LA PAROLA NECESSARIA. ORALITÀ, PERSUASIONE E DIRITTO DI DIFESA NELL’ERA DEL PROCESSO CARTOLARE

8 views 9:44 am 0 Comments Luglio 18, 2026

Il contributo analizza la progressiva compressione dell’oralità nel processo penale italiano, esaminandone la duplice dimensione: quella interna, legata ai poteri direttivi del giudice che possono spingersi fino all’interdizione della parola difensiva, e quella esterna, rappresentata dalla sostituzione del rito orale con modelli cartolari di trattazione. Dopo aver tracciato le radici culturali della crisi dell’eloquenza forense — dalla retorica classica all’impoverimento del linguaggio giuridico contemporaneo — l’articolo ricostruisce il percorso che dall’emergenza pandemica (art. 23-bis d.l. 137/2020) ha condotto alla stabilizzazione del rito scritto come regola ordinaria nel giudizio d’appello, per effetto dell’art. 598-bis c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia. Attraverso l’analisi della giurisprudenza di legittimità — dalle sentenze che legittimano il potere presidenziale di togliere la parola al difensore (Cass. pen., Sez. IV, n. 17681/2024) a quelle che sanzionano con la nullità assoluta la mancata celebrazione dell’udienza orale nonostante la rituale richiesta di parte (Cass. pen., Sez. V, n. 34993/2025) — l’Autore mette in luce la tensione tra efficienza processuale e garanzie difensive. Il saggio si conclude con un appello al superamento della dicotomia oralità-scrittura, nella prospettiva di un’ecologia della parola forense intesa come strumento insostituibile di partecipazione democratica all’amministrazione della giustizia.

 

Abstract

The paper examines the progressive curtailment of orality in Italian criminal proceedings, analysing its twofold dimension: the internal one, concerning the judge’s managerial powers that may extend to silencing defence counsel during closing arguments, and the external one, represented by the replacement of oral hearings with written procedures. After tracing the cultural roots of the crisis of forensic eloquence — from classical rhetoric to the impoverishment of contemporary legal language — the article reconstructs the path that, from the pandemic emergency (Art. 23-bis of Decree-Law No. 137/2020), led to the stabilization of written proceedings as the default rule in appellate trials, following the introduction of Art. 598-bis of the Italian Code of Criminal Procedure by the “Cartabia reform.” Through an analysis of the case law of the Court of Cassation — from rulings that uphold the presiding judge’s power to curtail defence counsel’s argument (Cass. pen., Sec. IV, No. 17681/2024) to those that impose absolute nullity where an oral hearing is denied despite a timely request by the parties (Cass. pen., Sec. V, No. 34993/2025) — the Author highlights the tension between procedural efficiency and defence guarantees. The essay concludes with a call to move beyond the orality-versus-writing dichotomy, advocating for an ecology of forensic speech as an irreplaceable instrument of democratic participation in the administration of justice.

 

*Diego Brancia

SOMMARIO: 1. Premessa: il paradosso della parola negata. – 2. Le radici dell’eloquenza forense: dalla retorica classica alla crisi contemporanea. – 3. La progressiva compressione dell’oralità: fattori sistemici e culturali. – 4. L’emergenza Covid e la sua eredità: dal rito cartolare temporaneo alla stabilizzazione normativa. – 5. La riforma Cartabia e il nuovo art. 598-bis c.p.p.: la trattazione scritta come regola. – 6. Il quadro costituzionale: l’inviolabilità della difesa e il giusto processo. – 7. La giurisprudenza di legittimità: tra efficienza e garanzie. – 8. Oltre la dicotomia oralità-scrittura: per un’ecologia della parola forense.

