In memoria del Presidente

243 views 1:50 pm 0 Comments Settembre 15, 2022

Prima pagina speciale dedicata all’Avvocato Antonio Pontoriero (1929-2022)

La chiamata in correità

Antonio Pontoriero*

Se il tempo glielo avesse concesso, ‘Il Presidente’, come tutti lo chiamavamo, sarebbe stata una tra le nostre firme più prestigiose.

Purtroppo, è mancato il 6 settembre, a 93 anni, dei quali 35 di questi al vertice del CoA vibonese (dal 1982 al 2017): un record ineguagliabile e meritato.

Nella sua carriera, Antonio Pontoriero ha scritto tanti articoli, per importanti riviste. Quindi, anche se oggi lui non è più con noi, abbiamo pensato di ripubblicare un suo saggio d’antan, estratto dal volume ‘Nuovo processo di procedura penale e criminalità organizzata’ (Rubbettino editore).  E’ datato 1991, agli albori del nuovo codice di procedura penale.

In esso, l’autore sfoggia l’intuito e l’acume del grande giurista, specialmente nelle conclusioni, laddove individua quello che sarà un punto dolente del nuovo Cpp. 

Lasciamo ai lettori il piacere di leggere fino in fondo questo suo saggio ‘d’esordio’ per Il Foro Vibonese. Crediamo sia il miglior modo per ricordare il nostro Presidente: attraverso la sua scienza giuridica. E vogliamo sperare che, se l’avesse saputo, avrebbe gradito. Noi, di certo, siamo onorati della sua presenza su queste pagine. 

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1. La chiamata in correità per la struttura probatoria e la funzione ad essa connaturata è stata oggetto di vivaci diatribe fin da quando ha avuto ingresso nel nostro processo penale.

Con tale locuzione si intende la dichiarazione resa da un indiziato (e per indiziato si vuole intendere la persona sottoposta ad indagini che con espres­sione poco elegante e atecnica si indica come indagato) o un imputato con la quale dichiarazione si addebitano fatti cui lo stesso ha preso parte, a persone fino a quel momento estranee. Di qui l’inevitabile correlazione fra la chiamata in correità ed il fenome­no della criminalità organizzata, sia in forma associativa, sia in forma di par­tecipazione criminosa occasionale, che appare sempre più come tipico del no­stro tempo.

In altri termini l’indiziato o l’imputato che in una qualunque fase, stato e grado del processo estende la propria responsabilità ad altri, in relazione alla commissione del reato per cui si trova coinvolto, chiama nel proscenio della vicenda processuale un altro o altri protagonisti.

Sicché così rappresentata, la chiamata di correo, presenta, alla stessa stregua di Giano Bifronte, due caratteristiche antitetiche il cui sodalizio co­stituisce un elemento di rilevante ambiguità.

Caratteristiche date dalla confessione, in quanto la chiamata di correo im­plica necessariamente ammissione di propria responsabilità, e dalla testimo­nianza poiché i fatti rivelati riguardano altre persone coinvolte.

Dalla sua complessità strutturale (formata da elementi di ambo gli istitu­ti) con funzione probatoria molto vicina alla testimonianza, ne discende la di­battuta collocazione del fenomeno, per dirla con la scienza, in una zona gri­gia, nell’ambito della delicata tematica della prova. L’introduzione di tale fenomeno probatorio rompendo l’equilibrio fisio­logico nella disciplina della prova, fondato nel Codice Rocco sul catalogo delle prove tassativamente predeterminate, apre un varco a favore della introdu­zione della cosiddetta prova atipica o innominata e di nuovi criteri di valutazione.

2.Per la confusione dei ruoli e per la provenienza delle dichiarazioni di accusa da soggetto interessato direttamente nella vicenda criminosa, la chia­mata di correo ha destato sempre sospetti fondati su una consolidata tradizio­ne giuridica in relazione a specifiche preclusioni che in altri rami dell’ordina­mento vietavano la testimonianza di coloro i quali avessero un interesse diret­to nel processo.

3.Iniziando dal processo civile l’art. 246 c.p.c. vieta l’assunzione di pro­ve testimoniali rese da persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Anche con riferimento all’ordinamento canonico, che storicamente e culturalmente ha influenzato la tradizione giuridica dell’Europa continenta­le, si rinviene un’analoga o affine disciplina.

