prova in capo al lavoratore di un fatto dai contorni incerti ne limiterebbe la libertà e l’uguaglianza, in contraddizione con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si verrebbe a creare un assetto marcatamente ed ingiustificatamente sbilanciato in favore del datore di lavoro e, di contro, ingiustificatamente penalizzante per il lavoratore posto che la manifesta insussistenza del fatto nulla aggiungerebbe al disvalore della fattispecie estintiva e non varrebbe a tutelare la libertà di iniziativa economica privata. Le censure sono state formulate, dunque, in riferimento agli articoli 1,3,4,24 e 35 della Costituzione.

       La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione formulata in riferimento all’art. 3 Cost. Ritiene, infatti, la Corte che il requisito del carattere manifesto, come riferito all’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, sia in contrasto con i criteri di eguaglianza e ragionevolezza sui quali Essa stessa si era già espressa con la più volte richiamata sentenza n. 59/2021.  La Corte è costante nell’affermare che il diritto del lavoratore a non essere ingiustamente licenziato si fondi sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, in quanto fondamento dell’ordinamento repubblicano (art. 1 Cost), sicchè, pur godendo il legislatore di ampio margine di apprezzamento nella predisposizione di un equilibrato sistema di tutele, è, comunque, vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza. La disciplina censurata, dunque, -ad avviso della Consulta- si pone in contrasto con i suddetti principi. L’insussistenza del fatto, sia nei licenziamenti disciplinari che in quelli economici, costituisce il presupposto di legittimità del licenziamento che deve esser provato dal datore di lavoro così come il nesso causale tra le sue scelte organizzative e il recesso dal contratto, che si configura come estrema ratio per l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore, sicchè il giudice deve compiere una valutazione di mera legittimità che non può sconfinare in un sindacato di congruità ed opportunità. “Il requisito del carattere manifesto –afferma ancora la Corte- in quanto riferito all’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è, anzitutto, indeterminato” così prestandosi ad incertezze applicative, potendo condurre a soluzioni difformi, con conseguenti ingiustificate disparità di trattamento, Labile è la definizione di un elemento di fattispecie che richiede un apprezzamento imprevedibile e mutevole, senza alcuna indicazione utile ad orientarne gli esiti. Il requisito della manifesta insussistenza demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico. Non vi è alcun criterio idoneo a chiarirne il senso. La sussistenza di un fatto non si presta a controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica ma evoca, piuttosto, un’alternativa netta che l’accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi.  La previsione del carattere manifesto di una insussistenza del fatto, poi, precludendosi il sindacato delle scelte imprenditoriali, presenta profili di irragionevolezza intrinseca, anche questi già posti in risalto con la sentenza n. 59 del 2021. Irragionevolezza evincibile anche da un’altra angolazione posto che il requisito aggiuntivo previsto dal legislatore non ha alcuna attinenza col disvalore del licenziamento intimato che non è più grave solo perché l’insussistenza del fatto può esser agevolmente accertata in giudizio. Nelle controversie che attengono ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, peraltro, il quadro probatorio è spesso articolato, tanto da non esser compatibile con una verifica prima facie dell’insussistenza del fatto che la legge richiede ai fini della reintegrazione. Il criterio della manifesta insussistenza, inoltre, -precisa la Consulta- risulta eccentrico nell’apparato dei rimedi usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell’accertamento. Infine, facendo leva su un requisito indeterminato e per di più svincolato dal disvalore dell’illecito, determina un aggravio irragionevole e sproporzionato del processo complicandone taluni passaggi. Oltre all’accertamento, non di rado complesso, della sussistenza o meno di un fatto, la disposizione censurata impegna le parti, e con esse il giudice, nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza andando così a vanificare l’obiettivo della rapidità e della più elevata prevedibilità delle decisioni, contraddicendo la finalità di una equa redistribuzione delle tutele dell’impiego che ha in tali caratteristiche della tutela giurisdizionale il suo caposaldo. 

       Di conseguenza, la pronuncia di incostituzionalità dell’articolo di legge limitatamente alla parola “manifesta” correlata alla insussistenza del fatto.

       Conclusioni: l’acceso dibattito parlamentare nel corso dei lavori preparatori della legge n. 92/2012 nonché la necessità di “mediazione tra opposte visioni” che, giusta espresso richiamo in tal senso della Corte Costituzionale nella sentenza n. 59/2021, hanno cagionato la disarmonica previsione legislativa censurata, le cui critiche, -come riferisce la medesima Corte- “già emerse nel corso dell’approvazione del disegno di legge presentato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, non hanno comunque condotto alla reintroduzione della reintegrazione obbligatoria, pur proposta a più riprese”, danno conferma di come dettati legislativi pur incidenti su vicende altamente traumatiche quali la perdita di un posto di lavoro, continuino ad esser frutto di mediazioni politiche e compromessi. E’ per tal motivo che, nonostante interventi correttivi a più riprese –si pensi ad esempio anche alle sentenze nn. 194/2018 e 150/2020 che hanno rilevato profili di incostituzionalità del c.d. Jobs Act-, permangono obiettive lacune normative rilevandosi, ad esempio, come si appalesi ad oggi ancora incomprensibile come possa il tempo dell’assunzione determinare conseguenze così diverse pur in presenza di identici presupposti. Piace, però, sottolineare la dimensione di giustizia sociale che traspare dalle citate sentenze della Consulta cogliendosi in molti passaggi il ripristino di un ruolo di centralità del lavoratore e della sua dignità. Il richiamo, poi, a fonti sovranazionali che affiancano le norme costituzionali, sottolinea la presenza di un assetto integrato di tutele che funge da insopprimibile baluardo di difesa del diritto dei lavoratori “a non essere estromessi dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente”.

Avvocato, team di redazione Il Foro Vibonese

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Corte Cost. 1 aprile 2021, n. 59

Corte Cost, 19 maggio 2022 n. 125

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