Genocidio non è un’opinione, è un reato universale contro l’umanità

604 views 10:50 am 0 Comments Agosto 28, 2025

Domenico Sorace

Genocidio è solo una parola che allude ad un fenomeno di disumanità, rilevante sul piano emotivo e/o politico o è, soprattutto, un reato internazionale, come tale soggetto a sistemi di accertamento e giudizio rigorosi e tassativi?

Ricorrono le condizioni perché la reazione del governo Israeliano, a seguito dell’orrendo massacro del 7 ottobre 2013, venga inquadrata giuridicamente quale genocidio del popolo Palestinese?  

 

 

PREMESSA CONCETTUALE

Quello che sta accadendo a Gaza interroga, profondamente, le coscienze del mondo e ci mette di fronte ad un bivio che è compito di ciascuno dirimere: da una parte la verità, dall’altra l’ambiguità o la convenienza.

Occorre sgombrare il campo da un primo equivoco. Il concetto di genocidio non è solo patrimonio della dimensione emotiva o culturale, come tale contendibile o riducibile. Da quando la Convenzione di Ginevra del 1948 l’ha normato, esso è diventato un istituto giuridico, un evento la cui sostanza ha una portata dalle conseguenze precise e tipizzate.

In Enciclopedia Treccani[1] si legge che l’espressione  fu concepita da R. Lemkin per descrivere i crimini commessi dai nazisti contro gli Ebrei durante la seconda guerra mondiale…Essa ha trovato il suo primo impiego nell’atto di accusa indirizzato ai criminali nazisti tradotti in giudizio davanti al Tribunale militare internazionale di Norimberga con il solo fine di descrivere nel loro complesso gli atti criminali perpetrati contro gli Ebrei durante il secondo conflitto mondiale, in quanto lo Statuto di Londra istitutivo del Tribunale non annoverava il genocidio tra i crimini perseguibili.

Genocidio è, dunque, parola recente, un neologismo con radici etimologiche e fattuali tuttavia antichissime. Essa allude, nella sua prima parte, alla nascita, alla stirpe (dal greco ‘genos’) e, nella sua conclusione, all’uccisione, alla distruzione, all’annientamento (dal latino ‘caedere’).

 Essa, a partire dalla Convenzione di Ginevra, ha trovato posto in molteplici atti normativi internazionali che, in nome di un’umanità capace di fare finalmente i conti con la storia, hanno provato a dare spessore giuridico e giurisdizionale agli orrori del mondo e seppellire, sotto una coltre di prove, la tendenza negazionista che accompagna ogni atto genocidiario.

LE FONTI GIURIDICHE DEL FENOMENO GENOCIDIO

Il XX ed il XXI secolo, non dissimilmente dal passato, si sono incaricati di scaricare nella storia eventi di distruzione umanitaria atroci. Si pensi alla decisione di fare brillare due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, entrambe città densamente popolate, o alla ‘soluzione finale’ di Hitler, attraverso la quale perseguire la cancellazione violenta dell’intera stirpe ebraica.

Da tali storie, da congiungersi idealmente alle decine di eventi di similare follia (si pensi alla sorte degli indiani d’America, o alla tratta di esseri umani dall’Africa, o al colonialismo in Sudamerica che cancellò intere civiltà, come quella Inca o Atzeca, o alla cancellazione del popolo Armeno per mano dell’impero Ottomano nella prima parte del XX secolo), è scaturito un diritto umanitario internazionale che è divenuto parte della coscienza collettiva e che oggi, tra tempeste ed orrori che si ripetono,  appare  perlomeno un riferimento sicuro, un punto  da cui partire per riflettere sugli squilibri umanitari del mondo. Così, si parla di genocidio: a) nell’art. 4 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex Yugoslavia (TPIY), costituito nel 1993 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 827; b) nell’art. 2 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR), istituito con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 955 dell’8 novembre 1994; c) nell’art. 6 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), siglato il 17 luglio 1998; d) nell’art. 28 B dello Statuto (emendato) della Corte africana di giustizia e dei diritti umani, adottata dall’Assemblea dell’Unione Africana l’1.7.2008.

Tutto nasce dall’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945 tra Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e URSS che, nel programmare un processo contro gli orrori perpetrati dalle gerarchie naziste e nell’istituire il Tribunale Militare Internazionale, in preparazione di quello che verrà ricordato il ‘processo di Norimberga’,  descrive per la prima volta la categoria dei ‘crimini contro l’umanità’: “Gli atti sotto menzionati, o uno qualunque di essi, costituiscono crimini sottoposti alla giurisdizione del Tribunale e comportano una responsabilità individuale:… c) Crimini contro l’umanità: vale a dire l’assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni – abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate – siano state commesse nell’esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini[2].

