Luci e ombre del nuovo processo civile alla vigilia del ‘correttivo’

735 views 4:51 pm 0 Comments Luglio 13, 2024
a che punto è il processo?

Se ne è parlato nel convegno organizzato dal COA, con la partecipazione di docenti universitari e magistrati

“A che punto è il processo? Dalla riforma Cartabia al Dlgs correttivo . Criticità e prassi dei Tribunali : magistrati ed avvocati a confronto”

Questo il titolo del convegno di studi tenutosi nella biblioteca del Consiglio dell’Ordine di Vibo Valentia il 21 giugno scorso. Convegno il cui fine è stato porre alcuni punti fermi, e anche alcuni dubbi, nella fase di transizione della riforma verso il suo primo momento di ‘manutenzione’ legislativa.

Hanno introdotto i lavori – che sono stati moderati dal Prof. Avv. Giulio Nardo docente di Diritto Processuale Civile all’Unical-  il Presidente dell’Oda Francesco De Luca (il quale ha augurato buon lavoro ai convegnisti) e Francesca Rinaldi, Referente della formazione decentrata dei Magistrati.

         Il prof. Nardo ha rilevato come il convegno si sia proposto di mettere a confronto Magistrati e Docenti Universitari (che esercitano anche la professione) su una materia in divenire e che attende il correttivo, il quale porrà ulteriori problemi interpretativi.

La breve  premessa al convegno, da remoto, è stata svolta dal presidente della Commissione per la riforma del processo nominata dall’ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso, ‘Quale riforma possibile?’ Per capirlo- ha esordito- “Bisogna partire da dov’è nata la riforma Cartabia. È nata per il PNNR poiché l’Europa ci ha imposto di ridurre i tempi del processo. Alcuni istituti si sono rivelati un fallimento, altri hanno colmato alcune lacune, come in materia di persone, minori e famiglia. Il correttivo non affronta il problema dell’attività istruttoria nel rito semplificato.Non si comprende quando possano essere richieste le prove. Se rimane così, il rito semplificato, non sarà utilizzato. Ultimo punto- ha concluso–  bisognava aumentare i soggetti legittimati a emettere sentenze. Infatti non ci sono segni di miglioramento nei tempi. Speravamo nell’Ufficio del processo ma pare non sia così perché il numero di sentenze pronunciate non è aumentato. I Gdp vanno in pensione e i nuovi non vengono nominati. Abbiamo un giudice ogni 20mila abitanti”.

         In convegno si è articolato in tre sessioni.

         La prima ha messo a fuoco alcuni aspetti del procedimento di cognizione ed è stata avviata dal Prof. Mauro Bove dell’Università di Perugia sul tema ‘Il processo ordinario di cognizione :la fase di trattazione’. Partendo dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 3 giugno scorso[1], il Prof. Bove ha rilevato come “la forma del provvedimento 171 bis è un decreto e il correttivo lo conferma. Ma se leggiamo il 135 cpc dice che non è motivato. Lo dice anche la corte costituzionale, perché è una decisione provvisoria. La corte dice quattro cose 1) il giudice può sentire le parti prima di emettere decreto (udienza fuori sacco); 2) se la questione è liquida emette subito il decreto, anche se una parte chiede discussione, perché il giudice può ma non deve accordarla. Proporrei che sulle questioni nominate (prima parte 171 bis) il giudice può rilevare la questione ascoltando prima le parti. Ma può anche rilevare la questione e non risolverla. Magari aspettando produzione documentale, o memorie, e poi risolvere all’udienza 183, dopo un contradditorio esteso”.

Quanto alla mini-riforma della Cartabia, ha continuato il Prof. Bove, “Il correttivo prevederà che i termini a ritroso non decorrono se non prima il giudice emette il decreto. Si deve pensare che i giudici sposteranno l’udienza, però non è previsto. Il correttivo, poi, annuncia la novellazione dell’art. 38 c.p.c., prevendendosi l’eccezione d’ufficio solo nel decreto pronunciato nell’ambito dell’art. 171-bis c.p.c. Ma non so se tale modifica andrà in porto, visto che, volendo essa avere valenza generale, non vedo come potrebbe operare nel rito semplificato”. Di qui le conclusioni: “Il modo in cui si vuole attuare il disegno è frettoloso ed in fondo pecca di astrattismo perché sembra che non si facciano i conti con la realtà degli uffici giudiziari e con la loro capacità di rispondere alla domanda di giustizia. Qui il legislatore processuale si comporta come quei sindaci che, immaginando città trasformate in giardini paradisiaci, chiudono al traffico gran parte degli spazi, ma senza provvedere a costruire parcheggi posti al perimetro di quei (sognati) paradisi. A tal proposito spesso tra gli interpreti emerge la speranza che ad ogni esigenza risponda l’Ufficio per il processo, ma non so se sarà così ed in fondo, anche se lo sarà, non so quanto sia giusto che questa sia la soluzione. Non abbiamo ancora né semplicità del rito né stabilità. Quanto alla frettolosità, che poi è anche causa di ripensamenti continui, il difetto sta diventando drammatico. Si pensi a questo nuovo istituto che emerge dall’art. 171-bis c.p.c.: quanti problemi crea, in fondo più di quanti ne vorrebbe risolvere? A tal proposito mi viene da fare la seconda ed ultima riflessione, che si riferisce al recente intervento della Corte costituzionale più volte sopra citato. Certo, è apprezzabile lo sforzo di salvare il salvabile, obiettivo che poi in fondo è centrato anche riconoscendo la bontà di prassi ed opinioni dottrinarie emerse. Ma, mi domando: è corretto che per realizzare l’obiettivo si inventino norme giuridiche? Si pensi a quella cervellotica distinzione per cui il mancato rispetto dell’ordine in sanatoria impartito dal giudice col decreto in fase preliminare porterà poi, giunti all’udienza ex art. 183 c.p.c., alla chiusura in rito del processo solo se l’interessato non abbia stimolato prima il giudice a concedere il contradditorio, dovendosi, invece, in caso contrario ribadire l’ordine, per dare all’interessato una seconda possibilità, ma questa volta a valle di una dialettica che non è riuscito ad avere prima”.

         A seguire, la relazione della dott.ssa Song Damiani, magistrato della sezione impresa del Tribunale di Catanzaro, sul tema ‘Giustizia conciliativa: definizione alternativa della controversia’. Premesso che “L’art. 185 bis cpc risale al 2013. Non è un portato della Cartabia, ma tante piccole modifiche spingono verso la conciliazione poichè soluzione concordata e accettata è più stabile di qualsiasi sentenze”, Song Damiani ha ricordato che “Il giudice che propone una conciliazione non può essere ricusato. Ma la conciliazione deve essere motivata. Quindi quando vado a motivare perché propongo alle parti quell’equilibrio fra le domande , devo dirlo ma in maniera non troppo effettiva. Almeno fino a quando il giudice non assegna la causa a sentenza, cioè all’udienza di PC. Poi la sentenza arriva mediamente dopo due anni. Invece la conciliazione arriva prima ed è un titolo esecutivo, con effetti molto più stabili della transazione, che invece è un titolo negoziale che salta molte volte. Tuttavia è difficile cambiare forma mentis… Io però ci credo e qualche risultato lo sto avendo”.

(l’intervento completo del Giudice Damiani si trova al link https://register.gotowebinar.com/recording/6927295329977106775)

         Ha chiuso la prima sessione la professoressa Elena Zucconi Galli Fonseca ordinario di diritto processuale civile all’Università di Bologna, relazionando su ‘Il processo con pluralità di parti’, precisamente sugli aspetti della chiamata del convenuto, della chiamata dell’attore e dell’obbligo di mediazione in caso di chiamata del terzo, per i quali la riforma lascia spazio a diversi dubbi. “Sulla chiamata del convenuto, secondo me,  il giudice deve dare l’autorizzazione in automatico. Se è vero che il giudice può rifiutare la chiamata di terzo del convenuto, si apre adatto per la Corte Costituzionale. E se Il giudice non autorizza e il convenuto chiede un’udienza per interloquire? Oppure il giudice autorizza, l’attore chiede l’udienza ma, nel frattempo, il convenuto produce memorie? E dopo la costituzione del terzo il giudice deve fare verifiche 171 bis? Altro problema si pone per la chiamata di terzo da parte dell’attore. Qui la legge sembra richiedere l’autorizzazione del giudice (quindi c’è il potere discrezionale di rifiutarla). In prima memoria l’attore chiede la chiamata. Il contraddittorio sull’autorizzazione alla chiamata di terzo, quindi, sarà in udienza. A meno che il giudice non possa chiamare il terzo dopo la prima memoria, con una sorta di 171 bis inesistente. Ma se ci sono doppie chiamate di terzo? Il processo slitta di un anno e quindi la riforma non ottiene l’esigenza di speditezza processuale.

Ultimo tema, la mediazione: “La Cassazione, con sentenza 3452/2024 SSUU, ha preso posizione sulla riconvenzionale del convenuto. Bisogna andare in mediazione? No. Perchè tanto il processo è già iniziato e la mediazione è deflattiva. Non credo che sia positiva una imposizione continua di tentativi di mediazione che rimane formale. L’imposizione serve per far conoscere la mediazione. Il giudice potrà e non dovrà valutare se l’intervento del terzo potrà condurre a una soluzione positiva della mediazione”.

