Civle e procedura civile
Equo compenso spettante agli avvocati. Inderogabilità
Nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale L. n. 247 del 2012, ex art. 13, comma 6 (Cass. 9815/2023).
Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione (“in ogni caso”). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal D.M. n. 37 del 2018… Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale… L’unico limite rigido era dettato dall’obbligo di non ledere il decoro professionale con l’attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica). Cfr., tra le altre, Cass. 28325/2022.
Tale orientamento non può essere più seguito per le liquidazioni sottoposte al regime del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un’ulteriore espressione nella L. n. 49 del 2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l’art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”, nonchè – per gli avvocati – conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia L. n. 247 del 2012, ex art. 13, comma 6 (cioè, attualmente, il D.M. n. 55 del 2014). Si prevede inoltre (all’art. 3) che “sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6 per la professione forense”.
Su questa base e con l’integrazione ex L. n. 49 del 2023, si conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. 9815/2923: salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto della L. n. 49 del 2023, art. 3), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica L. n. 247 del 2012, ex art. 13, comma 6.
(Cassazione civ. Sez. II, Sent. 05-09-2023, n. 25847)
Mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021). Inoltre, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento – che è a carico del richiedente il mantenimento – vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023; Cass.12123/2024)
(Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 32 del 2 gennaio 2025)
Opposizione a decreto ingiuntivo. Onere della prova. Domanda riconvenzionale
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si apre ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova sancite dall’art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell’ambito dell’onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell’obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell’opposizione l’accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l’esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. E’ onere dell’opponente dimostrare i fatti estintivi e/o modificativi del diritto preteso in monitorio.
***
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente può formulare domanda riconvenzionale, purché questa sia tempestivamente proposta nei termini decadenziali previsti dal codice di rito. La domanda riconvenzionale è ammissibile anche quando l’azione non sia stata proposta in via principale entro l’anno, se il venditore ha chiesto il pagamento del prezzo dopo tale termine, in quanto il giudizio di opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore.
(Tribunale Vibo Valentia – sentenza 6 settembre 2024, n. 434)
Opposizione a decreto ingiuntivo. Onere della prova a carico della banca
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti derivanti da rapporti bancari, la banca opposta, in qualità di attore sostanziale, ha l’onere di provare il proprio credito producendo non solo i contratti, ma anche l’intera serie degli estratti conto dall’inizio del rapporto. In mancanza di tale prova completa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, non potendosi ritenere assolto l’onere probatorio a carico della banca.
(Tribunale di Vibo Valentia, 6 settembre 2024 n. 433)
Riconoscimento indennità di accompagnamento. Riconoscimento in un momento successivo
In materia di invalidità civile, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dell’handicap grave può essere concesso anche in un momento successivo alla domanda amministrativa e alla visita della Commissione Medica, qualora si accerti un peggioramento delle condizioni di salute del richiedente. In tal caso, il diritto decorre dalla data in cui è documentato l’aggravamento, senza che ciò comporti necessariamente la soccombenza dell’ente previdenziale ai fini della condanna alle spese di lite
(Tribunale Lamezia Terme – sentenza 6 settembre 2024, n. 379)
Opposizione all’esecuzione. Poteri del Giudice
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata solo su vizi che determinino l’inesistenza giuridica del provvedimento. Il giudice dell’esecuzione non può effettuare un controllo intrinseco sul titolo, diretto ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo stesso. Può solo controllare la persistente validità del titolo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.
(Tribunale Vibo Valentia – sentenza 8 agosto 2024, n. 419)
Accordi bonari stipulati tra appaltatore e stazione appaltante. Effetti
In materia di appalti pubblici, gli accordi bonari stipulati tra appaltatore e stazione appaltante ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 (oggi art. 217 del D.lgs. n. 50/2016) possono essere risolti per inadempimento della stazione appaltante qualora quest’ultima non provveda al pagamento delle somme concordate. La risoluzione degli accordi bonari comporta la reviviscenza delle riserve originariamente iscritte dall’appaltatore, il quale è tuttavia tenuto a fornire adeguata prova dei fatti posti a fondamento delle stesse e dei danni subiti.
(Tribunale Catanzaro – sentenza 7 agosto 2024, n. 1606)
Valore probatorio verbali ispettivi
In materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione per illeciti amministrativi, i verbali ispettivi hanno valore probatorio privilegiato relativamente ai fatti in essi attestati. Tuttavia, l’opponente può fornire la prova contraria, integrando con ulteriori elementi probatori le risultanze dei verbali. In assenza di prove contrarie, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo si presumono veritiere, in virtù della genuinità che caratterizza tali dichiarazioni.
(Tribunale Vibo Valentia – sentenza 25 giugno 2024, n. 423)
Commissione di estinzione anticipata del finanziamento. Non è una voce di costo
In tema di usura bancaria, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento. Tale commissione non costituisce una remunerazione a favore della banca dipendente dalla durata effettiva di utilizzo del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni contrattuali.
(Tribunale Catanzaro – sentenza 23 maggio 2024, n. 1086)
Cessione del contratto in modalità verbale. Efficacia
La cessione del contratto, anche se verbale, è valida ed efficace tra le parti quando vi sia il consenso, anche tacito, del contraente ceduto. Il cessionario subentra nella posizione contrattuale del cedente con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, indipendentemente dalle ragioni sottese alla cessione. L’eventuale intento fraudolento nei confronti dei creditori del cedente non inficia la validità della cessione, ma può comportare solo l’inefficacia dell’atto nei confronti dei terzi danneggiati.
Tribunale Reggio Calabria – sentenza 17 ottobre 2024, n. 1404
Contratto di somministrazione. Legittimità sospensione della fornitura
Nel contratto di somministrazione, la sospensione della fornitura da parte del somministrante, ai sensi dell’art. 1565 c.c., rappresenta un’applicazione specifica dell’eccezione di inadempimento (exceptio inadimplenti non est adimplendum) prevista in via generale dall’art. 1460 c.c. Tale sospensione è legittima anche in caso di inadempimento lieve del somministrato, purché sia dato un congruo preavviso. La sospensione costituisce una forma di autotutela concessa al somministrante per evitare perdite economiche, senza necessariamente giungere alla risoluzione del contratto, che richiede invece un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
(Tribunale Cosenza – sentenza 19 novembre 2024, n. 2167)
Qualificazione di strutture complesse e strutture semplici in Azienda Sanitaria.
L’individuazione delle strutture complesse di un’azienda sanitaria deve risultare espressamente dall’atto aziendale e dai relativi allegati. Non può considerarsi struttura complessa un’unità operativa non espressamente qualificata come tale nell’atto aziendale, anche se precedentemente esistente come struttura autonoma. Il declassamento di una struttura da complessa a semplice si perfeziona con l’adozione del nuovo atto aziendale che non la contempla più tra le strutture complesse, indipendentemente da eventuali atti di programmazione o riorganizzazione precedenti.
Corte d’Appello Catanzaro – sentenza 16 ottobre 2024, n. 808
Tardiva notifica del decreto ingiuntivo. Effetti
La tardiva notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 644 c.p.c. ne determina l’inefficacia. Tuttavia, qualora il creditore abbia comunque manifestato la volontà di avvalersi del decreto notificandolo tardivamente e il debitore vi abbia fatto opposizione, il giudice dell’opposizione, pur dichiarando l’inefficacia del decreto, deve pronunciarsi nel merito sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per ingiunzione, essendosi realizzato il contraddittorio.
(Tribunale Crotone – sentenza 6 settembre 2024, n. 608)
Inesatto adempimento. Onere della prova
Nell’azione per inesatto adempimento quantitativo, il creditore ha l’onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell’obbligazione, indicando il quantum dovuto. Tale allegazione è necessaria per dimostrare l’interesse ad agire e rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato. Al debitore spetta invece l’onere di allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta.
(Tribunale Palmi – sentenza 13 luglio 2024, n. 906)
Indebito previdenziale agricolo. Onere della prova
In materia di indebito previdenziale agricolo, grava sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e i presupposti legittimanti la prestazione oggetto di indebito, anche a fronte dell’avvenuto disconoscimento da parte dell’ente previdenziale. L’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha mera funzione di agevolazione probatoria, destinata a venire meno una volta che l’ente, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali. La decadenza dall’azione giudiziaria per contestare la cancellazione dagli elenchi ha natura sostanziale e preclude anche l’accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali connesse.
(Tribunale Locri – sentenza 14 luglio 2024, n. 756)
Litisconsorzio necessario. Omessa notifica. Estinzione del giudizio
In presenza di litisconsorzio necessario, la mancata notifica dell’atto di citazione rinnovato ad alcuni dei convenuti, nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 291 c.p.c., comporta l’estinzione dell’intero giudizio. Non è ammissibile la concessione di un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica, in quanto ciò si tradurrebbe in una proroga del termine perentorio, vietata dall’art. 153 c.p.c., salvo i casi eccezionali di rimessione in termini per causa non imputabile alla parte.
(Tribunale Castrovillari – sentenza 6 settembre 2024, n. 1483)
Licenziamento per giusta causa. Rissa
Il licenziamento per giusta causa è legittimo in caso di rissa tra due lavoratori all’interno dello stabilimento, anche se non iniziata dal licenziato, qualora questi partecipi attivamente alla colluttazione utilizzando un mezzo contundente e provocando lesioni al collega. Tale condotta integra la fattispecie di “rissa all’interno dello stabilimento” prevista dal CCNL come giusta causa di licenziamento, da intendersi in senso giuslavoristico e non penalistico, non richiedendo la partecipazione di più di due persone.
(Corte d’Appello Reggio Calabria – sentenza 16 luglio 2024, n. 496)
DURC ed intervento sostitutivo della stazione appaltante
L’intervento sostitutivo della stazione appaltante previsto dall’art. 4 comma 2 del DPR 207/2010 per il pagamento dei contributi previdenziali omessi dall’esecutore dell’appalto non costituisce un diritto dell’appaltatore con correlativo obbligo della stazione appaltante. La sua attivazione presuppone: 1) la richiesta del DURC da parte della stazione appaltante; 2) l’inadempienza contributiva segnalata nel DURC; 3) la decisione della stazione appaltante di trattenere l’importo corrispondente dalle somme dovute all’appaltatore; 4) il versamento diretto agli enti previdenziali. L’ente previdenziale rimane estraneo a tale procedura e conserva il potere di procedere alla riscossione dei contributi omessi nei confronti del datore di lavoro obbligato per legge.
(Corte d’Appello Catanzaro – sentenza 8 settembre 2024, n. 886)
Penale e procedura penale
Condizioni di procedibilità penale. Querela ed istanza punitiva
In tema di condizioni di procedibilità, la manifestazione di volontà punitiva che deve necessariamente connotare la querela non richiede formule particolari, ma l’intento di querelare non può essere implicitamente desunto dalla costituzione di parte civile della parte lesa, intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l’atto di denuncia dalla stessa proposto difetti dell’istanza di punizione.
(Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 27 settembre 2024, n. 36127)
Ammistrativo
Risarcimento danno da ritardo della P.A. Condizioni
Il risarcimento del danno da mero ritardo della Pubblica Amministrazione, ex art. 2 bis comma 1 bis della legge 241/1990, è subordinato al previo esperimento del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis della medesima legge. L’omesso ricorso a tale rimedio preclude la risarcibilità del danno da ritardo
(T.A.R., Calabria, Reggio Calabria, sez. I, Sentenza 6 dicembre 2024, n. 727)
Concorso Pubblico. Omessa presentazione documentazione. Esclusione
In un concorso pubblico, è legittima l’esclusione del candidato che non abbia presentato la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione nella forma espressamente e tassativamente richiesta dal bando, anche qualora abbia prodotto documentazione alternativa idonea a dimostrare il possesso di tali requisiti. Tale previsione, finalizzata a garantire la speditezza della procedura concorsuale, non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto attinente alle modalità di presentazione della domanda e attestazione dei requisiti di partecipazione.
(T.A.R., Lazio, Roma, Sentenza 2 dicembre 2024, n. 21559)
Istanza di accesso ed abuso. Effetti
L’eventuale abuso commesso mediante la presentazione di istanze di accesso documentale o civico costituisce un limite invalicabile al loro accoglimento. Sono da respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché richieste massive uniche o plurime contenenti un numero cospicuo di dati o documenti.
(Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza 25 novembre 2024, n. 9470)
Ordinanza di sgombero e confisca. Poteri del giudice amministrativo
Il giudice amministrativo, nel valutare la legittimità di un’ordinanza di sgombero conseguente a un provvedimento di confisca, non può estendere la propria cognizione ai vizi della confisca stessa o alle questioni proprietarie relative ai beni confiscati. La sua competenza è limitata all’esame dell’ordinanza di sgombero, che rappresenta un momento meramente esecutivo del provvedimento di confisca. Eventuali contestazioni riguardanti la titolarità dei beni o l’estensione della confisca devono essere sollevate nella sede propria del procedimento penale di prevenzione o in un successivo incidente di esecuzione.
(Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza 18 ottobre 2024, n. 8363)
(a cura di Domenico Sorace)
Tag: giurisprudenza civile, il foro vibonese, ilforovibonese.it