Autonomia differenziata ed unità della Nazione: un matrimonio difficile

606 views 3:36 pm 0 Comments Luglio 23, 2024

 

Domenico Sorace*

Il nodo dell’Autonomia differenziata sta diventando il vero centro del dibattito politico e sociale nel nostro Paese. Un nodo che preoccupa, soprattutto, i territori più fragili e che, secondo non pochi osservatori, pone a rischio l’unità effettiva della Nazione.

 Il tutto nasce da tre proposte pervenute dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e dalla circostanza che, con legge 26 giugno 2024 n. 86, il Parlamento ha approvato il dispositivo di attuazione dell’art. 116 comma 3 della Costituzione, destinato a conferire alle Regioni che ne facciano richiesta forme speciali di autonomia.

Si proverà, in questa sede, a fare un punto esclusivamente giuridico della questione, ponendo sullo sfondo a necessaria coerenza istituzionale e costituzionale dell’intervento.

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Per intendere la portata della questione serve ricostruire i passi che hanno condotto a tale stadio.

Con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 è stata approvata una riforma che, nell’intesa di depotenziare il centralismo statuale disegnato dai Costituenti del 1948, ha riordinato l’intero titolo V della Costituzione e, cioè, il sistema di riparto dei poteri tra Stato e Regioni. In particolare, sono state rinforzate le prerogative di queste ultime, sia sul versante legislativo che su quello gestionale, nel contempo riducendo l’area delle funzioni spettanti allo Stato. Segno di quanto sopra è il novellato art. 117, il cui comma 4, ribaltando il principio di residualità prima incentrato sullo Stato, ha stabilito che Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione riservata dello Stato. Un cambio di visione radicale, che ha trovato espressione nella recisione di molte delle potestà esclusive assegnate allo Stato centrale (art. 117 comma 2) e nell’estensione della potestà legislativa concorrente delle Regioni, allargata a molte materie di estrema rilevanza: sicurezza nel lavoro, rapporti internazionali delle regioni, commercio con l’estero, tutela e sicurezza nel lavoro, istruzione, tutela della salute, ricerca scientifica, protezione civile, porti ed aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario, casse di risparmio, previdenza previdenziale e complementare, etc. (art. 117 comma 3). Tutto questo mentre il Costituente del 2001 faceva scomparire un elemento di salvaguardia, la necessaria coesione della legislazione regionale “con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni”, presente nel vecchio testo.

Tale dilatazione della platea delle materie di competenza regionale ha avuto un corrispettivo nell’entità delle risorse occorrenti. Il nuovo art. 119 Cost. ha, infatti, previsto che I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa” (comma 1) e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. (comma 2). Inevitabili le conseguenze: lievitazione dei livelli di tassazione globale, dispiegamento diseguale delle risorse, in favore delle regioni economicamente più forti; incremento dell’indebitamento complessivo del Sistema-Paese. In definitiva, la forbice tra le varie Regioni, piuttosto che sanarsi, è andata espandendosi, nonostante le norme perequative contenute nell’art. 119 comma 3, previste “per i territori  con minore capacità fiscale per abitante”. Ciò grazie anche ad un trucco contabile, la c.d. spesa storica, espressione elegante dietro la quale si consumano gravissime discriminazioni ai danni dei territori più fragili.

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Tuttavia, la riforma del Titolo V non si è fermata qui. Essa ha contemplato un elemento ancora più insidioso per l’unità Nazionale. Ha infatti previsto, con l’art. 116 comma 3,  che Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Una norma capace, se letta in controluce, di erodere ulteriormente le prerogative dello Stato, con riferimento: 1) a materie di sua competenza legislativa esclusiva (art. 117 secondo comma), enumerate alle lettere l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), ancorchè limitatamente dall’organizzazione della giustizia di pace; n) (norme generali sull’istruzione) ed s) (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali); 2) a tutte le materie destinate a legislazione concorrente (art. 117 comma 3), come sopra succintamente elencate.

Il senso di tale disposizione corrisponderebbe, secondo i riformatori del 2001, alla necessità di valorizzare maggiormente i territori, accentuandone l’autosufficienza, la capacità di autodeterminazione e soprattutto, la specificità identitaria. Si tratta, in realtà, di un colpo ben assestato all’Unità della Nazione prefigurata dall’art. 5 della Costituzione, peraltro mai realmente conseguita, né dopo il 17.3.1861, giorno della proclamazione del Regno d’Italia, né dopo il 27.12.1947, giorno della approvazione della nuova Carta Costituzionale.

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Le richieste di maggiore autonomia si innestano in questo solco concettuale e sono riferite, sostanzialmente, a tutte le materie potenzialmente contendibili ex art. 116 comma 3 della Costituzione. Ne è seguito l’avvio di un percorso attuativo, che ha avuto espressione, prima,  nel disegno di legge 8.11.2022 recante Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzione, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 23.1.2024, poi nella legge 26 giugno  2024 n. 86, che ne ha fatta definitiva approvazione.

In definitiva, con la l. 86/2024, la c.d. autonomia differenziata è divenuta una realtà giuridica attiva del Sistema-Paese e con essa occorrerà fare i conti.

Trattasi di una norma a funzione complessa, per un verso direttamente attuativa dell’art. 116/3 della Costituzione, per altro verso costituente legge delega per le successive attività spettanti al Governo.

In premessa, in maniera formalmente corretta, il d.d.l. ha stabilito (art. 1) che condizione imprescindibile perché sia dato esito alle domande avanzate dalle Regioni è la fissazione dei LEP (Livelli essenziali delle prestazioni), in armonia a quanto prescrive l’art. 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, che ne attribuisce la competenza esclusiva ad una legge dello Stato. Ha così previsto, all’art. 2 comma 1, che ogni “Intesa” con le regioni interessate va fatta precedere dalla definizione dei LEP, da adottarsi nel termine di 24 mesi, con appositi decreti legislativi dal Governo, sulla base dei principi e criteri  direttivi di cui  all’art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29. Dicembre 2022 n. 192.

Qui un primo dubbio. La sensazione è che, dopo 23 anni di silenzio, il Governo abbia voluto fare in fretta, pretendendo di fare in 24 mesi ciò che non si era voluto o saputo fare nei due decenni decorsi dall’approvazione dell’art. 117 comma2 lett. m). Tale dubbio pare suffragato dai plurimi meccanismi di accelerazione assicurati al testo.

Una prima volta, con l’art. 3 comma 2, in cui è possibile leggere che “gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi  alle Camere per  l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e  per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione”. Un termine palesemente insufficiente, considerata l’enorme quantità di dati funzionali, finanziari, prestazionali da prendere in esame, ovviato tuttavia con una disposizione semplificativa, quella per cui, decorso inutilmente il termine, “il decreto legislativo può essere comunque adottato”. In altri termini, la norma autorizza il Governo a saltare, decorsi 45 giorni, il passaggio parlamentare consultivo, ancorchè un istante prima prescritto come obbligatorio. Ciò in spregio alle prerogative del Parlamento ed alla circostanza che, trattandosi di parere parlamentare, lo stesso debba necessariamente essere considerato come vincolante o parzialmente vincolante.

Una seconda volta, con l’art. 3 comma 2, laddove si prevede, a proposito delle osservazioni del Governo circa il parere delle Commissioni competenti, che, ove queste ultime non si pronuncino nel termine di “venti giorni dall’assegnazione…il decreto legislativo può essere comunque emanato”.

Una terza volta, con l’art. 3 comma 7, in cui si prescrive che “Sugli schemi di decreto è acquisito  il parere della Conferenza Unificata, da rendere entro venti giorni”, con la precisazione tuttavia  che, decorsi detti termini, “gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per profili finanziari”.

Una quarta volta, con lo stesso art. 3 comma 7, in cui si prescrive che, nell’ipotesi in cui le Commissioni Parlamentari competenti non dovessero rendere il parere loro richiesto “nel termine di trenta giorni”, i decreti potranno comunque “essere adottati”.

In definitiva, grazie ad un modello nè appropriato nè coerente, il Governo potrà giungere  all’adozione dei LEP senza: a) il parere delle Commissioni Permanenti per materia e per i profili finanziari (art. 3 comma 2); b) il parere di dette Commissioni  riguardo alle osservazioni del Governo (art. 3 comma 2); c) il parere della Conferenza Unificata sugli schemi di decreto legislativo  (art. 3 comma 7);  d)  il parere delle Commissioni competenti per materia  e per i profili finanziari sugli schemi di decreto (art. 3 comma 7).  

C’è da credere, considerando i ritardi strutturali che avvincono il nostro Paese e la complessità della materia, che tutti i termini verranno puntualmente mancati e che, pertanto, si arriverà alla definizione dei LEP senza i necessari pareri di Commissioni e Conferenze Parlamentari. Uno svuotamento insidioso e  grave delle prerogative del Parlamento,  che solleva  severi dubbi di incostituzionalità e configura un autentico conflitto di attribuzioni.

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Tuttavia, il meccanismo di indebita accelerazione non riguarda solo il momento di approvazione dei LEP. Esso riguarda, anche, quello di formazione ed approvazione delle “Intese” con le Regioni. Ne fa testimonianza l’art. 2 comma 4 del testo approvato dal Senato, in cui è precisato che “Lo schema di intesa preliminare …è immediatamente trasmesso alla Conferenza Unificata…per l’espressione del parere, da rendere nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione”.  Ebbene,  in nome del medesimo principio, la norma proclama la rinunciabilità di detto parere e stabilisce  che “Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza Unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare  è immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta Regionale. In altri termini, grazie al predetto meccanismo acceleratorio, lo schema di Intesa Preliminare potrebbe giungere alle Camere senza il previo parere della Conferenza Unificata, proclamato come obbligatorio dalla stessa norma e, per l’effetto, vincolante o parzialmente vincolante.

Ma v’è di più. Lo schema preliminare di “Intesa” potrà divenire definitivo non solo in assenza del parere della Conferenza Unificata, ma anche degli “atti di indirizzo” del Parlamento di cui al richiamato art. 2 comma 4. Infatti, il successivo comma 5, dopo aver asserito che “il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali  e le autonomie, valutato il parere della conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4… predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario”, prevede che tale attività possa darsi comunque decorso il termine di novanta giorni” dato al Parlamento.  In definitiva, per decorrenza dei termini, sarà possibile prescindere, nella fase conclusiva dell’Intesa, così dal parere della Conferenza Unificata come agli atti di indirizzo del Parlamento. Ciò ancorchè la stessa norma avesse, per un  verso,  imposto di valutare il parere della Conferenza Unificata e, per altro verso, di fondare l’approvazione dello schema definitivo  “sulla base” degli atti di indirizzo del Parlamento.

 Peraltro, considerato che il Presidente del Consiglio o il Ministro competente è chiamato ad approvare lo schema definitivo valutato il parere della Conferenza Unificata e sulla base degli atti di indirizzo  delle Camere (art. 2 comma 5), non si vede come possa darsi tale adempimento in mancanza dei suoi presupposti. Il dato è maggiormente saliente, considerata la fonte dei due pareri che, provenendo dal Parlamento, assumono veste per un verso obbligatoria, per altro verso vincolante o, a tutto concedere, parzialmente vincolante.

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E tuttavia, si pongono altre questioni, sul piano della coerenza istituzionale.

La prima. Un atto di così enorme gravità non viene affidato al Governo, nella sua dimensione collegiale, ma ad un organo monocratico, facoltativamente individuato nel Presidente del Consiglio o nel Ministro per gli affari regionali e le autonomie (art. 2 comma 5). E’ costituzionalmente legittimo tutto questo? La lettura ragionata del nostro sistema istituzionale non lascia scampo ed induce a ritenere che tale opzione sia del tutto inappropriata. Si ricorda che trattasi di disposizioni attuative di una norma costituzionale, ricadenti dunque su un momento decisivo per le sorti presenti e future del Paese.  In questo quadro, pensare di affidare ad un organo monocratico, addirittura ad un semplice ministro, lo schema di Intesa definitivo appare, francamente, una forzatura costituzionalmente non sostenibile.

La seconda. Essa riguarda, ancora, le prerogative del Parlamento. Dispone l’art. 2 comma 6 che Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l’esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Dunque, il Parlamento non viene investito nella pienezza delle sue funzioni, ma semplicemente per ratificare, mediante “approvazione”, l’Intesa approvata dall’Esecutivo e concordata con le Regioni. Un dato non solo contrastante con la disciplina costituzionale, che impone un intervento parlamentare pieno ed a maggioranza assoluta, ma anche profondamente umiliante per la sovranità e l’autodichìa del Parlamento.

La terza. E’ costituzionalmente legittimo che una legge ordinaria possa imporre al Parlamento come e cosa debba fare, riducendolo a funzioni quasi notarili, sia nella fase di espressione del parere (esautorazione dell’Aula e preposizione della sola Conferenza Unificata e delle Commissioni competenti per materia), sia in quella di approvazione definitiva, risolta a mera “approvazione dell’Intesa”? Dove è finita indipendenza delle Camere, fondamento della nostra democrazia? Può una legge ordinaria travolgerne i Regolamenti, unica ed indefettibile fonte di funzionamento delle stesse? Tutto questo, si aggiunge, in spregio anche dell’art. 116 comma 3 che, ripudiando il principio della mera “approvazione”, pretende che La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Ma v’è di più: cosa accade se, nel termine di quarantacinque giorni, una volta approvato dalla Regione interessata, il Consiglio dei Ministri non approvi l’Intesa definitiva ed il disegno di legge di approvazione dello stesso (art.  2 commi 5 e 6)? Trattasi di termine perentorio o ordinatorio? Il silenzio del Consiglio dei Ministri va inteso, tecnicamente, come rifiuto, con conseguente arresto dell’intero iter? La gestione dei termini, osservata nelle disposizioni precedenti, non lascerebbe dubbio circa la sua perentorietà. Insomma, sulla questione andrebbe fatta luce.

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Tuttavia, la legge  26 giugno 2024 n. 86 merita una lettura più ragionata, sul piano delle ricadute sul Sistema-Paese e della tecnica redazionale.

Il d.d.l. precisa, all’art. 2 comma 2, che L’atto o gli atti d’iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni, senza fissazione, dunque, di alcun limite quantitativo o qualitativo. La platea delle materie contendibili, dunque, è assoluta e riguarda così quelle di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett.l., n. ed s.) individuate dall’art. 116 comma 3, come quelle a legislazione concorrente (art. 117 comma 3). Né è previsto un approccio per transizioni successive, in modo da favorire l’assestamento e la verifica degli equilibri istituzionali incisi.

Ebbene, questo metodo non appare coerente al principio di salvaguardia dell’Unità Nazionale (art. 5 ed art. 117 Cost.) e, soprattutto, impone effetti istituzionali e di assetto da cui, nonostante  le liturgiche previsioni di monitoraggio (art.8) e durata (art. 7), non sarebbe possibile tornare indietro. Ciò che rende meramente declamatorie le mozioni unitarie contenute nell’art. 1 della legge, secondo cui la norma è finalizzata a custodire l’unità nazionale ed a rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento All’insularità, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia …

La norma, in altri termini, ad evitare scosse alla tenuta del Sistema-Paese,  avrebbe dovuto prevedere un criterio di gradualità ed imporre che le forme speciali di autonomia non possano mai essere totalizzanti, ma avere un andamento progressivo, in modo da consentire il monitoraggio degli impatti, sia verso lo Stato Centrale, sia verso le Regioni interessate, sia verso le altre Regioni, in un’ottica di necessaria coesione nazionale e solidale.

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Sarebbe abbastanza per dubitare della coerenza del testo licenziato dal Senato.

Purtroppo, c’è dell’altro. A dettagliare che trattasi di una riforma non solidale, ma spinta da fattori territoriali e differenziali, è precisato che i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), premessa imprescindibile per dar luogo al trasferimento di funzioni (art. 3 comma 1), se non pervenuti entro ventiquattro mesi, potranno sic et simpliciter essere omessi. L’art. 3 comma 9 sul punto precisa che “Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l’art. 1 commi da 791 a 801 bis, della legge 29 dicembre 2022 n. 197”. Ed ancora (art. 3 comma 10): “E’ fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell’art. 1 commi da 791 a 801 bis  della legge 29 dicembre  2022 n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo”.

 Le norme richiamate erano contenute nella legge di bilancio 2023 e prevedevano la definizione dei LEP e dei fabbisogni standard nel termine di 24 mesi. Ebbene, ad oggi, non si ha notizia di tale realizzazione, con la conseguenza che continua a trovare applicazione il principio – altamente  discriminatorio, diseguale ed avulso da ogni pretesa di coesione nazionale – della c.d. spesa storica. Senza dire che detta modalità risulta altresì collidere con quella dei fabbisogni standard, introdotta dall’art. 1 dlgs 42/2009, chiamata a sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica.  

 Del resto, anche al netto di questo, c’è un ulteriore argomento a rendere insidiosa la l. 86/2024. E’ del tutto evidente che la devoluzione di competenze aggiuntive alle regioni differenziate implica una omologa devoluzione di risorse. Il che comporterà una inevitabile sottrazione dal bilancio dello Stato ed un arricchimento corrispettivo di quello delle Regioni interessate, tra l’altro nel gruppo di testa quanto a produttività reale. In questo quadro, sfuggono i vincoli solidali posti dall’art. 119 Cost., che imporrebbero interventi additivi in favore dei territori più fragili. C’è da chiedersi, con quali risorse? Né è credibile il principio di invarianza fissato dall’art. 9 comma 1 (Dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ). L’obiettivo è smentito dalla serie storica, in cui si è sempre assistito, a fronte di maggiori competenze devolute alle regioni, un incremento più che proporzionale dei costi generali. E’ parimenti smentito dall’art. 5 comma 2, a mente del quale L’intesa di cui all’articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite  attraverso compartecipazioni al gettito  di uno o più tributi   erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto  previsto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione.

Sommando il criterio della spesa storica, con quello dell’aumento esponenziale dei costi di decentramento e quello della compartecipazione ai gettiti erariali, il principio di invarianza appare non più che una elegante petizione di principio, priva di ragionevole sostenibilità.

La verità è che l’autonomia differenziata è un colpo di maglio alla già tremula Unità della Nazione e prospetta un futuro di parcellizzazione, non solo finanziaria ma anche funzionale, ideologica ed addirittura identitaria del Paese, soprattutto in settori strategici come l’istruzione, l’energia, la sanità ed il lavoro. La libertà di scelta del luogo di lavoro, del luogo di cure, l’unità della contrattazione collettiva, l’omogeneità dell’offerta formativa e degli standard di istruzione saranno messi a gravissimo rischio, più di quanto già accade oggi, nel silenzio assordante delle istituzioni.

Del resto, un recentissimo studio dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano[1], basato sugli ultimi dati pubblicati dalla Banca d’Italia, suggerisce profonde cautele sul tema degli impatti dell’autonomia differenziata sul sistema-paese. Questo studio fa emergere che, a legislazione vigente, le economie forti della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna contribuiscono all’avanzo primario del sistema-paese attraverso un contributo fiscale pari, rispettivamente, al 56%, all’11,4%, al 12,4%  del gettito prodotto in quelle regioni. Inoltre, i dati della banca d’Italia fanno emergere che l’economia del Centro-Nord vale il 78% del Pil nazionale, mentre quella del sud vale il 22%. Il che  corrisponde ad un coefficiente di punti 3,5 (78:22= 3,545).  La conseguenza è che, per ogni punto di PIL del Centro-Nord che viene sottratto… si abbatte sul Sud con un moltiplicatore di 3,5. Il che rende economicamente insostenibile la riforma e mette a rischio di severa ed irreversibile povertà, soprattutto in termini di servizi primari, i territori più fragili.

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Per concludere. Credo che il tema vada profondamente ripensato e che qualunque ipotesi di miglioramento del testo, a costituzione invariata, non potrà bastare. Occorrerà, semplicemente, rinunciare all’idea folle di pensare ad una migliore coesione sociale ed economica del Paese attraverso l’esaltazione economica dei territori più forti e l’ulteriore marginalizzazione di quelli più deboli.

Il mio pensiero, in un’ottica costituzionalmente orientata, va in realtà in direzione ostinata e contraria, come direbbe il grande Fabrizio De Andrè. Credo serva al Paese un passo indietro, che porti ad un fermo ripensamento della riforma costituzionale del 2001 e restituisca, certo con la necessaria appropriatezza, una nuova centralità allo Stato, attraverso: a) il recupero di molte delle materie devolute alla competenza legislativa concorrente delle Regioni (es. salute, istruzione, università, ricerca scientifica e tecnologica, lavoro, beni culturali, tutela dell’ambiente, rifiuti, etc.); b) la ricostituzione della primazìa effettiva dell’interesse nazionale, anche nelle materie assegnate alla competenza delle Regioni. Un processo di controriforma costituzionale  rispetto a quella poco costituzionalmente pensata del 2001, di cui avrebbero bisogno tutti i territori, anche quelli apparentemente più  forti.

Serve, inoltre, espungere integralmente l’art. 116 comma 3 della Costituzione, irragionevole in una Nazione dalle dimensioni territoriali non tali da giustificare 20 micro-stati. Quantomeno, servirà emendarlo fermamente, in primis imponendo una più stringente causale differenziale, con decisa riduzione delle materie passibili di concordato, quindi prescrivendo una approvazione finale dell’Intesa con legge costituzionale. Altro che l’esangue ruolo notarile assegnato al Parlamento dalla legge n. 86/2024.

Fuori da tale prospettiva, c’è il rischio di un pericoloso ritorno ai particolarismi del passato, che nulla hanno a che fare con i principi sovrani e supremi evocati dai padri costituenti: l’unità della Nazione, la solidarietà tra territori, la comune identità.

*avvocato, referente del CoA per il progetto Il Foro Vibonese

[1]“Autonomia Differenziata e conti pubblici, qualche simulazione”, 20 luglio 2024, di Rossana Arcano, Alessio capacci, Giampaolo Galli, in Osservatorio Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica Sacro Cuore.

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