Accesso ai dati personali del defunto e successione digitale. Tribunale di Locri, ordinanza 23 aprile 2025

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*Sergio Franza

 

1) Introduzione

2) L’ordinanza del 23 aprile 2025 del Tribunale di Locri

2.1) Il caso

2.2) Le motivazioni del provvedimento riguardo il“fumus boni iuris”

3) Morte di un soggetto e trasmissione di beni digitali

3.1) La tutela post mortem della privacy e le successioni digitali

3.2) Le categorie giuridiche del mondo reale e i mondi digitali

3.3) Riproducibilità dei beni digitali, non rivalità e problemi giuridici collegati

3.4) Conclusioni

 

1) Introduzione

A partire dal 2021 nei tribunali italiani sono state pronunciate una serie di decisioni riguardanti l’accesso ai dati personali conservati in account appartenenti a persone decedute. Queste decisioni sono riconducibili al tema delle successioni digitali, destinato ad acquistare sempre maggiore importanza. Nei paragrafi che seguono si parlerà di un’ordinanza del Tribunale di Locri che riguarda l’accesso ai dati personali di un defunto, esaminandone la motivazione relativa al fumus boni iuris e, successivamente, si parlerà della rilevanza della tutela post mortem della privacy nell’ambito delle successioni digitali e di alcune caratteristiche dei beni digitali diversi dai dati personali, che influiscono sulla loro regolamentazione giuridica anche in relazione agli aspetti della loro trasmissione mortis causa.

2) L’ordinanza del 23 aprile 2025 del Tribunale di Locri

Il Tribunale di Locri, con un’ordinanza pubblicata il 23 aprile 2025 al termine di un procedimento ex art. 700 c.p.c. (proc. n. 289/2025 R.G. – giudice dott.ssa Olga Quarticciolo – questo il link all’ordinanza,) si è pronunciato sul diritto dei genitori di una persona deceduta di accedere ai dati personali del defunto conservati nel cloud.

2.1) Il caso

La questione sottoposta al Tribunale di Locri nasce in seguito alla morte di una persona avvenuta in un incidente stradale. I genitori (ed eredi legittimi) del defunto, presentavano un ricorso esponendo che il figlio era proprietario di un Iphone 13, accessibile esclusivamente tramite l’apposito codice di sblocco, sconosciuto ai ricorrenti. Nel telefono era presente un sistema di sincronizzazione di dati online (cd. iCloud) – anch’esso accessibile esclusivamente attraverso le apposite credenziali – che permette di conservare i contenuti digitali e di renderli accessibili, in tempo reale, tramite i vari dispositivi eventualmente posseduti dall’utente. La richiesta delle credenziali di accesso era stata avanzata dai ricorrenti al fine di visionare le fotografie ed i video da ultimo registrati dal loro figlio, per conservarli e mantenerne vivo il ricordo, nonché per “consentire di acquisire elementi per accertare la dinamica del tragico incidente del 18.07.2023, che ha portato alla morte prematura del giovane Persona_1”, risultando a tal fine “fondamentale visionare foto e/o video registrati negli attimi immediatamente precedenti al già menzionato incidente visto che risulta postato un video nell’immediatezza dei fatti”. La procedura prevista per recuperare le credenziali si era rivelata difficoltosa e comunque la società “al fine di consentire l’accesso al dispositivo prevede, inter alia, un ordine del Tribunale, contenente anche taluni elementi estranei all’ordinamento italiano”. La risposta della società resistente  e della società che si occupa del servizio iCloud, intervenuta volontariamente nel processo, evidenziava che la persona deceduta non aveva indicato un contatto erede e che fosse quindi necessario un ordine giudiziale che giustificasse l’accesso ai materiali conservati nel cloud da parte di soggetti che non erano i titolari dell’account iCloud. In effetti, le condizioni contrattuali del servizio prevedono che il titolare del contratto possa indicare un contatto erede che, in caso di decesso del titolare, ha accesso ai materiali conservati. La società ha affermato che in mancanza di un contatto erede non è possibile “stabilire a priori se e a chi ciascun utente avrebbe voluto rendere accessibili i propri dati” e pertanto la società “chiede che il soggetto interessato a tale accesso presenti un provvedimento giudiziale che – previa identificazione dell’utente deceduto, del suo ID e del soggetto che intende accedere all’account (in qualità di fiduciario legale, rappresentante o erede) – ordini alla società di fornire assistenza nell’accesso all’account iCloud dell’utente deceduto”.[1]