Infatti, il canone 1550, § 2, applicabile al giudizio penale in virtù del rinvio operato dal canone 1728, recita testualmente: «Incapaces habentur: qui partes sunt in causa…».

4.La chiamata di correo, quindi, estranea alla nostra cultura giuridico-processuale trova le sue radici nel processo accusatorio anglo-americano ed ha avuto ingresso nel nostro sistema giuridico prima con la legge 8 agosto 1977, n. 534, che ha introdotto l’art. 348 bis vecchio c.p.p. sull’interrogatorio libe­ro dell’imputato in reati connessi, e con la successiva legislazione dell’emer­genza e del fenomeno del c.d. «pentitismo».

5.A partire dall”800, prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti si andava diffondendo un’invalsa prassi giudiziaria secondo la quale, pur ritenendo possibile l’utilizzazione della testimonianza del complice (ac­complice evidence) come unica fonte di prova, tuttavia essa veniva guardata con sospetto motivato dal fatto che l’imputato molto spesso per raggiungere fini egoistici barattasse la sua immunità con la falsa accusa di supposti ed eventuali complici. Di qui la scarsa credibilità della chiamata in correità e la relativa insuffi­cienza probatoria di essa.

In altri termini si è sempre guardato con sospetto alle dichiarazioni pro­venienti da chi delinque proprio perché la trasgressione della legge penale ed il disprezzo dimostrato per i valori contenuti dall’ordinamento penale mede­simo sono indici rivelatori di compromesse qualità morali che insufflano nelle istituzioni la non meritevolezza di alcuna credibilità.

Bisogna attendere gli Anni ’50 per vedere l’introduzione in quasi metà degli «States» di una prima direttiva legislativa che imponeva il divieto di pronunciare condanna sulla semplice base dí dichiarazioni del complice prive di altri riscontri. E ci avviciniamo intanto al cuore del tema.

6. Tornando al nostro sistema, il vecchio art. 348 bis c.p.p., inserito nel Capo VII, intitolato Dei testimoni, ha rappresentanto una vera e propria rot­tura rispetto alla disciplina sulla prova testimoniale perché, in deroga al prin­cipio fondamentale di cui al precedente art. 348, ammetteva per la prima vol­ta nel nostro ordinamento processuale penale un istituto ibrido chiamato «In­terrogatorio libero di persona imputata di reati connessi».

Questo nasce come strumento servente all’esigenza processuale correla­ta al fenomeno del maxiprocesso. Non va trascurato, infatti, che l’art. 348 bis va letto in relazione agli artt. 48 bis e 165 ter che appunto uniscono il fenome­no della criminalità organizzata, ovvero, di partecipazione criminosa, a reati di particolare rilevanza e allarme sociale. Innesto, questo, che altera gli equilibri dell’impianto codicistico deter­minandone contestualmente l’irreversibile superamento del Codice Rocco.

Fino a quel momento l’imputato non poteva in alcun modo essere assun­to, a pena di nullità, come testimone nel medesimo o in un reato connesso e la «ratio» di detta disposizione si ricollega, anzi è frutto, di quella cultura del sospetto di cui si diceva innanzi.

Ma le ragioni non sono solo culturali ma culturali e normative insieme. L’anfibologia della chiamata in correità sottende la commistione di due istituti con connotazioni ben definite e differenti. Tale doppiezza si coglie nel momento in cui l’imputato di un reato con­nesso si trasforma contestualmente in testimone dopo naturalmente aver re­so confessione.

Si impongono a tale riguardo alcune considerazioni.

La confessione medesima di per sé non assurge a prova. Ne dà contezza (di ciò) l’art. 368 del vecchio c.p.p., secondo il quale, le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio, dovevano costituire altresì oggetto di verifica da parte dell’autorità giudiziaria, ai fini dell’accertamento della veri­tà. In altre parole, la confessione scaturente dall’interrogatorio, quale mezzo di contestazione dell’accusa, non poteva costituire prova tout court, assur­gendo tutt’al più a mero elemento indiziante.

