Un processo penale a ‘trazione anteriore’

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Così l’accademico Giorgio Spangher ha definito lo spirito della riforma nel corso del convegno organizzato dall’Ordine. Il ruolo del GIP delineato da Giulia Pantano, Procuratore Aggiunto di Catanzaro. Marco Sciascio e Marco Gabriele: “La predibattimentale impone all’avvocato di scegliere subito la strada”

Giovedì 18 maggio scorso, nella sala congressi del 501 Hotel, gli iscritti hanno ascoltato l’analisi della riforma Cartabia da uno degli studiosi più ‘gettonati’ del momento: Giorgio Spangher, Emerito di procedura penale all’Università La Sapienza di Roma. Insieme a lui, allo scopo di conferire una visione d’insieme sul nuovo rito, un magistrato, Giulia Pantano, Procuratore aggiunto a Catanzaro, e due giovani avvocati, Marco Sciascio del Foro di Bologna e Marco Gabriele del Foro di Roma.

Moderatore dei lavori, l’avvocato: Patrizio Cuppari del Foro di Bologna, il quale ha ricordato l’obiettivo ‘europeo’ della riforma (ridurre i processi penali del 25% entro il 2026; evitare la prescrizione così come la lunghezza del procedimento), per poi introdurre la relazione del prof. Spangher.

Spangher: nè contro la riforma nè a favore. Di certo decongestiona il sistema

Quest’ultimo, premettendo di non essere né a favore né contro la riforma, ha esordito con una riflessione sullo stato dell’arte: “Siamo in una fase avanzata. Sono passati sette mesi e a fine giugno la riforma entrerà in vigore del tutto. Iniziano a arrivare le prime sentenze, e quando si sarà stabilizzata potremo fare una riflessione di sistema. Ma già oggi abbiamo alcuni elementi e alcuni profili su cui si possono intravedere le prime criticità. Giorni fa, a Trieste, ho partecipato a un convegno in cui si discuteva sulla possibilità, da parte del giudice del dibattimento, di applicare o no le spontanee dichiarazioni ex art. 350 cpp ai fini della valutazione della possibilità di decidere o no se emettere la sentenza di non luogo a procedere oppure passare a dibattimento. Questo per farvi capire che le norme della riforma Cartabia stanno trovano pratica attuazione. Questo passaggio ci serve per capire il senso sistematico della riforma, cioè capire dove si posizioneranno l’archiviazione e la sentenza predibattimentale. Altro aspetto, sul quale resta un punto interrogativo: i  riti premiali sono ancora i vecchi riti premiali? Oggi, queste cose non sono prospettabili”.

Per inciso, Spangher ha precisato che, seppure molte richieste di rivisitazione, specie da parte degli avvocati, stanno sorgendo a causa delle difficoltà di applicazione “la riforma non si cambia perché è stata negoziata con l’Europa ed è legata ai fondi del PNNR. Non è ancora tempo per dire se è buona o cattiva e io non sono qui per questo. Di certo, risolve l’esigenza di decongestionamento: non si possono più fare amnistie, né prescrizioni dopo il primo grado, né depenalizzazioni”. Peraltro, ha ricordato, “Il resto del processo non cambia. Si è aggiunta soltanto l’udienza predibattimentale. Vengono impediti corretti comportamenti scorretti che erano divenuti patologici. Con il nuovo articolo 581 cpp cambia il modo di proposizione delle impugnazioni. Cambiano l’iscrizione nel registro delle notizie di reato e le notificazioni. Si prevedono le videoconferenze e le partecipazioni a distanza”.