(l’intervento completo della Prof.ssa Zucconi Galli Fonseca si trova al link https://register.gotowebinar.com/recording/6927295329977106775)

Ha aperto la seconda sessione il dott. Ilario Nasso, magistrato della Corte d’Appello Civile di Reggio Calabria (e già giudice del Lavoro al Tribunale di Vibo Valentia, con la relazione ‘Rito semplificato e processo del lavoro’, premettendo che “Le disposizioni processuali sono state lambite marginalmente dalla riforma e dal correttivo”. Ciò detto, ha ricordato come in questo processo “L’apparato dei poteri di cui il giudice è corredato ha funzione integrative. Consente di comprendere quale sia il crocevia lungo la quale si colloca l’attrito, la patologia. Le energie del giudice non sono preordinate alla sentenza. Lo scopo principale, quantomeno nelle fasi iniziali, è quello di propiziare una soluzione conciliativa. Il processo del lavoro rinviene la sua scaturigine direttamente nell’art. 1 della costituzione. Abbiamo una connessione biunivoca che fu recepita tardivamente dal legislatore che ha lo scopo di rendere attuabili e azionabili diritti fondamentali rinvenienti nel rapporto di lavoro, nella consapevolezza della genetica sperequazione fra le parti. Quando essa è stata ricondotta a articoli riequilibrativi, l’art 1 cost. Ha trovato una sua declinazione”.

Infine, una disamina dei problemi pratici attuali, prima di tutte la “Insufficienza delle risorse. C’è una tendenziale incapacità di fornire una risposta di giustizia per ragioni esogene. Il processo del lavoro ha avuto stagioni e andamenti sinusoidali. Ci sono stati momenti emancipanti che hanno consentito di rendere meno sperequato i rapporti di forza tra le parti. Oggi il rito del lavoro mantiene la sua vocazione emancipante e impone uno sforzo colossale dei giudici e del ceto forense. C’è bisogno di ripristinare la cultura del contenzioso del lavoro. Una rieducazione del mondo del lavoro che si traduca in una pedagogia processuale”.

(l’intervento completo del dott. Nasso si trova al link https://register.gotowebinar.com/recording/6927295329977106775)

         Dopo di lui, è stata la volta della dott.ssa Gabriella Lupoli , presidente della Sezione Civile del Tribunale di Vibo Valentia, con il tema ‘Il processo della famiglia e delle persone’. Per il magistrato vibonese “La riforma ha creato una sua sistematica e ha conservato la specialità del rito. La riforma va nella direzione della consensualizzazione. Lo si vede dalla comparizione personale delle parti in molti istituti. v. 127 ter cpc. In sede di prima comparizione delle parti la discovery è totale e consente al giudice di essere franco con le parti. Ci consente di capire se ci sono margini di accordo. Nella visione della riforma, cioè di utilizzare il processo come luogo di composizione partecipata, si richiede tanto tempo, sia in senso fisico sia in senso psicologico, dove il giudice deve avere il tempo di conoscere accuratamente gli atti introduttivi (per noi è stato un vantaggio conoscerli subito) e di far capire alle parti perché conviene accettare una proposta. Stamattina ho paragonato le mie sentenze a quelle emesse a giugno 2022 a oggi e posso stimare l’aumento di sentenze nei termini del trenta percento. Molte sono consensualizzate”.

(l’intervento completo del giudice Lupoli si trova al link https://register.gotowebinar.com/recording/6927295329977106775)

         La terza (e ultima) sessione dei lavori è stata introdotta dal prof. Nicola Rascio, Ordinario di Diritto processuale civile (I Cattedra) all’Università Federico II di Napoli, che ha trattato il nuovo giudizio d’Appello. “Il giudizio sui nova non è toccato- ha premesso-. C’è chi dice che l’Appello come giudizio sui nova non serve a nulla. Non sono d’accordo. Un appello chiuso serve a una migliore giustizia della decisione”.