Tuttavia, è la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, approvata a Ginevra il 9.12.1948, entrata in vigore il 12.1.1951, approvata dall’ONU con Risoluzione n. 260, ad aver fissato un canone irriducibile ed escluso ogni ragione di legalità a tutte le forme, anche solo immaginate, di distruzione orientata di gruppi sociali ed etnici. Detta Convenzione è stata recepita in Italia con autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione dati con legge n. 153 dell’ 11 marzo 1952 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1952), cui sono seguiti l’atto di adesione  4 giugno 1952 (Gazzetta Ufficiale n 161 del 14 luglio 1952) e l’entrata in vigore in data  02 agosto 1952. Ad oggi, le parti contraenti della Convenzione sono 149, compreso lo stato di Israele.

Dunque, il concetto di genocidio è patrimonio, non più solo linguistico e semantico, dell’umanità costituita. Ciò è tanto vero che, allo scopo di dilatarne l’orizzonte, la sua applicazione viene riferita anche a fenomeni consimili quali: a) il c.d. “genocidio culturale” (“Dichiarazione di San Jose” nell’ambito dell’Ethno-Development and Ethnocide in Latin America” operata dall’ UNESCO –  Doc. FS82/WF.32 dell’ 11.12.1981); b) la c.d. “pulizia etnica” (“a form of genocide”- ONU Doc. A/RES41/121, 18.12,1992, § 9 del preambolo); c) lo stupro e altre forme di violenza sessuale come si evince da «a constitutive act with respect to genocide» (ONU Doc. S/RES/1820, 19.6.2006, § 4).

In tutto questo, non è del tutto corretto raccordare il genocidio, come reato internazionale, al solo diritto positivo. In realtà, secondo i paradigmi del diritto internazionale, il divieto di commettere genocidio trovava posto già nel diritto consuetudinario[3]. Si ricorda che, nel lessico internazionale, la norma consuetudinaria precede quella scritta e si caratterizza per il suo carattere erga omnes, cioè efficace per ogni aggregato umano, a prescindere dalla ratifica o recepimento parlamentare (v. Affare Barcelona Traction, Light and Power Co, sentenza del 5.2.1970, § 34) e per la sua natura cogente (v. Attività armate nel territorio del Congo: nuovo ricorso 2002  – Rep. Dem. del Congo c. Ruanda – sentenza del 3.2.2006, § 64).

                               I SOGGETTI DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: PRESCRIZIONE ED INTERPRETAZIONE

Chi sono i destinatari della protezione internazionale dal genocidio? La Convenzione di Ginevra individua quattro gruppi: 1) i gruppi nazionali; 2) i gruppi etnici; 3) i gruppi razziali; 4) i gruppi religiosi. Chiaro l’intento di riconoscere e tutelare solo fenomeni ad elevato tasso di stabilità, ovvero aventi origine da un atto di nascita. Dunque, rimangono esclusi, pur potendo beneficiare di altre forme di protezione, quei ‘gruppi’ esposti a tendenziale mutazione e\o variabilità (gruppi politici, sociali, economici, culturali), rispetto ai quali è arduo ipotizzare una prognosi di immutabilità e, dunque, di perpetuazione identitaria nella storia.

Ovviamente, come sempre accade nel diritto, si pone il problema della interpretazione della norma e, dunque, della corretta perimetrazione della platea dei destinatari. In questa ottica, è d’uso ricorrere a due criteri: il primo, in cui sono gli attori del crimine a focalizzare il gruppo da debellare e stabilirne le caratteristiche (per etnia, religione, stanzialità territoriale); il secondo, per cui si parte dalle caratteristiche del gruppo/carnefice e, da esso, si differenzia il gruppo/vittima[4].

Operazione estremamente delicata, come si vede, giacchè la linea che distingue un’ipotesi di violazione dei diritti umani semplice ed un genocidio è assai sottile.  Per questo, occorre una rappresentazione rigorosa e terza del fenomeno, da affidarsi dunque ad osservatori super partes, sovranazionali, legittimati dalla comunità internazionale.