Tanto è vero che nell’ordinamento civilistico, là dove si rinviene la disci­plina relativa alla confessione, nell’art. 2731 c.c. la stessa è inefficace qualora verta su diritti indisponibili. Ed allora, se nel processo civile informato al principio accusatorio e dispositivo in cui la confessione si inserisce nell’ambi­to delle prove legali come necessità di porre sbarramenti all’attività probato­ria delle parti, essa è limitata ai soli diritti oggetto di libera disposizione, a maggior ragione, nel processo penale, dominato esclusivamente e notoria­mente dall’opposto principio dell’indisponibilità dei diritti, non può trovare ingresso questo istituto.

A questo punto, alla luce dell’esposta lettura normativa, emerge già nel­lo stesso impianto strutturale del Codice Rocco la necessità di una ulteriore verifica sulla base di elementi esterni dell’attendibilità della confessione.

Il medesimo discorso vale quando, alla dichiarazione confessoria, segue una dichiarazione di accusa nei confronti di altri soggetti.

In questa fattispecie il chiamante assume una atipica qualità di teste nei confronti del chiamato. E per il verificarsi di questa confusione di ruoli è ne­cessaria la cosiddetta «corroboration» esterna che dovrebbe fungere da stru­mento riequilibratore, capace di riportare l’atipicità o anomalia della predet­ta «testimonianza» entro l’ambito della tematica della prova.

In questo contesto secondo un primo orientamento giurisprudenziale veniva esaltata la c.d. credibilità intrinseca delle dichiarazioni del chiamante in correità.

In altre parole la sua attendibilità per essere un valido elemento di accu­sa e prova della colpevolezza era sufficiente che presentasse i caratteri della spontaneità e reiterazione, in presenza di argomenti anche di ordine logico, che ne confermavano la veridicità.È evidente la contraddittorietà di tale orientamento con il basilare principio contemplato in quel vecchio e spesso disatteso art. 368 del Codice Rocco.

Successivamente, però, si affermava un più rigoroso indirizzo che, repu­tando insufficiente il solo controllo intrinseco della chiamata, richiedeva, al­tresì, un riscontro estrinseco da compiere attraverso elementi obbiettivi o deposizioni testimoniali o di altri imputati.

Meglio rivisitato questo filone ermeneutico rinviene l’esigenza di svol­gere la «corroboration» mediante elementi certi e univoci, idonei ad esclude­re conclusioni diverse o alternative.

Non basta più una verifica della chiamata attraverso la prova testimo­niale, peraltro la più infida delle prove (soprattutto quando si tratta di dichia­razioni provenienti da altri imputati), ma si impone la necessità di superare l’ancestrale cultura del sospetto, caratterizzante tutta un’epoca storica, me­diante il ricorso ad un supporto probatorio incontrovertibile.

7. Il nuovo codice di procedura penale sembra aver colto queste esigenze traducendole in norme di diritto positivo.

L’art. 192, comma 3°, che si occupa della chiamata di correo, contiene tre criteri fondamentali ed inderogabili:

  1. Valutazione unitaria;
  2. Pluralità di elementi di prova;
  3. Necessità di riscontro estrinseco.

L’importanza di tali affermazioni si coglie innanzitutto dalla sedes ma­teriae della norma citata, intitolata «Valutazione della prova», e contenuta nelle disposizioni generali sulla prova medesima che rappresenta una innova­zione assoluta rispetto al codice abrogato.

La «valutazione unitaria» nell’affermare il principio del libero convinci­mento del giudice impone ben precise direttive affinché lo stesso non sconfi­ni in arbitrio.

Ne dà conferma di ciò una ristretta cernita di norme collegate tra di loro. Il nominato art. 192 c.p.p., letto in relazione agli artt. 526 (sulla utilizza­bilità delle prove ai fini della decisione), 546 e 606 (in ordine all’obbligo, cen­surabile in sede di legittimità, di una motivazione, concisa e completa di valu­tazione circa l’eventuale inattendibilità di prove contrarie), costituisce un si­stema rigido nell’ambito del quale va misurata la valenza probatoria della chiamata in correità.

Il legislatore del nuovo processo nel disciplinare l’efficacia probatoria della chiamata di correo sembra attingere dagli strumenti giuridici del proces­so anglo-americano.

La Relazione al Codice, con riferimento all’art. 192, fa espresso riferi­mento alle «…esperienze dei paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della “accomplice evidence” è accompagnata dalla c.d. corro­boration…».

A quasi due anni dall’approvazione del Codice Vassalli è tempo di ab­bandonare la lente Kantiana e di porsi innanzi al nuovo sistema normativo non già come se fosse un’appendice anomala dell’ordinamento, ma come par­te integrante di esso.

Infatti, è doveroso ricordare che la scienza processualcivilistica conosce­va il criterio della valutazione unitaria con riferimento all’art. 116 c.p.c.

La nozione «argomenti di prova», tertius genus rispetto all’indizio e alla prova strictu sensu, viene colà scandita puntualmente ed il legislatore del pro­cesso civile, consapevole di tale (mi sia consentita questa locuzione) «nanismo probatorio» aveva già imposto l’unitarietà di valutazione.

E senza voler essere ripetitivi si rammenta che il vecchio art. 368 c.p.p., in quel contesto processuale inquisitorio, esprimeva in nuce la necessità di riscontri probatori su tutti i fatti e su tutte le circostanze oggetto di dichiara­zioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio. La necessaria acquisizione dei riscontri obiettivi in ordine alla chiamata sembra, altresì, emergere dall’art. 62 c.p.p. che contiene un ulteriore sbarra­mento alle dichiarazioni provenienti dall’imputato o indagato in relazione al­l’oggetto della prova testimoniale.

Le dichiarazioni rese dal coimputato che chiama il complice ín correità debbono essere oggetto di prova, ma non solo di prova testimoniale. Infatti, dal combinato disposto di questa disposizione con gli artt. 187 e 192, comma 3°, c.p.p., si evince che il nomoteta (accogliendo l’indirizzo più rigoroso formatosi sotto il vecchio codice) anziché limitare l’attività di ri­scontro estrinseco della chiamata alla sola prova orale ha preferito incidere sulle modalità del riscontro medesimo, pervenendo ad un accertamento reale ed univoco. Favorisce, infine, la serietà del riscontro estrinseco, l’art. 106 c.p.p. do­ve è prevista la difesa di più imputati da parte dí un medesimo difensore pur­ché non vi sia incompatibilità fra le posizioni delle parti.

La norma in parola risolvendo l’insorgere di posizioni conflittuali pre­clude la possibilità di un inquinamento che comprometterebbe ulteriormente l’efficacia probatoria della chiamata di correo, già di per sé elemento di prova inaffidabile.

Il problema è maggiormente sentito nei maxiprocessi dove il riscontro dovrà avvenire attraverso una sorta di sillogismo del quale la dichiarazione del chiamante in correità costituisce la tesi, le argomentazioni difensive del chiamato l’antitesi e la confermativa valutazione unitaria del giudice la sinte­si.

Il percorso di questo iter logico evidenzia un vaglio qualificato, ottenuto dal confronto di contrapposte tesi difensive tendenti alla ricostruzione della verità processuale.

Tirando le somme del discorso è legittimo domandarsi se e in che modo il nuovo c.p.p. ha innovato sul fenomeno della chiamata di correo.

A mio parere, oltre all’aver codificato la necessità deí riscontri obiettivi, che è già una rilevante conquista, nessun’altra innovazione di carattere so­stanziale è avvenuta col varo del nuovo codice.

A tale riguardo un breve riferimento comparatistico con l’ordinamento anglo-americano può aiutarci a comprendere le nostre riserve. Infatti, nel sistema di «common law» vige il principio della discrezionali­tà dell’azione penale, della distinzione fra giudice della pena e giudice della colpevolezza e dei presumibili costi delle investigazioni che devono essere preventivamente adeguati ai conseguenti benefici. In quel sistema coesistono prove libere e prove legali; la confessione ap­partiene a queste ultime e non è soggetta ai limiti che il nostro ordinamento prevede con riferimento alla confessione nel processo civile.

Tuttavia, la chiamata di correo, sebbene sempre vista con diffidenza, viene costruita conformemente a quel sistema attraverso lo strumento della concessione delle immunità penali, che si ottiene con la rinuncia all’esercizio dell’azione.

L’ordinamento angloamericano distingue nettamente la posizione di imputato da quella di testimone e il chiamante, spogliandosi della qualità di imputato, acquista solo quella di teste.