         Quindi il prof. Rascio ha spiegato in cinque punti le ricadute del correttivo sulla disciplina (salvo modifiche), come già modificata dalla Cartabia: “Primo,i termini per la costituzione della parte appellata (70 giorni prima). Il tempo che deve intercorrere tra la notifica e l’udienza è 90 giorni liberi (art. 342 cpc che richiama l’art 163). Per effetto della riforma è stato modificato l’appello incidentale (343). Prima vigeva l’art. 166. Ma la riforma ha lasciato immutato l’art. 347, secondo cui la costituzione in appello avviene secondo forme e termini del procedimento davanti al tribunale. Qui tutti abbiamo notato un bisticcio con il 166, dove non c’è il richiamo all’appello incidentale 20 gg prima dell’udienza ex art. 343. Di qui l’imbarazzo dell’appellante, il quale nella formula deve invitare il convenuto a costituirsi 70 giorni prima ma anche 20 giorni prima.  Questo intervento del correttivo è benvenuto e modifica il 347 prevedendo che per l’appellato la costituzione avviene 20 gg prima dell’udienza. Nondimeno un difetto permane ancora oggi, perché l’art. 342 cpc richiama tutti e sette i requisiti compreso il comma 7 che parla ancora di 70 giorni prima. Ora, Acclarato che la costituzione va fatta 20 gg. , una riflessione di fondo si potrebbe fare, perché adesso in primo grado abbiamo 51 giorni di tempo per preparare le difese (120-70 giorni prima per atto di costituzione e comparsa), in appello 71 giorni (90-20). E’ una discrasia irragionevole, perché solitamente serve meno tempo per la comparsa in appello. Secondo aspetto, la formulazione dei motivi requisiti chiarezza sinteticità e specificità (art 342). La riforma ha sostituito ‘parte’ con ‘capo’, creando una asimmetria. Non c’è più coincidenza tra quello che deve essere oggetto di impugnazione e quello che deve essere impugnato. Nell’appello bisogna individuare le singole domande e le questioni, criticandole in fatto o in diritto. Il correttivo migliora questo aspetto, perché afferma che l’atto di appello deve individuare lo specifico capo. Terzo, con la Cartabia è venuta meno la collegialità perfetta voluta con la riforma del ‘90: l’art. 350 reintroduce il consigliere istruttore , se nominato, nei casi espressamente previsti, oltre che nei casi del 309 (estinzione) e del 355 (sospensione). Solo la decisione resta collegiale. Il correttivo dice che bisogna modificare l’art. 350. Se l’obiettivo è reintrodurre la collegialità, il risultato è l’opposto. La tecnica utilizzata, che prevede una competenza del relatore solo quando espressamente previsto, ci fa pensare che l’istruttoria sia demandata al collegio. Ma nello stesso correttivo ci sono modifiche che introducono la parola giudice supponendo l’istruttore (es. art. 348, co. 2, rinvio dell’udienza quando non è comparso l’appellante) . Ma in questo a fissare l’udienza dovrebbe essere un giudice che non potrebbe essere l’istruttore. La scelta di individuazione tassativa potrà causare difficoltà. Quinto, l’art 350, penultimo comma (aggiunta opportuna) spiega che è compito dell’istruttore non solo in caso di improcedibilità ma anche di estinzione di provvedere con ordinanza, che sarà suscettibile di reclamo al collegio. Infine, l’istanza di sospensiva si fissa davanti al Collegio”.

(l’intervento completo del Prof. Rascio si trova al link https://register.gotowebinar.com/recording/6927295329977106775)

         Al Prof. Fabio Santangeli, Ordinario di Diritto Civile all’Università di Catania, è stata affidata la relazione di sintesi dei lavori. E’ partito da quanto emerso sull’Appello: “Se guardo le statistiche, l’appello era la morte del processo. Oggi è il grado che gode di maggiore vitalità (tanti provvedimenti di anticipazione di appello): Ma, in un giudizio di affinamento, di ridurre i compiti dei giudici è sbagliato. La scelta di tornare sui nova poteva essere letta diversamente. Il correttivo apre più problemi di quelli che risolve. Sull’atto introduttivo facilita, nel senso che non c’è inammissibilità per difetto di sinteticità e chiarezza. Si tutela la giustizia sostanziale. Punto dolente comune è la scarsità di risorse, vanno ampliate le competenze dei gdp.

Il semplificato è un passo indietro rispetto al sommario. Non abbiamo risolto praticamente nulla e ci troviamo di fronte a problemi che sempre cresceranno. Nel correttivo , almeno, le autorizzazioni ai terzi si anticipano”- Quanto al  processo del lavoro,  “diventa un processo strutturale”, mentre “La concilazione in materia di famiglia impegna e sfianca. Non mancano momenti in cui le parti possono trovare momenti di transazione. Affidare questo compito al giudice non so quanto sia opportuno. La Cartabia, nella valutazione di professionalità, considera anche quante volte il giudice mette d’accordo le parti. E’ una cosa che mi ripulsa. Mettiamo uno strumento in mano a un soggetto che non è adeguato a gestirlo, perché dobbiamo ripristinare una lettura in cui gli avvocati fanno gli avvocati e i giudici fanno i giudici”.

(l’intervento completo del Prof. Santangeli si trova al link https://register.gotowebinar.com/recording/6927295329977106775)

 

Il convegno si è concluso con i saluti e ringraziamenti a tutti i relatori del consigliere Antonello Fuscà,  Direttore della Scuola Forense del CoA di Vibo Valentia e co-organizzatore dell’evento insieme al Prof. Nardo.

Il convegno è stato organizzato  in collaborazione con i formatori decentrati del Distretto giudiziario di Catanzaro, Dott.ri Donatella Donato, Assunta Gioia, Angela Napolitano, Ilario Nasso, Francesca Rinaldi.

[1] Detta sentenza 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

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