 

1. Premessa: il paradosso della parola negata

In una delle pagine più lucide della riflessione processualpenalistica recente, Niccolò Tronchin ha descritto il potere del giudice di togliere la parola al difensore durante la discussione finale come una «reviviscenza inquisitoria di un potere perduto»[^1]. L’immagine è potente e coglie un paradosso che attraversa l’intera evoluzione del processo penale italiano: mentre il legislatore del 1988, nel voltare pagina rispetto al modello inquisitorio del codice Rocco, aveva consapevolmente espunto dal sistema la potestà presidenziale di silenziare la difesa – sopprimendo l’art. 470 del codice abrogato che consentiva di togliere la parola all’avvocato prolisso o divagante – la prassi giudiziaria e, in parte, la stessa giurisprudenza di legittimità hanno progressivamente riabilitato forme di compressione dell’oralità difensiva, ora per via interpretativa, ora per via normativa.

Il presente contributo intende analizzare questo fenomeno nella sua duplice dimensione: quella della compressione interna dell’oralità – il potere direttivo del giudice che può giungere fino all’interdizione della parola – e quella della compressione esterna, rappresentata dalla progressiva sostituzione del rito orale con modelli cartolari di trattazione, accelerata dall’emergenza pandemica e poi stabilizzata dalla riforma Cartabia. La tesi che si intende sostenere è che la parola forense – intesa non come esercizio di retorica fine a sé stessa, ma come veicolo insostituibile del diritto di difesa e strumento di persuasione razionale del giudice – conservi una centralità che né le esigenze di efficienza né le innovazioni tecnologiche possono legittimamente obliterare.

2. Le radici dell’eloquenza forense: dalla retorica classica alla crisi contemporanea.

La crisi dell’oratoria forense non è un tema nuovo. Già nel 2017 Gaetano Pecorella ne tracciava un diagnostico impietoso: «oggi chi si avventurasse in questi mondi sarebbe subito interrotto dal giudice che gli ricorderebbe che ci sono ancora molti processi da celebrare e il tempo è poco. Le emozioni stanno scomparendo dalle aule di giustizia per lasciare il posto a un gelido tecnicismo»[^2].

Eppure, l’arte della persuasione attraverso la parola ha radici che affondano nella retorica greca e romana. I retori antichi avevano elaborato un arsenale di tecniche – prima fra tutte l’enargeia o evidentia – capaci di rendere la parola «ancora più forte dell’immagine»[^3]. Quintiliano, nell’Institutio oratoria (8, 3, 61-62), collocava l’enargeia tra gli ornamenti del discorso, definendola come «una grande virtù» consistente nell’esprimere le cose «in modo chiaro e tale da renderle visibili», perché l’orazione non è efficace «se ha forza solo sino alle orecchie e se il giudice crede che ciò su cui deve esprimere il giudizio gli viene narrato, non rappresentato e mostrato agli occhi della mente»[^4].

Il meccanismo psicologico descritto da Quintiliano presuppone però un uditorio capace di concipere imagines, di cooperare attivamente alla costruzione del significato attraverso l’immaginazione. Ed è proprio questo il punto di crisi: l’oratore moderno «è tecnicamente incapace – perché oramai non più formato – all’utilizzo pieno e corretto della parola e della retorica», mentre l’uditorio contemporaneo, «formatosi in un’epoca fortemente condizionata dallo strapotere del visuale e dalla velocità», è sempre meno disposto allo sforzo immaginativo che l’evidentia richiede[^5].

A questa crisi culturale si aggiunge una crisi sistemica. Illustri Autori ne individuavano le cause nella «generale ignoranza retorica che regna tra coloro che studiano diritto nelle università italiane» e nel conseguente impoverimento del linguaggio forense, ridotto a «un gelido tecnicismo» o, peggio, a un gergo arcaico utilizzato «più che altro come segno di appartenenza»[^6]. Il risultato è un circolo vizioso: l’avvocato non sa più persuadere con la parola; il giudice, annoiato o sovraccarico, non è più disposto ad ascoltare; il sistema processuale, congestionato, comprime gli spazi dell’oralità in nome dell’efficienza; la compressione dell’oralità atrofizza ulteriormente le capacità oratorie dei difensori.

3. La progressiva compressione dell’oralità: fattori sistemici e culturali.

Il fenomeno della compressione dell’oralità nel processo penale non è riconducibile a una sola causa. E’ il prodotto di una pluralità di fattori che hanno operato sinergicamente negli ultimi decenni.