Il che non significa che sia rimasta immutata la concezione del procedimento penale, anzi. Con un termine efficace (processo a trazione anteriore’), il prof. Spangher è riuscito, sinteticamente, a individuare la novità più rilevante: “Si cerca di portare il baricentro del processo nella fase di indagini e di udienza preliminare. E’ infatti in questa sede che viene anticipata la costituzione di parte civile. Altro elemento di anticipo: il controllo sulla regolarità dell’iscrizione e sul tempo del deposito, cioè su quando si apre il processo, da parte del giudice. Tutto in modo tale che si possa andare a dibattimento con meno intoppi procedimentali, rafforzando il principio di non regressione. Aver spostato il baricentro rafforza il ruolo del giudice, o così almeno sembra. Vediamo se, come diceva Franco Cordero, prevarrà la vischiosità dei comportamenti oppure assisteremo a una vera velocizzazione. La modifica dell’art. 415 bis e l’introduzione del 415 ter mutano il ruolo del giudice, non più giudice dell’atto ma giudice del procedimento perché, specialmente la seconda norma gli conferisce un potere sollecitatorio nei confronti del PM. Abbiamo perso per strada la contumacia. Probabilmente c’è la volontà che l’indagato/imputato stia nel procedimento. Ma non è che con questa riforma viene completato il nuovo processo penale. Ci saranno altri step. Sono aumentati i riti speciali, e le novità consistono in un ampliamento delle possibilità di accesso ai riti speciali e in un aumento dei vantaggi premiali connessi alla loro scelta. Si prevedono quattro pene principali e quattro sostitutive. La scelta è in funzione deflattiva. La Tenuità del fatto è rafforzata.  Si pone però il problema se la mancata richiesta di adesione sia un comportamento ostativo post factum per l’applicazione della messa alla prova. Così come sono state rafforzate la sospensione e la messa alla prova, sia nel corso delle indagini preliminari (464 ter) sia ne corso dell’udienza.Qui entra in gioco – notare bene- il ruolo del difensore, perché siccome la premialità è destinata ad affievolirsi nel corso del procedimento, egli, insieme all’imputato, deve saper scegliere la strada da percorrere già nella fase precedente”.

Richiamando una frase di Tullio Padovani, il prof. Emerito ha detto che questo processo sembra connotato da una vena di “soave inquisizione”, perché “suggerisce adesioni vantaggiose a fronte di incerti esiti processuali. La logica dell’accertamento investigativo, del resto, non si innesta in una fase a forte connotazione garantista, come era alle origini del modello accusatorio, ma in un percorso ibrido con accentuati recuperi del materiale d’accusa e da marcati interventi del giudicante. Quindi la Cartabia fa una scelta di sistema.  Si snatura il senso classico e storico del processo penale che spesso smarrisce la propria essenza. Per un verso, in relazione alle emergenze criminali,o presunte tali, si accentuano le spinte repressive; dall’altro, per la criminalità a medio-bassa intensità si pregiudica la sua natura sostanziale-qualitativa che le è propria, considerati i valori in gioco, per approdare a una burocratico-quantitativa di impostazione quasi aziendalista. Il rischio è quello di fare numeri a scapito della qualità delle decisioni. Peraltro- ha concluso- tra ragionevole previsione della condanna e sostenibilità dell’accusa c’è grande differenza. Sarà possibile ottenere sentenze di archiviazione e di non luogo a procedere”.

Pantano: alcune novelle rischiano di dilatare i tempi del procedimento e non di accorciarli

La seconda relazione, incentrata sulle indagini preliminari, è stata curata Giulia Pantano. Secondo il magistrato della Procura di Catanzaro, la riforma “non inciderà sui tempi di definizione del procedimento in senso acceleratorio, perché le modifiche normative che sono state introdotte o si muovono in senso diametralmente opposto oppure finiscono per essere ininfluenti sulla contrazione dei tempi procedimentali”. Inoltre, il PM di Catanzaro ha osservato come “non dovrebbe incidere, in termini acceleratori, il farraginoso sistema di controllo affidato al Procuratore generale in ordine al rispetto del termine di riflessione da parte del pubblico ministero, perché la tenuta del sistema sul punto si poggia sulla avocazione del PG, che però continua a costituire un rimedio collegato all’esercizio di un potere che rimane non solo discrezionale ma che è correlato all’inerzia del PM nella definizione dei soli procedimenti prioritari”.

