Dal seminario organizzato dalla Camera Civile la conferma che l’avvocato autentica anche il D.I. divenuto esecutivo. Il pignoramento contro Agenzia Entrate Riscossione non va proposto al GE del distretto di CdA. La ‘nuova’ reclamabilità sugli atti del delegato alla vendita.
Una riforma delle esecuzioni densa di novità. Era cosa nota ma non tutte le sfaccettature sono state ancora messe a fuoco. Alcune di esse sono state esposte e discusse nel seminario organizzato dalla Camera Civile venerdì 19 maggio, nella biblioteca del Consiglio dell’Ordine. Per alcune (vedi la competenza territoriale nel pignoramento contro ex Equitalia) non si può dire neanche che sia stato raggiunto un punto fermo. Del resto, le Corti superiori non hanno avuto ancora modo di pronunciarsi.
In apertura, la presidente della Camera Civile, Francesca Gradia, ha ringraziato le associazioni forensi intervenute al seminario. Marica Inzillo, consigliera in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine, ha annunciato che quest’ultimo ha ottenuto, per gli iscritti, il corso per custodi delegati alle vendite, “una cosa importantissima per tutti gli iscritti che hanno intenzione di percorrere questo percorso professionale che è molto particolare e, soprattutto, fonte di enormi responsabilità“
Moderati da Giulia Russo (membro della Commissione rapporti con il tribunale della Camera Civile), i lavori sono iniziati con la relazione di Rosa Viviana Sidoti del Foro di Catania (‘La scomparsa della formula esecutiva’): “Il legislatore– ha esordito- ha avuto la grande intuizione di liberarci dalla forma esecutiva, quindi il sistema oggi, per riuscire ad iniziare una procedura esecutiva è molto più celere. Adesso i difensori scarichiamo direttamente Il provvedimento esecutivo. A quel punto applichino l’attestazione di conformità in virtù dei poteri che ci ha riconosciuto la legge. Si procede con la notifica via pec, ovviamente se rientriamo nelle regole per le notifiche, diversamente attraverso l’ufficiale giudiziario. Quindi non andiamo più dal Cancelliere, tranne l’ipotesi in cui siamo costretti a rivolgerci ancora al Cancelliere nel caso in cui il fascicolo sia cartaceo. Le modifiche a livello normativo si trovano all’art 474 cpc che dà l’indicazione di quelli che sono i titoli. La disposizione che contiene il cambiamento è il successivo 475 che permette al difensore del creditore di attestare la conformità all’originale della copia estratta dal fascicolo telematico del processo. Di fatto, il difensore accederà al fascicolo telematico ed estrarrà una “copia”, attestandolo conforme all’ originale: in tale modo si avrà il titolo esecutivo.

La legale del Foro di Catania è passata a trattare il novellato art. 479 cpc (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto :‘Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale’) . “Questa norma riguarda anche il decreto ingiuntivo una volta che diventa esecutivo. Va precisato perchè all’inizio c’è stata la difficoltà in ordine a chi fosse il soggetto legittimato a rilasciare questa copia, non era del tutto chiaro che anche noi avvocati dovessimo fare questo. Oggi non c’è assolutamente problema”.
(L’intervento completo dell’avv. Sidoti è al link in fondo alla pagina che rimanda al video del seminario)
Il secondo relatore, Giovanni Dominici, Giudice Onorario del Tribunale di Palmi, ha trattato ‘le esecuzioni mobiliari’, si è soffermato sul rilevante punto della competenza territoriale dopo la riforma, cioè la novità contenuta nell’art. 26 bis cpc (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti), In vigore già dal 24 dicembre 2021, secondo cui ‘quando il debitore è una delle p.a. indicate dall’articolo 413, V comma, è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede’.
“Immediatamente dopo l’introduzione di questa di questa norma– ha osservato Dominici- che fino a ieri era quella che regolava la competenza, ci si è subito chiesti quali sono le PA ai fini della competenza del foro erariale. La norma cardine è l’art. 1, comma 2, decreto legislativo 165/2001. Questa norma, quindi, ci consente di individuare le PA. Altro problema pratico che si è posto, e che è risolto in maniera diversa dai vari tribunali, riguarda la questione se Agenzia delle entrate, riscossione rientro o meno in una delle PA di cui all’art. 1 d.lgs. 165/2001. Alcuni tribunali ritengono di si. Io, personalmente, non dichiaro la mia incompetenza. Sebbene ormai longa manus di Agenzia delle Entrate, si tratta di ente pubblico economico, e gli enti pubblici economici non non vengono menzionati in quello’articolo. .Nel nel nel testo che ho appena letto, che individua la competenza, non rientra tra le tra le PA”.
(L’intervento completo del dott. Dominici è al link in fondo alla pagina)
Ultimo intervento, quello di Luca Salati, membro della commisione procedure concorsuali ed esecuzioni dell’OdA di Milano, sul tema ‘le espropriazioni immobiliari’. Anche di esso se ne riassume la parte iniziale, rinviando per la relazione completa al link di fondo pagina).
“Ci sono alcuni istituti– ha spiegato l’avv. Salati- come l’art. 591 ter cpc, che sono stati riformati in modo sostanziale, perché il secondo comma impone adesso un termine di 20 giorni per reclamare gli atti del delegato a partire dall’avviso di vendita. Prima della riforma cartabia, e tuttora per il fascicoli del 2022 o 2023 fino al 28 Febbraio, c’erano solo due possibilità: una, il reclamo prima dell’emissione del decreto di trasferimento, quindi senza un termine. L’altra, non farlo e aspettare l’emissione del decreto di trasferimento. Se sceglie la prima strada, va chiarito, si fa un bene alla procedura perché c’è da ritornare in asta, e ci ritroviamo tutti i problemi connessi. Ma se il soggetto in questione o se il debitore aspetta il decreto di trasferimento forse ha delle mire relative all’allungamento dei tempi. La riforma, per accelerare i tempi, fissa termini di 20 giorni per reclamare”.
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