Le conclusioni formulate dalla società intervenuta nel giudizio chiedevano anche che, per motivi tecnici, l’ordine giudiziale non imponesse il rilascio delle credenziali che non erano mai state in possesso della società e che fosse invece rivolto al solo recupero dei dati custoditi in iCloud.

Il Tribunale di Locri ha accolto il ricorso; ha ritenuto condivisibili le ragioni esposte dalla società riguardo l’impossibilità di fornire le credenziali di accesso e non ne ha ordinato il rilascio, disponendo invece che la società fornisse ai ricorrenti accesso a tutti i dati personali dell’account di cui il figlio deceduto era utilizzatore.

2,2) Le motivazioni del provvedimento riguardo il “fumus boni iuris”

L’ordinanza del Tribunale di Locri si pone in continuità con una serie di decisioni di altri tribunali italiani che hanno riguardato il caso di dati personali di persone decedute e conservati nel cloud. Fin dalla prima pronuncia di un giudice italiano , l’accoglimento della richiesta dei familiari della persona deceduta di avere accesso ai dati del de cuius conservati nel cloud è stato motivato sulla base dell’art. 2 terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali: e fin dalla prima pronuncia è stato evidenziato che “il legislatore non chiarisce se si tratti di un acquisto mortis causa o di una legittimazione iure proprio, limitandosi a prevedere quello che la più attenta dottrina ha qualificato in termini di “persistenza” dei diritti oltre la vita della persona fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione di trattamento, di opposizione, ma anche il diritto alla cancellazione ed alla portabilità dei dati), persistenza che assume rilievo preminente a livello dei rimedi esperibili.” .[2][3]

Sebbene i dati personali delle persone defunte non rientrino nel campo di applicazione del Reg. (UE) 2016/679 (il GDPR), l’Italia, approfittando della possibilità concessa dal Considerando 27 del GDPR , ha dettato norme sulla protezione dei dati personali delle persone decedute, conservando in parte una norma già presente nel D. Lgs. 196/2003, al comma 3 dell’art. 9 (che è stato abrogato). Ciò è avvenuto con il D. Lgs. 101/2018, che ha introdotto nel D. Lgs 196/2003 l’art. 2 terdecies, rubricato “Diritti riguardanti le persone decedute”; la disposizione recita[4]

“1) I diritti di cui agli articoli da 15 a 22  del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione .[5][6]

2) L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

3) La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4) L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5) In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.”.

Il Tribunale di Locri ha ravvisato nell’esistenza di ragioni familiari meritevoli di protezione un primo motivo per accogliere il ricorso presentato dai genitori del defunto; inoltre, riferendosi chiaramente al comma 3 dell’art. 2 terdecies Codice Privacy, rilevando che il defunto avesse acconsentito ad inibire il trasferimento dell’account a terzi, ha specificato che tale scelta “… non integra i requisiti di non equivocità richiesti dalla normativa di riferimento, trattandosi evidentemente di clausola contenuta all’interno di condizioni generali di contratto, di cui non risulta alcuna specifica approvazione da parte del de cuius.”.