L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO UNIVERSALE: IL DOLO SPECIALE

Non basta individuare un gruppo/vittima e dar luogo ad azioni anche efferate nei suoi confronti per determinare i presupposti del crimine di genocidio. Occorre un secondo livello, legato al senso ed allo scopo dell’azione persecutoria. Serve, in primis, il c.d. ‘intento generale’ (actus reus) che, secondo l’art. 30 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, deve comprendere sia un generale elemento volitivo (intenzione), sia uno specifico elemento cognitivo o intellettuale (consapevolezza): “..una persona..  può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l’elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza”.

 A tale intento generale va aggiunto un ‘quid pluris’, il c.d. dolo speciale, costituito dall’intento specifico di distruggere e debellare il gruppo/vittima. Senza tale intento specifico, anche in presenza di atti efferati, non avrebbe luogo il crimine di genocidio e si rimarrebbe nell’alveo del crimine contro l’umanità.  E’ del tutto ovvio che l’accertamento di un dolus specialis richieda, in considerazione della sua natura,  estrema prudenza e, con essa, assoluta terzietà e libertà di giudizio. Da qui l’affidamento del suo scrutinio ad un Tribunale internazionale, di nomina terza e non sospettabile di cointeressenza, con il compito di porre in verifica, oltre il fatto criminale, anche il suo humus doloso, ovvero la finalità genocida.

LA DIMENSIONE QUANTITATIVA DEL FENOMENO GENOCIDIO

Tuttavia, l’osservazione dei soggetti passivi, del fatto criminogeno e del suo intento doloso non basta per definire il fenomeno genocidio. Occorre un ulteriore elemento, che è quello della dimensione, cioè dell’ampiezza del crimine e della sua idoneità a colpire irreversibilmente il destino o la storia di un popolo.

Nell’esplorare il tema della dimensione quantitativa, la giurisprudenza del TIPY ha sottolineato come esso possa manifestarsi sia in riferimento all’assassinio massivo di un numero molto elevato di membri, sia attraverso l’uccisione di un numero più ristretto, previa selezione della loro rilevanza e, dunque, dell’impatto sul gruppo: La natura dell’attacco alla leadership deve essere considerata nel contesto del destino o di ciò che è accaduto al resto del gruppo. Se un gruppo subisce lo sterminio della sua leadership e, contemporaneamente o in seguito a ciò, un numero relativamente elevato di membri del gruppo viene ucciso o sottoposto ad altri atti efferati, ad esempio deportati su larga scala o costretti alla fuga, l’insieme delle violazioni dovrebbe essere considerato nella sua interezza al fine di interpretare le disposizioni della Convenzione in uno spirito coerente con il suo scopo. L’intento genocida può quindi manifestarsi in due forme. Può consistere nel desiderare lo sterminio di un numero molto elevato di membri del gruppo, nel qual caso costituirebbe l’intenzione di distruggere un gruppo in massa. Tuttavia, può anche consistere nella distruzione desiderata di un numero più limitato di persone, selezionate per l’impatto che la loro scomparsa avrebbe sulla sopravvivenza del gruppo in quanto tale. Ciò costituirebbe quindi l’intenzione di distruggere il gruppo “selettivamente” (TPIY, Caso No. IT-95-10-T, § 82,  14.12.1999). Dunque, non necessariamente occorre perseguire o prefigurare l’eliminazione radicale  di un intero gruppo, potendo essere utile allo scopo anche colpirne chirurgicamente  gli assetti, in modo da destabilizzarne la tenuta fisica e/o identitaria.

Quanto all’estensione geografica del genocidio, è stato parimenti asserito come l’intento possa rinvenirsi anche nell’aggressione riferita ad un’area circoscritta (TPIY, Caso No. IT-95-10-T, § 83). Emblematico, in questo senso, il pronunciamento dell’Assemblea generale dell’ONU che qualificò come genocidio il massacro di palestinesi nei campi profughi di Sabra e Shatila, in Libano, nel 1982[5].

LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1948

La Convenzione muove da una premessa concettuale che ne costituisce il senso e lo scopo: “l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96/1 dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile” e “che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso”. Dunque, il fenomeno genocidio venne stigmatizzato dalle Nazioni Unite sin dal loro esordio.  La Convenzione di Ginevra, di appena due anni dopo, non fece altro che tipizzare il reato catalogandone i contenuti, gli estremi e le conseguenze.

Quali, dunque, i canoni del genocidio? La Convenzione, all’art. II, stabilisce che esso possa essere la risultante di una molteplicità di azioni distruttive, isolate o combinate tra loro: “Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:

  1. a) uccisione di membri del gruppo;
  2. b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
  3. c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
  4. d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
  5. e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro”.

Detta definizione è stata ripresa, con testo sostanzialmente conforme, dall’art. 6 dello Statuto di Roma, Istitutivo della Corte Penale Internazionale.

Un primo dato è saliente. La norma non prescrive il concorso contemporaneo di tutti i cinque elementi catalogati, ma prevede che ciascuno di essi possa integrare, isolatamente preso, gli estremi di un genocidio. Ovviamente, tante più  saranno le violazioni, tanto maggiore sarà l’intensità del crimine.

Un secondo dato concerne la sostanza criminogena del reato. Non occorre, necessariamente, la distruzione integrale e definitiva di un ‘gruppo’. Basta che l’azione del soggetto/carnefice sia mirata alla disgregazione, nei confronti del ‘gruppo’ bersaglio,  dei diritti primari di civiltà ed umanità. In questo senso, sono segni di genocidio: a) la sistematica uccisione o menomazione grave all’integrità fisica o mentale; b) la sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione o dispersione fisica e/o la sua disumanizzazione (distruzione di luoghi di cura, denutrizione, distruzione delle fonti idriche ed energetiche,  deportazione, sfollamento, detenzione in campi profughi, etc.); c) l’adozione di misure miranti ad impedire nascite all’interno del gruppo e/o a menomare, fisicamente, moralmente e psicologicamente, i diritti dell’infanzia; d) l’induzione al  trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Il catalogo concettuale è, dunque, vasto e, nelle sue modalità, innominato. Ciò che lo accomuna è l’intento specifico e criminale di scardinare l’unità e l’identità del gruppo/vittima, compromettendone i valori umanitari ed inducendone la disgregazione collettiva.  

Ma v’è di più. La Convenzione sancisce la punibilità del genocidio non solo in quanto reato consumato, ma anche in quanto reato concepito. Inoltre, sanziona l’incitamento o la complicità a farlo. L’art. III, in questo senso, dispone: “Saranno puniti i seguenti atti: a) il genocidio; b) l’intesa mirante a commettere genocidio; c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; d) il tentativo di genocidio; e) la complicità nel genocidio”. L’estensione ha una precisa logica. Il genocidio, in relazione alla sua portata collettiva e memoriale,  ha attitudine a sedimentarsi nella storia ed è dunque deducibile sin dalla fase di concepimento, sia essa di tipo letterario (si pensi ad un manuale che inciti alla cancellazione di un popolo), politico (si pensi ad un atto parlamentare o governativo che prefiguri la distruzione di un ‘gruppo’), o associativo (si pensi ad una organizzazione che assuma a scopo statutario la distruzione di un ‘gruppo’). In questo senso, è altrettanto grave del genocidio consumato la consegna alla storia, causa la c.d. “damnatio memoriae”, di una volontà o finalità genocida. Del resto, per giustificare le peggiori nefandezze umanitarie, è d’uso ricorrere a testi simbolo, sovente di matrice laica, molto spesso di matrice addirittura religiosa. Da qui la giusta preoccupazione del legislatore internazionale di sanzionare anche l’incitamento o il tentativo di genocidio.

I POSSIBILI SOGGETTI GENOCIDI

A questo punto, il tema è chi possa essere chiamato a rispondere del reato di genocidio.

Sul punto, dispone l’art. IV della Convenzione che “Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati”. Dunque, attori del delitto di genocidio non sono i Governi, ma i governanti di Stati costituiti e, con essi, anche funzionari pubblici o soggetti privati che, con atti concreti e visibili, attentino alla sopravvivenza di un popolo, nei modi e forme stabiliti dall’art. II.

La specificazione ha una doppia valenza ermeneutica.

Per un verso, in linea con gli indirizzi del diritto penale, la responsabilità deve avere carattere personale e non può dunque essere estesa a soggetti indifferenziati, ad esempio un intero popolo rappresentato dal governante genocida.

In secondo luogo, è giusto perseguire i governanti ma non gli Stati temporaneamente rappresentati dai primi. Un’accusa di genocidio ricadente direttamente su uno Stato avrebbe un effetto gravemente destabilizzante per un intero popolo, non lasciandogli spazio né per una redenzione, né per un’azione intesa alla rimozione dei governanti traditori del diritto internazionale.