Il Procuratore aggiunto prevede che nemmeno le finestre di giurisdizione (che presuppongono in ogni caso che il PM abbia depositato gli atti o che abbia inviato l’avviso ex art. 415 bis cpp ma non si è poi determinato in ordine all’esercizio dell’azione penale) “non funzioneranno in senso acceleratorio perché l’eventuale sforamento o comunque il mancato rispetto del termine di 20 giorni assegnato dal giudice, non essendo perentorio, non determinerà alcuna decadenza del PM e quindi non si ripercuoterà sull’effettivo esercizio dell’azione penale“.

Ai precedenti rilievi si aggiungono i dubbi del PM su alcune novelle che, a suo parere, non condurranno all’auspicata velocizzazione del procedimento: “Non avrà alcuna funzione acceleratoria neppure la previsione della proroga dei termini delle indagini preliminari, concedibile per una sola volta e in presenza solo di indagini complesse perché, al di là della difficoltà di individuare quali sarebbero le indagini complesse nel silenzio dell’articolo 406 cpp (che disciplina la proroga) e al di là del fatto che sicuramente uno strumento di ausilio volto a dare maggiore concretezza al presupposto potrebbe essere rappresentato dall’articolo 407 co II cpp, resterà, comunque, un dubbio interpretativo, perché fattispecie complesse non devono essere considerate solo quelle di cui all’articolo 407, co, II, ben potendo il connotato della complessità discendere anche dalla natura e dal tempo che occorre impiegare, per esempio, per acquisire alcune emergenze investigative. Ad ogni modo, un eccessivo rigore nella valutazione della complessità dell’indagine da parte del Gip potrebbe finire per determinare un effetto boomerang sui tempi del procedimento. Infatti, se il giudice non condividesse la valutazione della complessità dell’indagine effettuata dal PM e quindi rigettasse la richiesta di proroga, il PM, trovandosi di fronte ad un materiale probatorio incompleto che non gli consente di pronosticare una ragionevole previsione di condanna, sarà indotto ad avanzare richiesta di archiviazione. Il giudice, a quel punto, rilevando l’incompetenza delle investigazioni, imporrà probabilmente al PM di espletare ulteriori indagini, con la conseguenza ultima che tempi del procedimento si saranno in ogni caso dilatati e comunque non si saranno contratti”. Altro argomento, “l’introduzione della regola generale che la forma ordinaria della documentazione degli atti da parte del PM e della PG debba essere quella della riproduzione videofonografica richiederà un dispendio di risorse ed energie. In assenza della previsione della sanzione dell’inutilizzabilità, che è prevista in soli due casi, ovvero l’interrogatorio dell’indagato detenuto e l’assunzione di informazioni da parte di minore infermo e del soggetto vulnerabile, rischia di tradursi in concreto in un’inutile aggravio di adempimenti”.

Infine, la novità rappresentata dalla nuova regola di giudizio in sede di archiviazione, che in base alla riforma va chiesta quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa  dalla confisca. “Questa mutata regola di giudizio– ha osservato il Magistrato- e anche la nuova regola che presiede la valutazione in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del gup, nei fatti, da una parte elimina la differenza tra le fasi di giudizio, appunto una potenziale ricaduta inquisitoria per incentivare l’imputato a optare per i riti alternativi; dall’altra, nega le stesse potenzialità del dibattimento perché in qualche modo elimina la prospettiva di un di un accrescimento progressivo del quadro probatorio e quindi finisce per tradire la centralità dell’istruttoria dibattimentale quale luogo di formazione della prova su cui poi fondare un giudizio di responsabilità. Verosimilmente aumenteranno il numero dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione e ci saranno probabilmente  meno giudizi dibattimentali. Ma con una ricaduta inquisitoria nella misura in cui, in ragione proprio della prognosi di futura colpevolezza che sarà espressa con l’emissione che del decreto che dispone il giudizio, l’imputato potrà ritenere più conveniente optare per la definizione del processo con rito alternativo. in merito alle iscrizioni nel registro degli indagati, la riforma ha fissato dei paletti in merito alla doverosità per il PM di procedere all’iscrizione di una notizia e di un soggetto nel relativo registro. Sul piano oggettivo si è richiesto l’accertamento della non inverosimiglianza della notizia quale presupposto dell’iscrizione; sul piano soggettivo si è subordinata l’iscrizione del nominativo del soggetto alla presenza di indizi a suo carico. In realtà, però, a mio modo di vedere, si tratta di formule elastiche che non pongono del tutto al riparo da iscrizioni prudenziali. Perché il PM ,per non incorrere nella possibile sanzione della inutilizzabilità degli atti , potrebbe essere indotto a fare ricorso a delle iscrizioni ampie“.

Dopo l’accademico e il magistrato, gli avvocati. Ha iniziato Marco Sciascio, incaricato di trattare “gli innesti sulla fase del giudizio preliminare”.

Il penalista bolognese ha passato in rassegna gli istituti della costituzione delle parti, delle notifiche e, quindi, della nuova sentenza circa il soggetto irreperibile, “Sentenza che poi sarà anche oggetto di revoca”. Poi, il nuovo termine per la costituzione di parte civile “che deve arrivare entro e non oltre l’udienza preliminare”.

Sempre relativamente alla all’udienza preliminare, Sciascio si è soffermato sulla sentenza ex art. 425 (di non luogo a procedere) “la quale oggi ha anche ulteriore possibilità di divenire una sentenza di proscioglimento anche qualora gli elementi non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Qui aggiungouin considerazioni sul nuovo ruolo del difensore, che deve essere sempre più attivo nella fase delle indagini e nell’udienza preliminare, quindi meno attendista rispetto al passato”. Quest’opera deflattiva del carico giudiziale, finalità della riforma, deve essere contemperato con l’implementazione dei riti alternativi, la conversione delle pene, l’innalzamento del minimo edittale anche per la messa alla prova e, non da ultimo, anche la diminuzione in fase esecutiva di 1/6 sull’abbreviato”.

Ultimo aspetto trattato, la formulazione del capo di imputazione: “Si dice, o perlomeno la prospettazione è questa, che in fase di udienza preliminare l’imputazione debba avere una stabilizzazione, anche tramite il controllo di questo Gup che diventerà sempre più invasivo anche sull’operato del PM”. Conclusioni di Marco Sciascio: “Non è una riforma che convince tantissimo. Convincerà solo se gli attori che ve ne prendono parte effettivamente vadano tutti verso la stessa direzione.Non è tanto lo strumento che è stato dato, ma quanto la realizzazione che verrà affidata ai singoli”.

Ultima relazione, quella di Marco Gabriele, presidente dell’AIGA di Roma (‘L’udienza predibattimentale’), che prima di entrare nel vivo del tema ha anch’egli ricordato che “La riforma rafforza il potere dei giudici ma parla agli avvocati per dire che non bisogna aspettare la prescrizione. Questo mondo è finito. L’avvocato deve avere fin da subito la capacità di capire quale strada deve prendere. Nel nuovo codice il giudice offre all’imputato la possibilità di pene sostitutive. Da notare, inoltre, che per la prima volta si inizia a parlare di efficacia, efficienza del procedimento penale. In qualche modo sembrerebbe posta in secondo piano la garanzia dei diritti della difesa attraverso un giusto processo. Sostanzialmente si inizia a spostare il focus del giusto processo, si inizia a pensare che debba essere anche un processo efficiente ed efficace. E che un processo, seppur nelle garanzie delle parti e nel contraddittorio tra le parti, ma che dura 7 anni, 6 anni o 5 anni, e poi fino in Cassazione, non è più considerato un giusto processo”.

La scelta del rito alternativo deve operarsi nell’udienza di comparizione predibattimentale (art. 554 bis) “che è l’udienza dibattimentale dei processi a citazione diretta di fronte al tribunale monocratico. Il suo scopo principale è assicurare un vaglio preliminare della fondatezza dell’accusa anche in caso di citazione diretta in questa sede. Questa udienza è il cuore della riforma. Se fallisce l’una, fallisce anche l’altra. Ed è una fase fondamentale per la difesa. In questa sede, da una parte c’è l’interlocuzione tra giudice e pm, nella quale il primo deve chiedere al secondo di adeguare l’imputazione qualora l’accusa non sia enunciata in modo chiaro e preciso, così come richiesto dall’art. 552 comma 1 lett. c. Dall’altra il ruolo dell’avvocato, che deve optare per i riti alternativi. una scelta che il comma 2 dell’art. 554 ter c.p.p. colloca, a pena di decadenza, prima della decisione conclusiva dell’udienza. E’ stato poi ampliato il numero di reati riferiti alla citazione diretta”.

Qualora il procedimento non debba concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, che deve essere motivata, è seguita da una “prosecuzione” del giudizio non soggetta a particolari formalità (art. 554 ter comma 3), perché il rinvio a giudizio non deve essere motivato. Ma qui, secondo Marco Gabriele, “c’è il rischio di default, che sta nell’aver inserito nel procedimento penale una categoria di giudice a se stante,

Qualora il procedimento non debba concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, che deve essere motivata, è seguita da una “prosecuzione” del giudizio non soggetta a particolari formalità (art. 554 ter comma 3), perché il rinvio a giudizio non deve essere motivato. Ma qui, secondo Marco Gabriele, “c’è il rischio di default, che sta nell’aver inserito nel procedimento penale una categoria di giudice a se stante. L’udienza di comparizione predibattimentale prevede che il giudice nominato ad hoc, che non può essere il giudice del futuro dibattimento, quindi dovrà essere un giudice diverso. In altri termini, c’è un giudice che seguirà l’udienza predibattimentale. E se decidesse di non chiudere con un non luogo a procedere il il procedimento, ci sarà un rinvio di fronte a un’altro giudice: Primo problema, perché i tribunali avranno necessità di più giudici, perché viceversa si creerebbero delle incompatibilità. Quindi ci sarà sicuramente una difficoltà per i tribunali, ci sarà un carico di gestire queste situazioni con due giudici incompatibili che potrebbero diventare tre, perché il PM, laddove il giudice dell’udienza predibattimentale si risolvesse non luogo a procedere e chiudere il procedimento, può fare appello. E laddove in sede di appello gli diano ragione e il procedimento retrocede in sede di udienza predibattimentale, il giudice dovrebbe essere un’altro, quindi sostanzialmente ci sarebbero tre giudici, in questo caso, che diventerebbero incompatibili“.

In conclusione, secondo Marco Gabriele, l’introduzione della ‘predibattimentale’ avrà un senso se raggiungerà “lo scopo principale, quello di assicurare un vaglio preliminare sulla fondatezza dell’accusa, anche in caso di citazione diretta dinanzi al Monocratico. E questo avverrà, fatto sulla base dello stesso criterio decisorio previsto in sede di udienza preliminare e in rapporto alla richiesta di archiviazione. In altri termini ,non è più consentito esercitare l’azione penale quando gli elementi raccolti non giustificano una ragionevole previsione di condanna. Sostanzialmente l’obiettivo è quello di evitare processi che siano del tutto inutili e anche per questo si spiega perché il giudice, anche in questa udienza, dovrà verificare la impostazione del capo di imputazione e avrà questo potere di ingerenza sul PM .L’obiettivo della riforma, ovviamente, è aumentare i provvedimenti di non luogo a procedere”.

I lavori del convegno sono stati introdotti da Caterina Giuliano, consigliera dell’OdA. E’ intervenuto il Presidente Franco De Luca, il quale ha ricordato l’impegno dell’Ordine degli avvocati vibonese in queste iniziative (quella di giovedì è stata già l’undicesima) di formazione sulla riforma Cartabia.

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