La deontologia prima di tutto

592 views 12:15 pm 0 Comments Luglio 31, 2024

Il 14 giugno scorso, nell’ambito di una serie di incontri programmati in occasione dei 10 anni dalla sua istituzione,  ha fatto tappa nella sala della biblioteca del CoA di Vibo Valentia il Consiglio Distrettuale di disciplina di Catanzaro.

 

 Alla presenza del Consiglio Distrettuale quasi al completo, il moderatore nonché segretario del C.D. stesso Antonio Pasqua ha introdotto i lavori, soffermandosi sul concetto di indipendenza dell’avvocato, intesa sia come distanza da interessi che non siano quelli esclusivi dell’assistito, sia come requisito relazionale nei confronti dell’assistito stesso, con il quale il professionista non deve immedesimarsi in alcun caso né farsi coinvolgere emotivamente nelle sue vicende (“in altre parole, tenere la giusta distanza”, ha ricordato Pasqua). 

Il moderatore ha poi illustrato alcuni casi pervenuti al C.D., in materia di conflitto di interessi e di divulgazione illecita di segreto professionale. 

Dopo di lui, è stata la volta della Presidente del C.D. Francesca Attinà, che nel presentare l’organismo ha toccato gli aspetti generali dell’etica dell’avvocato, “un pilastro fondamentale che sostiene non solo la professione ma anche il tessuto sociale in cui essa opera. Essa rappresenta l’insieme dei principi e dei valori che ogni avvocato deve interiorizzare e praticare, come la lealtà, l’integrità e la responsabilità verso il cliente e la società. Questo incontro – ha spiegato- sarà un’opportunità per i professionisti del diritto di esaminare le sfide e i progressi compiuti nell’ambito della disciplina etica, nonché di discutere le prospettive future per continuare a garantire la fiducia pubblica nella giustizia e nella professione legale”.

a seguire, le relazioni dei membri vibonesi del C.D. , primo fra questi Pasquale Pacienza che ha trattato un caso pratico relativo all’art. 68 IV co. del CDF (L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi).

Maria Teresa Gaudente,  Vicepresidente della II° Sezione di disciplina, ha relazionato sull’equo compenso. “Un risultato, lungamente atteso dalla classe forense, che è la legge n.49 /2023 in vigore dal 20 maggio 2023.Tale norma viene in considerazione per quel che ci interessa, perché introduce  nel c.d. un nuovo articolo, l’art. 25 bis . La legge  49/2023 va affermando principi già previsti nel nostro ordinamento costituzionale  in materia di lavoro sancendo all’art.1, ‘la proporzionalità tra la qualità e la quantità del lavoro svolto  al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale, nonchè conforme ai compensi previsti  dal D.M. Giustizia emanato ai sensi dell’art. 13 comma 6, della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). Sebbene  apparentemente scontato, tale dettato normativo si è reso necessario per il progressivo svilimento della professione forense e delle conseguenti prestazioni rese nei confronti di grandi gruppi assicurativi, bancari e della P.A., valutate sempre più al ribasso in termini economici e consideratate in un ottica di prestazione più simile alla catena di montaggio che allo svolgimento di una delle più alte professioni intellettuali qual è quella degli Avvocati .La riprova è data dall’ambito applicativo della norma, previsto dal successivo art. 2  legge n. 49/2023, che prevede lo svolgimento di attività professionale, anche in forma societaria, a favore di Imprese bancarie ed assicurative, nonchè delle loro società controllate delle loro mandatarie e delle imprese che l’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di cinquanta dipendenti o hanno avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro; p.a.  e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Con esclusione delle prestazione rese dai professionisti alle società di cartolarizzazione e degli agenti di riscossione. Con la precisazione che in , quest’ultimo caso i compensi devono essere adeguati.

L’art. 3 prevede infine la nullità delle clausole contrattuali poste in dispregio di tale equità e proporzionalità e che non tengano conto dei costi sostenuti dal professionista.La stessa nullità sanziona le convenzioni professionali che prevedano modifiche unilaterali da parte del cliente; mancata sottoscrizione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; possibilità per il cliente di chiedere prestazioni aggiuntive; termini di pagamento superiori a sessanta giorni; rinuncia al rimborso delle spese o anticipazione delle stesse a carico del professionista; L’avvocato ha quindi la possibilità di rivolgersi al Tribunale per ottenere la rideterminazione degli onorari in caso di compenso non equo, con la possibilità per il professionista di ottenere dal Giudice anche la liquidazione di un indennizzo. L’aspetto che ci interessa è disciplinato dall’art. 5 della normativa che prevede  che ‘Gli Ordini ed i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali..’Si comprende bene l’importanza di una simile disposizione sanzionatoria. Per un verso l’avvocato viene tutelato rispetto al contraente forte, in quanto la legge stessa prevede l’obbligo che il professionista si attenga alle disposizioni di equità e proporzionalità del compenso, riequilibrando in tal modo la posizione tra parti. Per l’altro verso, si vuole scoraggiare una possibile concorrenza sleale di chi , pur di avere il lavoro è disponibile ad accettare condizioni al ribasso con ulteriore svilimento della dignità professionale. In ottemperanza a quanto suesposto – ha ricordato l’avv. Gaudente– si deve leggere l’introduzione, all’interno del Cdf, dell’art. 25  bis[1]A rafforzare la valenza del dettato normativo di tutela del professionista , vengono in soccorso le recenti sentenze del TAR Veneto (n.632/2024 ) e TAR Lazio- sede Roma (n.8580/2024) , che hanno escluso la mancanza di coordinamento tra la legge n.49/2023 ed il codice dei contratti , riconoscendo al combinato disposto degli artt. 1,2,3 della legge, la possibilità di integrare un ipotesi di norma imperativa. Incorre pertanto in violazione disciplinare, punibile a seconda dei casi , con la censura o con l’avvertimento l’avvocato che non ottempera al dettato non solo normativo ma altresi deontologico”.

Ultima relazione quella di Angela Pezzimenti, relativa al  ruolo dell’avvocato tra doveri deontologici e responsabilità sociale,“inteso come funzione di rilievo pubblicistico che l’avvocato riveste. Egli, infatti, non si rapporta solo con il cliente, con il quale instaura un rapporto di assistenza, difesa e fiducia, ma è tenuto nello svolgimento delle sue funzioni al rispetto di un etica professionale ben delineata da precetti morali e codici etici oltre che deontologici, permeata da una responsabilità verso gli altri per la tutela dei diritti umani e fondamentali. Funzione sociale più volte riconosciuta dalla Corte di Cassazione in ultimo con la sentenza a SSUU n. 2074/2024 che riprende la n. 36507 /2022. Dunque l’avvocato svolge il proprio ruolo nel rispetto della morale comune e in perfetta osservanza dei codici etici che contraddistinguono una professione intellettuale libera ed autonoma, consapevole del fatto che il suo lavoro è importante anche per la società, per la tutela dei diritti delle persone e segnatamente dei soggetti deboli. Egli non si limita a soddisfare le richieste del cliente, ma, in funzione della responsabilità sociale deve essere  in grado di resistere alle sue pressioni nel caso in queste non siano compatibili con quanto gli riconosce la legge, quasi una funzione di cuscinetto tra le pretese illegittime dei suoi clienti e gli interessi sociali. La professione di avvocato – ha continuato– è permeata da doveri che travalicano dunque gli interessi coinvolti nel rapporto che lo lega all’assistito, che gli impongono di valutare le conseguenze del suo agire nei confronti di soggetti terzi e più in generale della società. Ciò emerge anche dal contenuto della formula pronunciata dal neo avvocato davanti al Consigli dell’ordine, in cui si impegna solennemente a osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia e a tutela dell’assistito, stante appunto la funzione sociale che l’ordinamento attribuisce alla professione forense.Per fare ciò nel migliore dei modi il codice deontologico non deve assolutamente essere lasciato sulla libreria a essere depositario di polvere ma deve diventare una sorta di Bibbia del Giurista, le linee guida da seguire per svolgere la professione nel migliore dei modi facendo sempre riferimento alle prescrizioni etiche. Dunque l’avvocato svolge la sua professione stretto in una duplice incombenza, in apparente contrasto: da un lato è al servizio del cliente e ciò comporta un inevitabile elemento di parzialità che lo porta a privilegiare gli interessi del proprio assistito e dall’altro la funzione sociale che svolge lo porta ad agire attraverso la ricerca di una verità intrisa di diritti e moralità”.

Angela Pezzimenti ha ricordato  la definizione Ciceroniana di avvocato,  attraverso una definizione attribuita a Catone ma che è stata ripresa appunto da Cicerone  (‘Vir bonus dicendi peritus‘) che descrive perfettamente quello che dovrebbe essere un avvocato: “La figura affiancando alla professionalità del dicendi peritus (l’oratore, l’esperto nell’arte della parola) le alte qualità morali del vir bonus (della persona dall’alta moralità e dall’etica irreprensibile). Il principale dovere e la maggiore responsabilità della professione forense è proprio quello di difendere il proprio ruolo dalle facili tentazioni che lo porterebbero verso il decadimento e lo svilimento con il rischio di mettere in crisi l’intero servizio giustizia. Naturalmente, nello svolgimento della sua attività l’avvocato deve riferirsi oltre che ai principi e ai valori dell’etica comune, ad altri e più specifici doveri che sono richiamati dall’ordinamento della professione legale, dal codice deontologico di categoria e previsti dall’art 88 del cpc (‘Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità’). Dunque, valori quali indipendenza, lealtà, probità e competenza devono necessariamente far parte del comportamento etico del professionista. In particolare, Al dovere di lealtà e probità devono ispirarsi tutti i comportamenti dell’avvocato da quelli minimi di galateo a quelli più alti di onorabilità della condotta. La lealtà comporta il rispetto profondo e non solo la tolleranza di tutti i soggetti coinvolti nel sistema giustizia, persone e istituzioni. L’avvocato, da buon cittadino e da buon professionista deve agire in ossequio al dovere di lealtà e fedeltà al cliente, ma senza infrangere i doveri di solidarietà sociale e del rispetto dei diritti altrui e della collettività. La competenza si basa sulla preparazione dell’avvocato, la quale dovrebbe passare necessariamente da una seria e rigorosa selezione degli aspiranti alla professione. Da questo punto di vista , come è noto, nel nostro paese l’esame di stato per l’accesso alla carriera forense (anche prima della normativa di emergenza applicata in seguito alle restrizioni pandemiche) presenta gravi problemi sia organizzativi sia strutturali dimostrandosi almeno sino ad oggi uno strumento di selezione vetusto ed inefficace. La modifica, ad esempio, introdotta dalla legge 180 del 2003 adottando il metodo di correzione in altro distretto secondo abbinamenti prestabiliti ha cambiato di poco il trend negativo che necessariamente corrisponde ad un abbassamento del livello di preparazione anche per il fatto non poco rilevante della disomogeneità delle valutazioni. Saranno poi il tempo, la preparazione, la serietà, la lealtà e la correttezza del professionista, a compierne la naturale selezione.

Le conclusioni hanno riguardato la situazione attuale della classe forense: “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una violentissima crisi economica anche con riferimento alla recente pandemia che ha non poco penalizzato la libera professione, soprattutto in ambito legale. Ciò ha spinto diversi colleghi ad emigrare verso professioni o impieghi più sicuri e a riporre nell’armadio la toga.In una condizione nella quale non è garantita neppure la sopravvivenza, le regole deontologiche rischiano di esser violate a volte per scelta a volte per esasperazione e necessità. Di anno in anno aumenta il numero degli avvocati che ignorano il concetto nobile della loro arte e per i quali il cliente rappresenta soltanto, come qualcuno dice, una rara selvaggina. Peraltro questi atteggiamenti rischiano di minare la già instabile coesione all’interno della categoria professionale. Alla classe professionale forense manca infatti una solidarietà di categoria e di colleganza proprio in conseguenza del fatto  che il contesto della professione legale è profondamente condizionato dal continuo ripetersi di una serie di gare ad eliminazione diretta. Avvocati, come diceva Calamandrei, i quali nella dura necessità di scegliere tra l’onore della professione e il guadagno, non di rado si trovano costretti a dimenticarsi del primo. L’auspicio è che i dignitosi sentimenti che hanno da sempre (dalla scuola dei Bologna con Irnerio e i Glossatori ) accompagnato la nobiltà della nostra arte, dopo un periodo di incertezza, possano essere riscoperti e far ritornare alla professione quel lustro dal sapore nobile che la rendeva solenne e rispettata da tutti”.

Hanno portato il saluti dell’OdA di Vibo Valentia ai convegnisti il Presidente Francesco De Luca, il Direttore della Scuola Forense Antonello Fuscà e la Presidente del Comitato pari opportunità Giusi Fanelli.  

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[1] (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso), adottato con delibera n.275 del 23 febbraio 2024  e pubblicata con G.U. del  successivo 3 maggio (‘1.L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti; 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento’). 

 

 

 

 

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