In primo luogo, il carico giudiziario e l’allungamento dei tempi processuali hanno eroso il principio di immediatezza, inteso come «quella declinazione dell’oralità che consiste nella diretta percezione da parte del giudice di merito dell’escussione delle fonti di prova dichiarativa»[^7]. Se il giudice che decide non è lo stesso che ha assistito all’escussione orale delle prove, l’oralità perde la sua funzione epistemologica e si riduce a un orpello formale.

In secondo luogo, la stessa struttura del processo accusatorio – paradossalmente – ha contribuito a ridimensionare il ruolo dell’arringa finale. Nel processo inquisitorio del 1930 «la discussione era importante perché era compito dell’avvocato ricostruire i fatti, con le carte dell’istruttoria: non sempre il giudice si era letto il voluminoso fascicolo», sicché «l’arringa era veramente il momento sovrano». Nel processo accusatorio, invece, «abbiamo un giudice che conosce le risultanze quanto le parti», ragion per cui «l’arringa o è diversa dal passato, o è inutile»[^8].

In terzo luogo, la cultura della rapidità e della comunicazione frammentata – lo spot, il tweet, il messaggio istantaneo – ha modificato le capacità di attenzione e di elaborazione sia degli oratori che degli uditori, rendendo sempre più difficile sostenere un’argomentazione complessa e articolata in forma orale.

Tuttavia, il problema non è solo culturale: esso ha una precisa dimensione normativa e giurisprudenziale. La sentenza della Cassazione n. 17681 del 2024[^9] – che ha confermato il provvedimento del presidente della Corte d’Appello che aveva tolto la parola al difensore durante l’arringa – rappresenta un punto di svolta nella direzione di un pericoloso «affievolimento del diritto inviolabile di difesa»[^10].

La vicenda processuale è istruttiva. Nel corso della discussione finale del giudizio d’appello, il presidente rivolgeva al difensore il monito di «stringere e concludere»; a fronte della risposta che non esistono limiti temporali per l’intervento difensivo, lo intimava di terminare l’arringa, di fatto togliendogli la parola. La Cassazione – pur dichiarando di non volersi spingere alle «dirompenti conclusioni dottrinali che ammettono l’interdizione del diritto di parola» – ha sostanzialmente legittimato l’operato del giudice di merito, affermando che «il giudice nell’ambito del processo monocratico ed il presidente in quello collegiale hanno il compito precipuamente individuato dalla normativa codicistica di dirigere il dibattimento, ivi compresa la sua discussione finale nella quale ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen. hanno il potere-dovere di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione, affinché questo sia incentrato esclusivamente sui temi rilevanti ai fini della decisione, potendosi altrimenti concreto il rischio di un abuso del processo»[^11].

La pronuncia suscita più di una perplessità. Come rilevato da Tronchin, la Cassazione ha finito per «scaricare sul difensore la responsabilità di specificare quali erano i temi che l’intervento in questione gli aveva impedito di sviluppare», imponendo «una prova di resistenza artificiosa e diabolica»[^12]. In altre parole, l’esercizio del diritto di difesa dovrebbe essere motivato, mentre la sua ablazione può restare sguarnita di giustificazione.

4. L’emergenza Covid e la sua eredità: dal rito cartolare temporaneo alla stabilizzazione normativa.

Se la compressione interna dell’oralità – attraverso i poteri direttivi del giudice – rappresenta un fenomeno di matrice prevalentemente giurisprudenziale, la compressione esterna – attraverso la sostituzione del rito orale con modelli cartolari – ha trovato nella legislazione dell’emergenza pandemica un formidabile acceleratore, poi stabilizzato dalla riforma Cartabia.

L’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, aveva introdotto una disciplina che – «a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 aprile 2021 (termine ulteriormente prorogato)» – prevedeva che le udienze di appello si celebrassero in camera di consiglio senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, «salvo che le parti private o il p.m. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che l’imputato manifesti la volontà di comparire»[^13].

La disciplina, nata come temporanea e giustificata dall’emergenza sanitaria, è stata ripetutamente prorogata – da ultimo dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 – finendo per coprire un arco temporale di quasi quattro anni. In questo periodo, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito i contorni del rito cartolare emergenziale.

Un primo principio, affermato dalla Cassazione già nel 2022, è che «è sufficiente che una soltanto delle parti processuali richieda la discussione orale oppure che l’imputato richieda di partecipare personalmente all’udienza, perché torni ad applicarsi integralmente l’ordinaria disciplina processuale del giudizio di appello»[^14]. La richiesta di trattazione orale costituisce, in altri termini, «esercizio di un autonomo e insindacabile diritto potestativo che comporta il ripristino del modello procedimentale ordinario»[^15].

Un secondo principio, altrettanto consolidato, è che la mancata celebrazione dell’udienza con trattazione orale, nonostante la tempestiva e rituale richiesta del difensore, integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p., «per assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza»[^16]. La Cassazione ha precisato che questa nullità «non determina la sola violazione del contraddittorio, riguardante l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato agli effetti dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma più radicalmente l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, come previsto dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.»[^17].

Un terzo principio, infine, riguarda l’onere di comunicazione: poiché la disciplina emergenziale «nulla dispone in ordine agli adempimenti conseguenti volti a rendere edotte le altre parti della richiesta» di trattazione orale, l’omesso avviso alle parti che non hanno formulato tale richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p.[^18]. Non può infatti porsi a carico della parte che non ha fatto richiesta di discussione orale «un onere di verificare che nessuna delle altre parti abbia avanzato tale richiesta, potendo essa legittimamente confidare nella decisione in camera di consiglio con contraddittorio cartolare prevista ope legis in assenza di specifica comunicazione»[^19].

Questi principi, elaborati nel vigore della disciplina emergenziale, conservano una perdurante attualità anche dopo la sua sostituzione con il regime ordinario introdotto dalla “riforma Cartabia”, come si dirà nel paragrafo che segue.

5. La riforma Cartabia e il nuovo art. 598-bis c.p.p.: la trattazione scritta come regola.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – attuativo della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia) – ha introdotto nel codice di procedura penale l’art. 598-bis, la cui disciplina è entrata in vigore, per effetto del regime transitorio, il 1° luglio 2024.

La norma prevede che, in deroga a quanto stabilito dall’art. 127 c.p.p., la Corte d’appello provveda sull’impugnazione in camera di consiglio «senza la partecipazione delle parti», giudicando «sui motivi, sulle richieste e sulle memorie». Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il Procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie; fino a cinque giorni prima, memorie di replica. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono tuttavia chiedere di partecipare all’udienza, con richiesta irrevocabile da presentarsi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione.

La disposizione è stata successivamente integrata dal decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che – tra l’altro – ha inserito il comma 1-bis, il quale consente all’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, di esprimere nei motivi nuovi e nelle memorie il consenso alla sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, e il comma 4-ter, che attribuisce alla corte il potere di sostituire d’ufficio la pena detentiva quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena non superiore a quattro anni[^20].

Ciò che rileva in questa sede è che, con l’art. 598-bis cpp, il Legislatore della riforma Cartabia ha compiuto una scelta di portata sistemica: la trattazione scritta dell’appello non è più una misura emergenziale e temporanea, ma la regola ordinaria. L’oralità – nella forma della pubblica udienza o dell’udienza camerale partecipata – diventa l’eccezione, subordinata a una richiesta espressa e irrevocabile delle parti, da formularsi entro un termine perentorio.

La Cassazione ha già avuto modo di precisare le differenze tra il nuovo rito cartolare e quello emergenziale. Sotto il regime dell’art. 598-bis, «la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare pandemico, non è più prevista»: le richieste del Procuratore generale «sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera cortesia»[^21]. Parimenti, «l’eventuale rinvio della deliberazione ad una successiva udienza fissa non deve essere comunicato alle parti, in quanto le stesse hanno già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti difensivi»[^22].

Ancora più rilevante è il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 34993 del 2025(V Sez.Penale), secondo cui – anche sotto il vigore dell’art. 598-bis – «ove sia stata avanzata tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale dell’appello, l’udienza fissata per il relativo giudizio deve svolgersi nella detta forma, previo avviso di tale modalità di celebrazione alle parti diverse da quella che ne abbia fatto richiesta», e la mancata celebrazione in forma orale determina una nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p.[^23].

Il quadro che emerge è quello di un sistema che, pur avendo elevato la trattazione scritta a regola, conserva un presidio dell’oralità difensiva attraverso il meccanismo della richiesta di parte. Tuttavia, l’inversione del rapporto regola-eccezione non è neutrale: essa produce un «effetto di default» per cui la parte che non si attiva tempestivamente perde il diritto all’oralità, con un’implicita compressione del diritto di difesa che rischia di colpire proprio le situazioni di maggiore vulnerabilità – si pensi all’imputato che cambi difensore in prossimità dell’udienza, o al difensore d’ufficio nominato tardivamente.

6. Il quadro costituzionale: l’inviolabilità della difesa e il giusto processo.

La tensione tra efficienza processuale e garanzie difensive non può essere risolta se non alla luce del quadro costituzionale di riferimento.

L’art. 24, comma 2, della Costituzione sancisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»[^24]. L’art. 111, comma 2, Cost. stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale», e che «la legge ne assicura la ragionevole durata»[^25]. L’art. 111, comma 3, Cost. precisa che nel processo penale la persona accusata «dispone del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa».

La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che la ragionevole durata del processo non può essere perseguita a scapito delle garanzie difensive. Come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, «un processo non giusto perché carente sotto il profilo delle garanzie non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata». Il processo di cui parla l’art. 111 Cost. non è un processo qualunque, ma il giusto processo: e un processo non può dirsi giusto se alla difesa non è consentito di argomentare compiutamente sulla responsabilità dell’imputato dinanzi al giudice chiamato a decidere.

L’art. 523 c.p.p., nel regolare lo svolgimento della discussione dibattimentale, stabilisce che il pubblico ministero e i difensori «formulano e illustrano le rispettive conclusioni» (comma 1), che «il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione» (comma 3), che le parti «possono replicare» una sola volta e nei limiti strettamente necessari (comma 4) e che, a pena di nullità, «l’imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano» (comma 5)[^26].

La norma, come è evidente, non fissa limiti temporali alla discussione: una scelta consapevole del legislatore del 1988, che già nel progetto preliminare del 1978 aveva abolito la potestà presidenziale di togliere la parola alla parte, sul duplice presupposto che «eventuali eccessi difensivi potessero trovare una sanzione maggiormente adeguata in sede diversa da quella dibattimentale» e che «l’ingerenza del presidente – seppure consentita entro confini più ristretti di quelli originari – rischiasse comunque di compromettere gli interessi sostanziali delle parti»[^27].

In questo quadro, la compressione dell’oralità difensiva – sia essa operata dal giudice nell’esercizio dei poteri direttivi, sia essa il portato di una scelta normativa che eleva la trattazione scritta a regola – deve misurarsi con il principio di proporzionalità: «il criterio per individuare correttamente l’abuso di parte non può che essere un accurato giudizio di bilanciamento tra i valori primari coinvolti – da un lato, la ragionevole durata del processo, dall’altro, il diritto di difesa e quello di disporre del tempo necessario per prepararla – che si riversi in un utilizzo proporzionato del potere direttivo del presidente»[^28].

7. La giurisprudenza di legittimità: tra efficienza e garanzie.

La giurisprudenza di legittimità più recente offre un quadro complesso e non univoco, in cui convivono spinte efficientiste e riaffermazioni del ruolo insostituibile dell’oralità.

Da un lato, la già citata sentenza n. 17681 del 2024 rappresenta l’approdo più marcato della tendenza efficientista. In essa, la Cassazione qualifica i poteri direttivi del presidente come un «potere-dovere» funzionale a consentire «il regolare svolgimento e la speditezza del processo», evocando il concetto di abuso del processo nella sua elaborazione fornita dalle Sezioni Unite Rossi[^29]. L’argomento è che «svilire il ruolo di direzione del dibattimento porterebbe a situazione di abuso del processo non essendo parimenti ipotizzabile che si possa bloccare l’attività processuale con una discussione che non termina mai ovvero ostacolarla e/o tardarla».

Taluni Autori hanno acutamente criticato questa impostazione, osservando che «la valenza emotiva della nozione di abuso del processo» rischia di trasformare il giudice in «guardiano della moralità del processo» e i poteri direttivi nella «sua migliore arma per bloccare ogni strategia dilatoria dell’avvocato temporeggiatore»[^30]. Il pericolo, secondo l’Autore, è «l’abbandono della concezione liberale della difesa, sospinto dall’equivoco che reclama un atteggiamento collaborativo del difensore, non più patrocinatore della parte, ma assistente del giudice»[^31].

Dall’altro lato, la giurisprudenza più recente in tema di trattazione cartolare ha mostrato una rinnovata sensibilità per le garanzie difensive. La già citata sentenza n. 34993 del 2025 ha affermato – anche con riguardo alla disciplina dell’art. 598-bis c.p.p. – che la mancata celebrazione dell’udienza in forma orale, nonostante la tempestiva richiesta del difensore, integra una nullità assoluta e insanabile, perché «la mancata partecipazione del difensore all’udienza non determina la sola violazione del contraddittorio […] ma più radicalmente l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza»[^32]. Il principio è stato ribadito dalla sentenza n. 22638 del 2025, che ha ritenuto causa di nullità assoluta l’omesso avviso ai difensori dell’accoglimento della richiesta di trattazione orale formulata da altra parte[^33].

Queste oscillazioni giurisprudenziali riflettono una tensione più profonda, che attraversa l’intero sistema processuale: la tensione tra l’istanza di efficienza – elevata a parametro costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost. sotto la forma della «ragionevole durata» – e l’istanza di garanzia, che trova nell’art. 24, comma 2, Cost. il suo presidio fondamentale.

8. Oltre la dicotomia oralità-scrittura: per un’ecologia della parola forense.

La riflessione condotta sin qui consente di trarre alcune conclusioni.

In primo luogo, la compressione dell’oralità nel processo penale non è un fenomeno riconducibile esclusivamente all’emergenza pandemica o alla riforma Cartabia. Essa affonda le radici in una crisi più antica – culturale, prima ancora che normativa – che ha progressivamente eroso la capacità della parola forense di persuadere e la disponibilità dell’uditorio giudiziario a lasciarsi persuadere. Ed è condivisibile il pensiero di chi sostiene che «la crisi dell’oratoria in Italia è crisi della dialettica, della ragione come strumento per la risoluzione dei conflitti»[^34].

In secondo luogo, lo slittamento verso modelli cartolari di trattazione – sebbene giustificato da comprensibili esigenze di efficienza – rischia di produrre un pericoloso effetto di assuefazione: ciò che era nato come misura eccezionale e temporanea diventa la regola; ciò che doveva essere un’opzione residuale si trasforma nel default. Il passaggio dall’art. 23-bis del d.l. 137/2020 all’art. 598-bis c.p.p. è, in questo senso, emblematico.

In terzo luogo, il diritto di difesa – garantito dall’art. 24, comma 2, Cost. come «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» – non può essere compresso se non nella misura strettamente necessaria a tutelare altri interessi di rango costituzionale, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità. Ciò significa, da un lato, che il potere direttivo del giudice – anche quando spinto fino all’interdizione della parola – deve essere adeguatamente motivato e sindacabile; dall’altro, che la trattazione scritta dell’appello non può tradursi in una preclusione de facto all’esercizio del diritto di difesa, dovendo sempre essere garantita alla parte la possibilità di optare per il rito orale.

In quarto luogo, il tema dell’oralità – come ha dimostrato Sposito nella sua analisi dell’evidentia quintilianea – non si risolve nella mera alternativa tra «parlato» e «scritto». La vera posta in gioco è la capacità della parola – orale o scritta che sia – di farsi veicolo di persuasione razionale, di suscitare nel giudice quel meccanismo di concipere imagines che solo può condurlo a una decisione autenticamente meditata. In questa prospettiva, l’avvocato non è – per riprendere le parole di Pecorella – «né un matematico, né un filosofo, e neanche l’espositore di teorie logiche, senza cuore e senza passione»[^35]: è un artigiano della parola che, attraverso la parola, contribuisce alla formazione del convincimento giudiziale.

La sfida per il futuro non è, dunque, quella di scegliere tra oralità e scrittura, ma di preservare uno spazio effettivo per la parola forense – in tutte le sue forme – come strumento di partecipazione democratica all’amministrazione della giustizia. Perché, come ammoniva Calamandrei, «per misurare la bravura di un avvocato bisognerebbe dargli un tema da trattare: dovrebbe discuterlo una prima volta in un’ora, una seconda volta in mezz’ora, la terza volta in un quarto d’ora. Se in quel quarto d’ora riuscirà a comunicare il suo pensiero in forma chiara, e a convincere come nell’ora, vorrà dire che è un buon oratore»[^36]. L’essenzialità non è nemica dell’oralità: ne è, al contrario, la più alta espressione.

*Avvocato penalista del Foro di Vibo Valentia, comitato redazione Il Foro Vibonese

[^1]: N. Tronchin, Durata della discussione finale e poteri direttivi del giudice, in Diritto Penale e Processo, n. 4, 2025, p. 503. [^2]: G. Pecorella, C’è ancora spazio per l’oratoria?, in Diritto Penale e Processo, n. 6, 2017, p. 825. [^3]: G. Sposito, Dalle parole ai fatti. Il futuro scritto dell’oratoria forense, in «Ciceroniana On Line» VI, 2, 2022, pp. 281-289. [^4]: Quint., Inst. orat. 8, 3, 61-62. [^5]: G. Sposito, Dalle parole ai fatti, cit., p. 282. [^6]: G. Pecorella, C’è ancora spazio per l’oratoria?, cit., p. 825. [^7]: M. Daniele, L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori, in «Sistema Penale» 2, 2021. [^8]: G. Pecorella, C’è ancora spazio per l’oratoria?, cit., p. 825. [^9]: Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 17681 del 2024. [^10]: N. Tronchin, Durata della discussione finale, cit., p. 503. [^11]: Cass. pen., Sez. IV, n. 17681/2024, cit., § 5.9.1 della motivazione. [^12]: N. Tronchin, Durata della discussione finale, cit., p. 505. [^13]: Cass. pen., Sez. V, sent. n. 17167 del 2023. [^14]: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1167 del 2022. [^15]: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 16080 del 2024. [^16]: Cass. pen., Sez. VI, n. 16080/2024, cit. [^17]: Cass. pen., Sez. V, sent. n. 34993 del 2025. [^18]: Cass. pen., Sez. V, sent. n. 7750 del 2022. [^19]: Cass. pen., Sez. V, n. 7750/2022, cit. [^20]: Art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. [^21]: Cass. pen., Sez. II, sent. n. 18871 del 2026. [^22]: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 41543 del 2025. [^23]: Cass. pen., Sez. V, n. 34993/2025, cit. [^24]: Art. 24 Costituzione. [^25]: Art. 111 Costituzione. [^26]: Art. 523 c.p.p.. [^27]: N. Tronchin, Durata della discussione finale, cit., p. 503. [^28]: Ibidem, p. 507. [^29]: Cass. pen., Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi. [^30]: N. Tronchin, Durata della discussione finale, cit., p. 506. [^31]: Ibidem, p. 507. [^32]: Cass. pen., Sez. V, n. 34993/2025, cit. [^33]: Cass. pen., Sez. II, sent. n. 22638 del 2025. [^34]: G. Pecorella, C’è ancora spazio per l’oratoria?, cit., p. 825. [^35]: Ibidem. [^36]: Ibidem.

 

Tag: , , ,

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *