FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIA. VINCOLO DI INEDIFICABILITA’
(T.A.R., Calabria, Reggio Calabria, sez. I, Sentenza 10 luglio 2024, n. 465)
L’art. 49, comma primo, del D.P.R. n. 753 dell’11 luglio 1980 prevede che “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”.
Nella fascia di rispetto, pertanto, si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 1 agosto 2023, n. 809).
Ed infatti, ai sensi del successivo art. 60 dello stesso D.P.R., “Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”.
Sul punto, la giurisprudenza (v. tra le più recenti, Tar Catania, sez. II, sentenza n. 3316 del 9 novembre 2023) ha osservato che il cit. art. 60 va interpretato nel senso che in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’Amministrazione non è affatto obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facoltizzata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa; ed invero, l’autorizzazione a costruire in deroga alle distanze ai sensi del cit. art. 60 non costituisce un obbligo per il gestore dell’infrastruttura ma è un’ipotesi del tutto eccezionale, in quanto gli interessi di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di incolumità delle persone hanno rilevanza prioritaria rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio.
Rete Ferroviaria Italiana è tenuta pertanto a svolgere una puntuale istruttoria rispetto alle istanze di deroga alla fascia di rispetto, prendendo in considerazione gli elementi indicati dalla norma ed adottando una motivata decisione finale; si tratta di valutazioni tecnico discrezionali inerenti la sicurezza pubblica dell’esercizio ferroviario e quindi come tali insindacabili sotto il profilo del merito delle scelte operate dall’amministrazione; Rete Ferroviaria Italiana è infatti chiamata a svolgere un apprezzamento tecnico circa la sussistenza delle condizioni tipizzate per la concessione della deroga (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 9 gennaio 2023, n. 19).