C’è da dire, tuttavia, che nella realtà storica possono cogliersi moventi genocidi nell’azione stessa di un Governo e dunque, per traslato, di uno Stato. Si pensi alle dichiarazioni genocide di un Capo di Governo o di un Ministro di riferimento (difesa, esteri, interno, giustizia, istruzione, etc…). In questo caso, come si vedrà, la decisione genocida assume una valenza politica e di indirizzo ed imporrà, pertanto, di deferire il conflitto tra Stati alla Corte di Giustizia Internazionale, organismo con poteri di conoscenza, mediazione, sanzionamento.

LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GENOCIDIO

Il reato di genocidio è di tale gravità da venire riconosciuto e sanzionato in tre ambiti giurisdizionali distinti e con modalità ed intenti differenti.

Un primo contesto giurisdizionale è dato dal Tribunale Penale Internazionale, chiamato a perseguire e sanzionare persone fisiche: È istituita una Corte penale internazionale (“la Corte”) quale istituzione permanente che esercita la propria giurisdizione sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, come definiti nel presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La giurisdizione ed il funzionamento della Corte sono regolati dalle norme del presente Statuto [6].

Un secondo contesto giurisdizionale è dato dalla Corte di Giustizia Internazionale, chiamato a dirimere e perseguire contese tra Stati nazionali.

Un terzo contesto giurisdizionale è dato dai Tribunali nazionali, chiamati a perseguire il reato di genocidio con le forme e gli strumenti dell’ordinamento nazionale.

La corretta partizione delle giurisdizioni è fissata dall’art. VI della Convenzione di Ginevra, secondo cui “Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione”.

Dunque, la Convenzione di Ginevra si incarica di dirimere un equivoco di fondo e cioè che solo i Tribunali Internazionali possano pronunciarsi sul reato di genocidio. Al contrario, è compito e potere di ogni  Tribunale nazionale occuparsene, con pienezza di poteri, secondo le regole e le garanzie del rito giurisdizionale interno. Si ricorda che, con l’atto di recepimento e ratifica, una fonte di diritto internazionale diventa fonte di diritto interna e concorre, pienamente, a comporre lo spirito delle leggi nazionali ed i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Dal che si evince che, con la ratifica della Convenzione di Ginevra, gli Stati recepenti hanno incluso nel proprio ordinamento il reato di genocidio e sono stati, pertanto, chiamati a perseguirlo. Del resto, lo Statuto di Roma del 17.7.1998 ha fatto proprio tale assunto, dichiarando la giurisdizione internazionale complementare a quella nazionale (art. 1).

Ciò è tanto vero che l’art. VII della Convenzione pone una guarentigia ulteriore. Al fine di assicurare al processo i responsabili di genocidio, non potrà mai opporsi la natura politica del reato, né ricusarsi la domanda di estradizione: “Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell’estradizione. Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore”.

Ma non è tutto. Con l’art. IX, la Convenzione si pone il problema delle possibili controversie tra Stati circa la sussistenza o la o negazione del reato. Così, in aggiunta alle competenze del Tribunale internazionale Penale, individua un ulteriore livello di controllo, affidato alla Corte di Giustizia Internazionale: “Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia”. Il che consente di estendere lo scrutinio non solo verso la persona fisica del governante, del funzionario o del privato cittadino, ma anche verso un indirizzo genocidiario facente capo ad uno Stato Nazionale.

In questo quadro, è utile dettagliare un ulteriore punto. Considerata la gravità del crimine, assimilabile ad un ‘male assoluto’,  non sono previste cause giustificative o di non imputabilità. Il che implica che non sono applicabili i canoni propri del diritto penale a proposito di esenzione legittima da responsabilità. Il soggetto genocida, in altri termini, non potrà far valere un suo presunto diritto di difesa o l’esercizio legittimo di un potere, oppure qualunque altra condizione, di carattere storico, religioso o politico, idonea a renderlo immune dal processo per genocidio. Ciò che fa una differenza sostanziale rispetto a quanto accade nel diritto penale ordinario, ma anche, nel diritto internazionale, per i crimini di guerra ed i crimini contro l’umanità o con riferimento alla norma consuetudinaria sulla immunità dalla giurisdizione penale che garantisce i Capi di Stato e di Governo e i Ministri degli affari esteri[7].

Ma non è tutto. L’art. V della Convenzione impone agli Stati contraenti l’obbligo di emanare le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni convenzionali e in particolare di prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di altri atti genocidari. Ebbene, l’Italia ha adattato il proprio ordinamento agli obblighi convenzionali con la l. cost. 21.6.1967, n. 1 «Estradizione per i delitti di genocidio» e con la l. 9.10.1967, n. 962 «Prevenzione e repressione del delitto di genocidio», ha fornito all’interprete un quadro giuridico sufficientemente coerente e chiaro. Ciò, come detto, in ragione della specifica giurisdizione nazionale in materia di genocidio, additiva rispetto a quella internazionale e sulla base del principio secondo cui non si può essere penalmente responsabili se non in base ad una legge previamente in esercizio.

A fronte di quanto sopra, la Convenzione di Ginevra ha mancato di disciplinare un elemento decisivo, ovvero l’adozione di specifici strumenti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati contraenti. E difatti, fatto salvo il già richiamato tema dell’obbligo di estradizione e non opponibilità della natura politica del reato, non si registrano obbligazioni cooperative attive a carico degli stati contraenti e della comunità internazionale. Il rischio dell’omertà istituzionale, coltivata per presunte ragioni o convenienze di stato (v. il giustificazionismo sviluppatosi attorno alla vicenda di Gaza), rimane dunque altissimo, come altissimo è il rischio della resa giudiziaria, al cospetto di resistenze ed atteggiamenti negazionistici.

Occorre tuttavia chiarire che, sospinte dal principio aut dedere aut judicare (o ci si arrende o si giudica), si è affermata una prassi cooperativa di natura consuetudinaria, grazie alla quale integrare il sistema repressivo disegnato dalla fonte convenzionale[8]. Al riguardo, un esempio di cooperazione giudiziaria si è registrato con riferimento agli Stati membri della Conferenza Internazionale della Regione dei Grandi Laghi, che hanno siglato il Protocol for the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity and all forms of Discrimination del 2006[9].

Si ha difficoltà ad immaginare che simili esperienze potranno replicarsi allorchè ad essere coinvolte, direttamente o indirettamente, saranno le comunità dominanti.

E’ GENOCIDIO QUELLO DI GAZA?

Occorre, a questo punto, tornare al quesito di partenza: quanto sta accadendo a Gaza ha i contenuti, le modalità, le finalità proprie del reato internazionale di genocidio?

Molti osservatori, soprattutto i governi d’occidente, hanno manifestato un approccio blando alla vicenda, legato evidentemente ad obblighi di posizionamento geopolitico, o magari ad interessi commerciali o militari. Inoltre, la circostanza che ad essere coinvolto sia uno Stato alleato dell’Occidente, Israele, già vittima di un genocidio, rende più complessa la situazione e distante lo spirito di verità. In simili circostanze, la spinta verso una prospettiva negazionista o riduzionista è evidente.

Nella realtà, come chiarito, per rispondere al quesito occorre riferirsi ai dati oggettivi, all’entità e modalità delle aggressioni, alla gestione e finalità delle stesse e confrontarli al catalogo fattuale fissato dalla Convenzione di Ginevra e dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. In questo senso, i dati, per come emergono da fonti sempre più vaste, appaiono precisi e documentati. Il governo di Israele è impegnato, senza confrontarsi con alcun esercito organizzato, in una sistematica azione di bombardamento, distruzione, dispersione, sfollamento, uccisione (compresi decine di migliaia di bambini) di una popolazione sostanzialmente inerme, racchiusa all’interno di un recinto urbano, Gaza, ultimo luogo di ricovero per milioni di palestinesi respinti dai territori loro spettanti secondo le Risoluzioni ONU. E ciò, coniugando strumenti di morte immediata (bombardamenti, occupazione armata, etc..), e strumenti di disumanizzazione individuale e sociale che includono la negazione di cure, la negazione di beni di prima necessità, di farmaci, ospedali, scuole, uccisione di giornalisti e mediatori informativi, con prospettiva di sfollamento e delocalizzazione finale verso paesi distanti, anche migliaia di chilometri.

L’aggressione è talmente feroce e disumana, da aver indotto migliaia di voci ebraiche a levarsi contro questa mattanza. Nella giornata del 18 agosto 2025, cinquecentomila israeliani[10]  sono scesi in piazza a Tel Aviv per dire no all’annuncio del Governo di Netanyhau di occupare definitivamente Gaza e rendere profugo quel che resta del popolo palestinese. Di recente, David Grossman, uno dei massimi scrittori viventi, ebreo, ha detto: “A Gaza è genocidio, mi si spezza il cuore ma adesso devo dirlo[11].  Del resto, in data 21 maggio 2024, quando ancora il massacro non aveva raggiunto le proporzioni attuali (circa 63mila vittime, di cui il 18% bambini!), su richiesta del Procuratore Generale, La Corte Penale Internazionale, sulla base delle prove raccolte,  ha richiesto l’emissione di mandati di cattura contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Yoav Gallant, accusati di “aver ridotto deliberatamente i civili palestinesi alla fame“, di “omicidio volontario” e di “sterminio“. Ciò, come ha scritto il comunicato ufficiale della CPI, “per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024, il giorno in cui sono state formulate le accuse” Lo stesso ha fatto contro tre esponenti di Hamas, l’organizzazione paramilitare e terroristica insediata a Gaza, tra cui il leader Yahya Sinwar, per i crimini di “sterminio“, “presa di ostaggi” e “stupro e altre forme di violenza sessuale“. 

Dunque, quanto sta accadendo a Gaza, per i modi, le forme, i metodi, la durata, la sistematicità, i fini è, secondo la Corte Internazionale Penale, genocidio, ovvero segno di un’azione sistematica di sterminio e sfollamento perpetrato contro il “gruppo” palestinese. E, in effetti, l’uccisione di decine di migliaia di bambini, lo sterminio di uomini e donne, la distruzione di ospedali e luoghi di cura, la carenza indotta di cibo,  la devastazione delle scuole, la negazione di libera disponibilità di cibo, energia ed acqua, l’obiettivo della delocalizzazione (deportazione) dell’intero gruppo sociale in siti ignoti e distanti, comunque fuori dalla terra dei padri, l’occupazione integrale della terra appartenente al gruppo/vittima, la sistematica violazione delle risoluzioni ONU a proposito di ripartizione del territorio della Palestina e di condanna delle occupazioni sistematiche dei territori destinati, l’intenzionale volontà di disgregare l’unità della popolazione/vittima, la cancellazione delle istituzioni culturali,  la recente approvazione di un ulteriore piano di occupazione,  che comprende sia la striscia di Gaza che la Cisgiordania[12], manifestano, univocamente,  un disegno volto alla distruzione del gruppo sociale palestinese. Dunque, non si tratta solo di una contesa per il controllo o la normalizzazione  di un territorio. E’, più propriamente, un genocidio, nelle plurime forme previste dall’art. II della Convenzione di Ginevra e dell’art. 6 dello Statuto della C.P.I.

Del resto, i massimi esperti a livello internazionale, docenti di Diritto, storici, studiosi, osservatori politici, giornalisti, fra cui anche molti e ebrei ed israeliani, riferiscono che quel che sta accadendo a Gaza ha tutti i tratti del Genocidio.

Amos Goldberg, professore di Storia dell’Olocausto presso il Dipartimento di Storia Ebraica e Studi Contemporanei dell’Università Ebraica di Gerusalemme, scrive che “Ciò che sta accadendo a Gaza è un genocidio perché livello e ritmo di uccisioni indiscriminate, distruzione, espulsioni di massa, sfollamenti, carestia, esecuzioni, cancellazione delle istituzioni culturali e religiose, disumanizzazione generalizzata dei palestinesi creano un quadro complessivo di genocidio, di un deliberato e consapevole annientamento dell’esistenza palestinese a Gaza[13].

Raz Segal, professore associato di studi sull’Olocausto e il genocidio presso l’Università di Stockton, dove dirige il Master in Studi sull’Olocausto e il Genocidio, già il 13 ottobre 2023 pubblicava il seguente articolo: “A Textbook Case of Genocide: Israel has been explicit about what it’s carrying out in Gaza. Why isn’t the world listening?”(Jewish Currents)[14], nel quale, a distanza di sei giorni dal 7 ottobre, coglie evidenti i segni di un genocidio, raccordandolo agli eventi che precedettero il 7 ottobre:  La campagna israeliana per sfollare gli abitanti di Gaza – e potenzialmente espellerli del tutto in Egitto – è l’ennesimo capitolo della Nakba, in cui circa 750.000 palestinesi furono cacciati dalle loro case durante la guerra del 1948 che portò alla creazione dello Stato di Israele. Ma l’attacco a Gaza può anche essere interpretato in altri termini: come un caso da manuale di genocidio che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi. Lo dico da studioso di genocidio, che ha trascorso molti anni a scrivere sulla violenza di massa israeliana contro i palestinesi. Ho scritto del colonialismo di insediamento e della supremazia ebraica in Israele, della distorsione dell’Olocausto per promuovere l’industria bellica israeliana, dell’uso delle accuse di antisemitismo come arma per giustificare la violenza israeliana contro i palestinesi e del regime razzista dell’apartheid israeliano. Ora, dopo l’attacco di Hamas di sabato e l’omicidio di massa di oltre 1.000 civili israeliani, sta accadendo il peggio del peggio. Ed ancora: Con il suo attacco omicida a Gaza, Israele ha proclamato a gran voce questo intento. Il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant lo ha dichiarato in termini inequivocabili il 9 ottobre: ​​”Stiamo imponendo un assedio completo a Gaza. Niente elettricità, niente cibo, niente acqua, niente carburante. Tutto è chiuso. Stiamo combattendo contro animali umani e agiremo di conseguenza”.

La stessa cosa dicono le massime organizzazioni umanitarie.

 “Medici senza Frontiere” denuncia che[15]Quello a cui stiamo assistendo è inconcepibile: un’intera popolazione viene deliberatamente privata di cibo e acqua. Le forze israeliane commettono quotidianamente massacri mentre le persone provano ad accaparrarsi brandelli di cibo nei siti di distribuzione. Ogni briciolo di umanità a Gaza è stato spazzato via dal genocidio in corso”.

“Phisicians for Human Rigth”[16] scrive che Questa non è una crisi temporanea. È una strategia per eliminare le condizioni necessarie alla vita. Anche se Israele interrompesse l’offensiva oggi, la distruzione che ha inflitto garantisce che le morti evitabili – per fame, infezioni e malattie croniche – continueranno per anni. Non si tratta di danni collaterali. Non è un effetto collaterale della guerra. È la creazione sistematica di condizioni invivibili. È la negazione della sopravvivenza. È un genocidio. 

Il mondo indipendente, nelle sue più alte espressioni scientifiche, storiche, associative, sembra dunque aver tolto ogni scudo al pregiudizio negazionista e messo in testa i diritti umanitari di un intero popolo che sta patendo una prova atroce e dalle conseguenze indicibili.  La parola finale spetterà ai Tribunali internazionali, ma il Tribunale della storia ha già decretato: è genocidio.

[1] Treccani, Diritto online,  “Genocidio – dir.int – Andrea Caligiuri, 2019

[2] Accordo di Londra 8.8.1948, Art. 6 punto c) dello Statuto Allegato.

[3] Corte internazionale di giustizia, parere consultivo del 28.5.1951

[4] TPIY, Caso No. IT-95-10-T, § 71, 14.12.1999

[5]  UN Doc. A/RES/37/123, D, 16.12.1982

[6] Statuto  della Corte Penale Internazionale, Roma,  17.7.1998, art. 1

[7] Sul punto, si veda, Corte internazionale di giustizia, Mandato di arresto dell’11 aprile 2000 (Rep. Dem. del Congo v. Belgio), sentenza del 14.2.2002, § 61.

 

[8] Caligiuri A., L’obbligo aut dedere aut judicare nel diritto internazionale, Milano, 2012, 79-81 e 242-248

[9] Caligiuri, A., Il sistema di prevenzione del genocidio e degli altri crimini internazionali nella Regione dei Grandi Laghi, in Candiotto, L.-Zagato, L., a cura di, Il Genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo, Torino, 2018, 157 ss.

[10] Ansa.it

[11] La Repubblica, Francesca Caferri, 1 agosto 2025

[12] Vatican News, ‘Israele approva il piano per dividere la Cisgiordania”,Stefano Leszczynski – Città del Vaticano, 20.08.2025; ISPI, 8.8.2025, “Gaza, l’occupazione annunciata ed il silenzio dell’Europa.

[13]  Amos Goldberg, ‘Si, è genocidio’, Odissea, 29.11.2024

[14] Raz Segal, 13 ottobre 2023, “A Textbook Case of Genocide: Israel has been explicit about what it’s carrying out in Gaza. Why isn’t the world listening?”, Jewish Currents

[15] “Medici senza Frontiere”, Amande Bazerolle, Responsabile Emergenze MSF in Gaza, 25.7.2025

[16] “Phisicians for Human Rigth”, A health analysis of the gaza genocide”, Luglio 2025.

 

Tag: , , , , , ,

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *