Tag: divieto di accesso animali spiagge, Tar CalabriaIl Tar Calabria pone questioni di proporzionalità e ragionevolezza circa il divieto di accesso di animali, imposto con ordinanza comunale, alle spiagge libere
La scelta del Comune di vietare, con una ordinanza, l’ingresso agli animali nelle spiagge libere e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori, sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità, regole idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 01/08/2022, n. 1430).