Quest’ultima affermazione scandisce con dovuta precisione la profonda diversità tra il sistema di «common law» ed il nostro, e quindi tra il sistema accusatorio «puro» e quello a tendenza accusatoria, o meglio, «inquisitorio dal volto umano».

Infatti, il Codice Vassalli, tutto sommato, è un codice che si mantiene sul filo della tradizione anche se gli elementi inquisitori vengono edulcorati attraverso l’introduzione del principio dell’acquisizione della prova in dibat­timento che assume fondamentale importanza nel momento in cui il chia­mante viene sottoposto all’esame incrociato, strumento importantissimo per far emergere eventuali contraddizioni, menzogne e strumentalizzazioni dell’esaminato.

In tal modo si può meglio saggiare l’attendibilità della chiamata di cor­reo, fermo restando che la «cross examination» è uno strumento rimesso mas­simamente all’abilità di chi lo pratica, avvocati e pubblici ministeri, ma non costituisce certamente un mezzo di garanzia in senso stretto.

In conclusione, dunque, attesa l’infondatezza di ogni riferimento com­paratistico, prevale l’esigenza di ricondurre il fenomeno della chiamata di correo ai principii del nostro ordinamento giuridico.

Strutturalmente la chiamata di correo presenta una fisiologia simile agli istituti preordinati all’integrazione del contraddittorio. Si rende necessaria, a tal uopo, l’analogia con la figura dell’intervento coatto ad istanza di parte e iussu iudicis, considerando, però, che la finalità di questa, nel processo civile, è diversa in quanto preordinata ad evitare la con­traddittorietà di giudicati.

La chiamata di correo, invece, permette una valutazione unitaria e com­plessiva del quadro probatorio dell’intera vicenda criminosa estendendo al chiamato il giudizio sulla sua responsabilità penale.

Collocata fuori dal contesto della teoria della prova, come finora la chia­mata di correo è sempre stata oggetto di studio, quest’ultima poteva essere meglio congegnata dal legislatore facendone, sulla falsariga dell’intervento, una figura nuova volta all’allargamento del contraddittorio penale in maniera diversa dall’attuale scarna ed ambigua previsione normativa dei maxiproces­si.

Si doveva trovare a tale proposito il pretesto per circoscrivere la chiama­ta di correo, nel medesimo giudizio, ai soli casi di connessione oggettiva e limitare pertanto i maxiprocessi soltanto a queste ipotesi.

Cosicché, si sarebbe realizzata maggiormente, da un lato l’effettività del diritto di difesa sia del chiamante che del chiamato e dall’altro l’estensione soggettiva dell’azione penale, rafforzando il principio dell’economia proces­suale e consentendo, altresì, un giudizio ponderato sulle differenti posizioni degli autori del reato.

*Nato a San Calogero 19 gennaio 1929 , il giovane Antonio dimostra sin dai primi anni capacità nello studio e perciò in genitori lo iscrivono al Liceo Classico di Nicotera. Completati gli studi superiori, sceglie di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina. Laureatosi, diventa praticante di un altro grande penalista vibonese, l’allora giovane e già affermato di Alfredo D’Agostino. Dopo questi anni di formazione, intraprende l’esperienza di Pretore, a Mileto. Poi sceglie la libera professione.  Assume la difesa di numerosi imputati nel cd. ‘Processone’ , il primo processo alla criminalità organizzata calabrese. Da lì in poi è stato presente in quasi tutti i principali processi penali celebrati nelle Corti d’Assise calabresi. Cavaliere della Repubblica nel 1966. Candidato al Senato nel 1979 per il Partito Socialista Italiano. Nel 1982 è stato eletto per la prima volta presidente del COA. Presidente dell’unione ordini forensi della Calabria dal 2001 al 2003. Nel 2017 l’Unione regionale dell’Ordine Forense ha festeggiato il suo congedo conferendogli l’onorificenza dell’Albo d’Onore dell’avvocatura calabrese.

Grazie alla figlia Isabella nonchè ai suoi ex praticanti Mario Ferraro e Toni Crudo per i documenti e i dati biografici.

Una vita dedicata all’avvocatura

Francesco De Luca*

Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi, in cui trovare le parole per salutare un Grande Uomo nel suo ultimo viaggio, diventa difficile.

Oggi è uno di quei momenti, perché non ci sono mai parole giuste adeguate o sufficienti per ricordare l’uomo, l’avvocato, il giurista, cioè il Presidente Emerito Avv. Antonio Pontoriero, le sue indiscusse qualità espresse all’interno del Foro Vibonese e nell’intera nostra Regione per oltre 50 anni di esercizio della professione.

 Ha dedicato la sua vita interamente all’avvocatura, senza alcuna riserva, impegno che ha svolto sino a pochi anni addietro allorquando si portava, claudicante, nei locali del Consiglio, pur di non privare l’Ordine del suo prezioso e saggio contributo.

 E’ stato Presidente dell’Ordine per tantissimi anni, Presidente dell’Unione degli Ordini della Calabria, e altresì insignito della carica di Membro d’Onore dell’Avvocatura Calabrese.

Tutti abbiamo avuto modo di apprezzare la Sua straordinaria energia interiore, le sue doti umane, giuridiche, tanto che molti di noi (ed io per primo) ci eravamo convinti che egli avesse una particolare dispensa rispetto ai numerosi affanni che caratterizzano la vita quotidiana.

A tale convincimento inducevano la Sua calma, la pazienza, la bontà, la leggerezza talvolta scherzosa, l’ironia che mostrava il suo agire durante la gestione dei numerosissimi problemi che la professione e la guida del Consiglio dell’Ordine comportavano. Sapeva sempre cosa dire, e al momento giusto.

Sarebbero molte le cose che avrei voluto ricordare di Lui: la Sua professionalità, la sua disponibilità, il Suo grande ed innegabile “sapere” (che tutti certamente gli hanno sempre riconosciuto), così come la sua pacatezza, la sua brillante sensibilità culturale ed umana svolta in favore del Suo Foro, la sua capacità di tessere rapporti e relazioni per portare il Consiglio dell’Ordine sempre in posizione apicale, l’amore per la sua città, Vibo Valentia.

Lo ricordiamo, particolarmente, per le entusiasmanti discussioni dialettiche sovente intrattenute con i colleghi (giovani e non), ma sempre nel reciproco rispetto delle potenziali divergenze di opinioni.

E a proposito dei giovani avvocati vorrei ricordare un invito che spesso rivolgeva ai giovani colleghi:” non guardate soltanto quelli che stanno davanti a voi affascinati dalla loro carriera brillante; guardate anche chi sta indietro rispetto a voi, meno fortunati, e con minori possibilità di riuscita. Non li dimenticate“.

La sua scomparsa ci rattrista profondamente perché assieme al Lui vola via per sempre un uomo con un grande patrimonio di cultura, di stima e di affetti che aveva creato nel mondo forense vibonese e non solo.

Nelle difficoltà, ha sempre saputo venirci incontro con comprensione e generosità, volutamente sempre discreta nella forma, ma efficace nella sostanza, sempre in grado di fornire una sua personale lettura di ogni evento, e teso continuamente a sviluppare nei suoi interlocutori, provocatoriamente a volte, il desiderio di andare oltre ogni giudizio precostituito. Nell’incontrare amici e colleghi — che ascoltava con grande attenzione- sapeva accoglierli sempre con il solito sorriso e grande disponibilità.

Non era frettoloso nei rapporti con gli altri e, se qualcosa non l’aveva potuto esprimere subito, ti richiamava al telefono e con garbo e pacatezza recuperava. Era abituale incontrarlo il mattino lungo il viale del Tribunale intento ad ascoltare tutti, con quella umanità popolare e ricca che lo faceva sentire davvero vicino e partecipe al suo interlocutore. Era dotato di grande umiltà.

Oggi, sentiamo l’angoscia di avere perso un uomo di cotanta grandezza; ma ci consola in parte, il ricordo, vivo nelle persone che l’hanno incontrato e conosciuto, di un uomo che ha sempre svolto un ruolo come protagonista attivo nel dare dignità all’assistito, nel migliorare la qualità del rapporto dell’avvocatura con i suoi necessari interlocutori, magistrati, colleghi, clienti, personale di cancelleria.

Gli porgiamo oggi tutti noi l’ultimo saluto colmo di affetto e di gratitudine per ciò che ciha dato.

Una perdita, la Sua, dura da accettare, un grande vuoto, difficile da colmare; era un maestro di diritto, ma — per tanti di noi — è stato anche un maestro di vita.

*Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia

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