Il Tribunale ha anche tenuto conto della necessità allegata (e provata) dai genitori del defunto di difendersi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Milano dai congiunti di una persona deceduta che era sull’auto guidata dal figlio dei ricorrenti al momento dell’incidente mortale. Facendo riferimento al comma 5 dell’art. 2 terdecies Codice Privacy, ha rilevato che “… l’eventuale divieto dell’interessato deceduto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi…”, ritenendo questa un’ulteriore valida ragione per l’accoglimento del ricorso.

3) Morte di un soggetto e trasmissione di beni digitali

La pronuncia del Tribunale di Locri è interessante per la chiarezza della motivazione e perché riguarda un tema, quello dell’accesso a beni digitali di una persona deceduta, che diventerà sempre più attuale. Si tratta di una questione riguardante la successione digitale.

E’ utile ricordare che le espressioni eredità digitale e successione digitale hanno confini mobili, nascono dall’unione di concetti giuridici con un termine che indica una forma tecnica di rappresentazione di fenomeni reali; e quando vengono usate le due formule appena citate, “… il discorso supera l’àmbito di devoluzione mortis causa delle posizioni patrimoniali, alle quali (ferme alcune aperture dottrinali) la nozione di eredità e il concetto giuridico di successione a causa di morte rinviano…” e si affrontano questioni che oltrepassano i confini del “… fenomeno successorio in senso stretto, per individuare il rapporto fra quest’ultimo e concorrenti plessi normativi …” . E’ richiesta un’attenta valutazione delle interferenze tra il diritto delle successioni e altri gruppi di norme, come le disposizioni in tema di privacy e le norme riguardanti documento informatico e identità digitale.[7]

3.1) La tutela post mortem della privacy e le successioni digitali

La disposizione a tutela della privacy post mortem oggi vigente è stata preceduta dall’art. 9, comma 3 del Codice Privacy (nel testo vigente al momento della sua entrata in vigore):

“3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.” (art. 9, comma 3, D. Lgs. 196/2003 vigente dal 1 gennaio 2004).

Esistono differenze tra la norma originariamente in vigore e la sua attuale formulazione.

In primo luogo, è stata introdotta la possibilità di indicare un mandatario per l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR. Secondo alcune opinioni, il legislatore, prevedendo questa possibilità, avrebbe inteso recepire l’istituto del mandato post mortem exequendum, considerato socialmente tipico, ma controverso in dottrina. La morte del mandante causa l’estinzione del mandato (cfr. art. 1722 c.c.); tuttavia, il mandato conferito ed accettato durante la vita del mandante, ed avente per oggetto un incarico da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di quest’ultimo, dovrebbe essere considerato valido (salva la verifica che il mandato non sia stato in concreto utilizzato per far pervenire beni dell’asse ereditario a terzi non contemplati in un testamento). La Cassazione ha indicato quando è possibile che un mandato esplichi i suoi effetti dopo la morte del mandante : “E’ valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato “post mortem exequendum” conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi “post mortem” è subordinata alla circostanza che la natura dell’affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione “mortis causa” e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell’eredità, non può operare, “post mortem”, che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l’esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione “mortis causa” di beni patrimoniali, inerenti all’eredità, a favore di terze persone (“mandatum post mortem”).” .[8][9]

In secondo luogo, rispetto al testo originario c’è la novità della possibilità per l’interessato di vietare, relativamente ai propri dati personali e per il tempo successivo alla sua morte, l’esercizio dei diritti indicati negli articoli 15 – 22 del GDPR ai soggetti indicati nel primo comma dell’art. 2 terdecies Codice Privacy (si tratta di chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione).

Questa previsione potrebbe permettere di tutelare la privacy anche di soggetti diversi dell’interessato; si pensi, ad esempio, ad una foto digitale dove è raffigurata anche una persona diversa dal titolare dell’account.

Per quanto riguarda le modalità con le quali l’interessato deve manifestare la volontà di vietare l’esercizio dei diritti, la norma specifica che il divieto deve essere espresso con una dichiarazione scritta presentata o comunicata al titolare del trattamento; inoltre, la volontà espressa nella dichiarazione “… deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.”. L’interessato ha il diritto di modificare o revocare i divieti espressi in ogni momento.

L’ultimo comma dell’art 2 terdecies Codice Privacy, infine, stabilisce che “In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. Sono state espresse perplessità su questa disposizione . E’ stato posto in rilievo che “Il tenore letterale di quest’ultima [disposizione] parrebbe consegnare all’interprete un rapporto di subordinazione gerarchica fra l’interesse preclusivo-negativo dell’interessato rispetto ai suoi dati personali e quello positivo-accessivo dei superstiti…” , con i diritti patrimoniali dei terzi sovraordinati rispetto agli interessi esistenziali; così interpretata, la norma si porrebbe in contrasto con l’ordinamento assiologico stabilito dalla Costituzione e dal diritto eurounitario, che vuole gli interessi esistenziali della persona prevalenti sugli interessi patrimoniali. Le ordinanze riguardanti l’accesso all’ account di persona defunta hanno spesso indicato nei diritti costituzionali alla dignità e all’autodeterminazione della persona il fondamento della possibilità di vietare l’accesso post mortem ai propri dati personali stabilito dal comma 3 dell’art. 2 terdecies Codice Privacy. Lo ha fatto anche il Tribunale di Locri nell’ordinanza 23 aprile 2025, scrivendo che “Il legislatore – nell’ottica della tutela dei diritti alla dignità ed all’autodeterminazione (diritti che riguardano sia la dimensione fisica della persona, sia quella che attiene al rapporto con i dati personali, che esprimono e realizzano una parte dell’identità della persona stessa) – ha espressamente valorizzato l’autonomia dell’individuo, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre all’accesso dei terzi tali informazioni (cfr. nello stesso senso ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I, del 9.02.2021, resa nel procedimento n. 44578/2020 R.G.). ”. Il tema meriterebbe un serio approfondimento; mi limito ad osservare che, nel far prevalere il diritto di difendere in giudizio i propri interessi rispetto al divieto posto dal defunto, il legislatore ha sicuramente tenuto conto dell’art. 24 della Costituzione e della tutela accordata al diritto di agire in giudizio .[10][11][12][13]

3.2) Le categorie giuridiche del mondo reale e i mondi digitali

Nell’ordinanza del Tribunale di Locri viene affrontato un tema specifico, quello dell’accesso ai dati conservati nell’ account di una persona deceduta, che sicuramente non è l’unico riguardante le successioni digitali. Il filosofo Luciano Floridi ha coniato il neologismo “onlife” per indicare “quanto accade e si fa mentre la vita scorre, restando collegati a dispositivi interattivi” ; noi tutti sperimentiamo quotidianamente questo essere immersi in un flusso di esperienze reali e virtuali inestricabilmente intrecciate. Conseguenza inevitabile della nostra esistenza onlife è che, al termine di essa, rimangano resti ed oggetti reali, corporei o anche incorporei, e oggetti digitali esistenti su supporti informatici o su Internet.[14]

Le regole sulla successione ereditaria, in questo Brave New World. vengono quindi saggiate in nuovi contesti. E poiché di fronte a nuove questioni si manifesta a volte la tendenza ad usare schemi concettuali conosciuti e categorie ben rodate (utili perché permettono di formulare rapidamente soluzioni a nuovi problemi pratici) si capisce che si possa essere tentati dal ragionare formulando un ingenuo sillogismo: i beni digitali sono pur sempre beni e quindi alla morte del titolare la loro trasmissione è regolata dalle norme sulla successione ereditaria, magari con qualche aggiustamento suggerito da eventuali peculiarità del caso.

Il primo tentativo di applicare le categorie giuridiche del mondo reale a eventi avvenuti in un mondo virtuale è stato fatto in un caso giudiziario americano risalente al 2006, Bragg v. Linden Research, Inc. . Il sig. Marc Bragg aveva acquistato una proprietà immobiliare nel mondo virtuale di Second Life , creato dalla società Linden Research Inc.; l’acquisto, secondo la Linden Research, era però avvenuto in maniera irregolare, e quindi il terreno virtuale acquistato da Marc Bragg venne bloccato dalla società, e lo stesso avvenne per tutti gli altri suoi beni su Second Life. Gli avvocati di Bragg introdussero la causa sostenendo l’applicabilità delle norme sulla proprietà immobiliare, mentre gli avvocati della convenuta Linden Research sostennero che non si trattava di una questione di proprietà ed era necessario applicare il diritto dei contratti (e in particolare quanto previsto dal documento Terms of Service redatto dalla Linden Research).[15][16]

Il caso, che si è poi concluso con un accordo stragiudiziale, ha fatto emergere le prime difficoltà nell’applicazione delle categorie giuridiche tradizionali ai casi che avessero un qualche elemento di “digitalità”. Un esempio: la proprietà immobiliare è caratterizzata dall’immediatezza, e quindi il proprietario esercita direttamente sulla cosa i poteri e le facoltà che costituiscono il contenuto del suo diritto, senza bisogno di un intermediario o della cooperazione di un altro soggetto. Quando però si pensa ad una proprietà immobiliare in un mondo virtuale, emerge la necessità che il creatore del mondo virtuale cooperi per garantire l’accesso e l’esercizio di diritti e facoltà al proprietario. Manca l’immediatezza del rapporto tra proprietario e bene.

Sembrerebbe, quindi, di dover trarre trarre la conseguenza che non esiste la possibilità di parlare di diritto di proprietà in un mondo virtuale; ma quid iuris se io in quel mondo virtuale acquisto qualcosa da un soggetto diverso dal creatore del mondo virtuale o custodisco nel mondo virtuale un mio file contenente un ritratto digitale che io ho creato? Si tratta di proprietà intellettuale, di contratti o di altro ancora? Il file che io ho creato e depositato nel mondo virtuale non è forse paragonabile ad un ritratto su tela che io deposito presso una banca (c’è un rapporto contrattuale con la banca, ma ho la proprietà del dipinto)? E allora, forse si deve ammettere che anche in un mondo virtuale è possibile parlare di diritti reali sopra oggetti digitali, con conseguente possibile applicazione delle norme sulla proprietà; o forse è necessario pensare che certi casi richiedano l’elaborazione di nuove categorie giuridiche, che permettano di leggere la realtà nata dall’introduzione delle recenti tecnologie e a bilanciare in modo equo i diversi interessi in gioco.

3.3) Riproducibilità dei beni digitali, non rivalità e problemi giuridici collegati

Le cose digitali sono molto differenti dalle cose appartenenti al mondo fisico. Una delle differenze è che le cose digitali, nella forma di file offline, sono illimitatamente riproducibili ad un costo marginale praticamente pari a zero. Si pensi al Processo Civile Telematico; di una sentenza, una volta presente nel fascicolo digitale, possono essere creati infiniti duplicati, identici all’originale, con costi di riproduzione quasi nulli. Inoltre, la riproduzione di un file è un’operazione semplicissima, che non richiede particolari abilità o attrezzature.

L’illimitata riproducibilità differenzia un libro digitale da un libro cartaceo; tutte le discussioni sulle differenze tra i due oggetti basate su considerazioni relative bellezza dei voluminosi tomi d’antan, contrapposta alla povertà estetica della lettura di un ebook, non colgono la differenza realmente rilevante per il diritto. Quindi, un libro digitale in forma di file offline è illimitatamente riproducibile  e ogni nuovo duplicato dell’originale ha un costo marginale praticamente pari a zero. Se un oggetto è illimitatamente riproducibile viene meno la rivalità nel consumo che (insieme all’escludibilità) caratterizza i beni privati. Proprio queste caratteristiche del libro digitale hanno contribuito alla diffusione dei contratti di licenza che garantiscono l’accesso ad un libro digitale, ma che non ne trasferiscono la proprietà . Tra l’acquisto della proprietà di un bene e l’ottenere una licenza d’uso di quello stesso bene c’è una enorme differenza. Per quanto riguarda i libri, in estrema sintesi (e anche semplificando in modo estremo); con la vendita entra in gioco il cosiddetto principio di esaurimento, in base al quale una volta messo in vendita un libro dall’autore o da un distributore autorizzato dall’autore, si esaurisce il diritto di distribuzione spettante all’autore sulla singola copia del libro. La conseguenza è che l’acquirente di quella copia la può prestare ad un amico, la può regalare o vendere senza che l’autore del libro possa opporvisi.[17][18]

Non è così nel caso di libri digitali. Spesso l’acquisto del libro online si traduce nella stipulazione di un contratto di licenza con il quale la casa editrice si impegna a fornire l’accesso online al libro, senza che vi sia la possibilità giuridica di cedere ad altri la password di accesso. Inoltre, quando viene permesso di scaricare una copia del libro digitale da consultare offline, grazie all’adozione di misure tecnologiche di protezione si limita l’accesso al file (ad esempio, può essere utilizzato solo su un numero limitato di dispositivi o rimane leggibile per un periodo di tempo limitato).

Il libro digitale, dal punto di vista giuridico, viene quindi trattato in modo diverso dal libro cartaceo, e la concessione di una licenza d’uso dell’ ebook è più frequente della vendita.

Si noti anche che poter scaricare un file per conservarlo offline non equivale all’acquisto della proprietà di un libro digitale. Un caso (il caso Tom Kabinet) deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2019 riguardava il mercato di seconda mano dei libri digitali . Qualora si tratti di libri cartacei, è perfettamente legale organizzare un mercato per la vendita di seconda mano (per i testi scolastici c’è un mercatino dell’usato in quasi tutte le città); così non è per i libri digitali. La CGUE ha infatti stabilito che la fornitura di libri elettronici mediante scaricamento offline per uso permanente non rientra nell’ambito di applicazione del diritto di distribuzione, bensì in quello del diritto di comunicazione al pubblico ; e dato che anche il download del libro digitale rientra nel concetto di comunicazione al pubblico e non in quello di distribuzione, non ha rilevanza il principio di esaurimento, che riguarda solo il diritto di distribuzione. La CGUE ha quindi stabilito che, per non ledere i diritti dell’autore dell’opera, devono essere adottate misure tecniche che limitino la riproducibilità del libro e che, nel caso del prestito, ne limitino la durata a pochi giorni; in assenza di idonee misure tecniche per limitarne la durata, l’attività di prestito è illegale, e non è consentita in ogni caso la vendita di seconda mano.[19][20]

Sebbene non sia esplicitato nel testo della sentenza, la decisione della Corte è in sostanza basata sul fatto che un libro digitale è infinitamente riproducibile ad un costo marginale irrisorio . L’esempio del libro digitale e del libro cartaceo mi sembra istruttivo perché quando acquistiamo un libro vogliamo accedere al contenuto, e non ha molta importanza la forma fisica o digitale con cui il contenuto del libro si manifesta. Tuttavia, la digitalità del bene libro determina conseguenze giuridiche molto rilevanti, con effetti anche sulle successioni. Le licenze d’uso in genere sono personali e prevedono la non trasferibilità in caso di morte del licenziatario, e di conseguenza non ha luogo alcuna successione mortis causa nel contratto. Nel caso in cui l’ ebook sia stato effettivamente oggetto di un contratto di vendita (e il file sia fissato su un supporto fisico e protetto da meccanismi tecnici che non ne consentano la duplicazione) si potrebbe invece ipotizzare la successione nella proprietà dell’ ebook, a patto di ritenere i principi enunciati dalla CGUE nel caso Tom Kabinet (C-263/18) non riguardanti la successione ereditaria nella proprietà del file offline fissato su un supporto fisico protetto. La successione riguarderebbe il supporto fisico del file, in modo simile al caso della proprietà di un libro, in cui ciò che viene trasferito è la proprietà dell’oggetto cartaceo (corpus mechanicum) e non certo la proprietà intellettuale del testo narrativo (corpus mysticum) .[21][22]

3.4) Conclusioni

Il tema delle successioni e dell’eredità digitale ha ormai acquistato notevole rilevanza, e sempre più ne avrà in futuro, anche per la crescente importanza economica degli assets digitali (si pensi ai bitcoin e alle altre criptovalute).

L’art. 2 terdecies Codice Privacy non è sufficiente a regolare le successioni digitali. La norma riguarda l’esercizio di diritti sui dati personali del defunto, ma nulla dice su tutti gli altri oggetti digitali che non rientrano nel novero dei dati personali. Le ordinanze che hanno affrontato il tema dell’accesso ai contenuti dell’account del defunto da parte di familiari o altre persone sono state emesse al termine di procedimenti ex art. 700 c.p.c. e hanno natura cautelare; forse la prima futura sentenza di merito fornirà ulteriori elementi per orientarsi nella materia delle successioni digitali.

Nel concludere, vorrei segnalare che presso lo European Law Institute è in corso di svolgimento un progetto denominato “Succession of Digital Assets, Data and other Digital Remains”, che dovrebbe portare alla definizione di un modello di legge o di regole e principi miranti ad influenzare la legislazione europea “… on the definition, scope, entitlement and access to the digital assets and data of a deceased person…”; i risultati del progetto, iniziato nel 2023, sono attesi entro ottobre 2026 .[23]

*avvocato del Foro di Vibo Valentia

[1]L’azione era rivolta contro la società che si occupa della distribuzione degli Iphone in Italia; è intervenuta in giudizio la società che si occupa dell’erogazione agli utenti dello Spazio Economico Europeo dei servizi digitali collegati agli Iphone, eccependo il difetto di legittimazione passiva della società evocata in giudizio e affermando di essere la parte legittimata dal lato passivo. Il giudice ha ritenuto che in capo alla prima società difettasse la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.

[2]Cfr. ordinanza Tribunale Milano Sez. I, Ord., 10/02/2021.

[3]Si tratta del caso deciso con ordinanza Tribunale Milano Sez. I, Ord., 10/02/2021, in Corr. Giur., 2021, pag. 658 e ss., con nota di A. Maniaci e A. D’Arminio Monforte. Il primo caso riguardante l’accesso ad un account di cui era titolare una persona defunta è stato deciso negli Stati Uniti – In re Estate of Ellsworth, No. 2005-296, 651- DE (Mich. Prob. Ct. May 11, 2005) – mentre in Europa la problematica è stata sollevata per la prima volta in Germania nel 2012; il caso si è concluso con una sentenza della Corte Suprema tedesca (BGH, 12 luglio 2018, n. 183/17).

[4]Considerando 27 GDPR “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.”. Il senso di questa previsione si comprende facilmente ricordando che vi sono ordinamenti nei quali la morte del soggetto segna la fine della protezione della sua privacy; in alcuni paesi di common law, ad esempio, le azioni a difesa della privacy sono considerate azioni in personam e pertanto si estinguono con la morte del soggetto. Il principio è espresso con la massima a ctio personalis moritur cum persona, che risale al 1496 e che si affermò definitivamente in Inghilterra nel 1523 con il caso Cleymond v. Vincent. In una delle sentenze più note riguardanti l’applicazione del principio alla tutela della privacy (è un caso statunitense), il giudice ha scritto che “…it is well settled that the right to privacy is purely a personal one; it cannot be asserted by anyone other than the person whose privacy has been invaded…” (cfr. James v Screen Gems Inc (1959) 174 CalApp 2d 650, 653). Negli ordinamenti di common law uno dei pochi settori in cui è pacificamente accordata la tutela post mortem della privacy è quello dei dati sanitari; va detto che l’evoluzione delle nuove tecnologie sta spingendo i giuristi di molti paesi di common law a riconsiderare il tema e a ritenere possibile superare il principio a ctio personalis moritur cum persona in tema di privacy.

[5]Questa norma era già presente, all’art. 9 comma 3, nel Codice della Privacy al momento della sua entrata in vigore.

[6]Si tratta del diritto di accesso (art. 15), del diritto di rettifica (art. 16), del diritto alla cancellazione (art. 17 – il cd. diritto all’oblio), del diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), dell’ obbligo di notifica in capo al titolare del trattamento di certe attività sui dati (art. 19), del diritto alla portabilità dei dati (art. 20), del diritto di opposizione (art. 21) e del diritto di non essere sottoposto a una decisione basata interamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano (art. 22).

[7]Valeria Confortini, Persona e patrimonio nella successione digitale, Giappichelli 2023, pagg. 19-20. Questa monografia riporta molti riferimenti bibliografici che possono utilmente orientare chi desideri approfondire il tema delle successioni digitali.

[8]Sul mandato post mortem exequendum come strumento per affrontare alcuni problemi iriguardanti l’eredità digitale, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 6-2007/IG Password, credenziali e successione mortis causa di Ugo Bechini. Più di recente sul tema dell’eredità digitale, sempre pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, si veda lo Studio n. 1/2023 – Eredità digitale: inquadramento generale, di Diego Apostolo.

[9]Cassazione Civile Sez. 3 – Ordinanza n. 11763 del 15/05/2018 (Rv. 648614 – 02)

[10]Un conflitto tra contrapposti interessi assimilabile a quello qui delineato è regolato dalla legge sul diritto d’autore in modo simile (cfr. artt. 93 e 94 LDA – in giurisprudenza, si veda Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 11979 del 19/06/2020).

[11]Cfr. pag. 8 dell’ordinanza.

[12]Ivi, pag. 241.

[13]Sul tema dei rapporti tra tutela post mortem dei dati personali e successioni digitali sono molto interessanti le pagine scritte da Valeria Confortini nella già citata monografia Persona e patrimonio nella successione digitale, Giappichelli 2023 (in particolare il IV capitolo del libro).

[14]Cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/ Luciano Floridi, che attualmente insegna presso l’Università di Yale, è uno dei più influenti studiosi di filosofia dell’informazione. E’ il curatore di The Onlife Manifesto, Being Human in a Hyperconnected Era (scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice Springer).

[15]Second Life è il nome del primo mondo virtuale ad aver raggiunto notorietà planetaria; venne lanciato nel 2003 ed è ancora accessibile. Oggi conta circa un milione di utenti.

[16]E’ il primo caso che ha riguardato una controversia riguardante l’acquisto della proprietà di beni digitali esistenti in un mondo virtuale (il mondo di Second Life) – Bragg v. Linden Research, Inc., 487 F. Supp. 2d 593 United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, 2007. Non sono a conoscenza di casi italiani riguardanti questioni legate alla proprietà di oggetti digitali esistenti solo in un mondo virtuale (in un metaverso).

[17]I contratti prevedono spesso che l’accesso al contenuto del libro digitale avvenga online, con notevoli limitazioni alla possibilità di copiare pagine del libro. La licenza d’uso non si trasferisce agli eredi.

[18]Nella riflessione, anche giuridica, sul tema della riproduzione dell’opera d’arte è impossibile non menzionare Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Benjamin evidenziava che tra l’originale e la copia esisteva uno scarto incolmabile anche con le più raffinate tecniche di creazione di copie. Adesso, però, è possibile creare un dipinto direttamente in formato digitale e da esso trarre infiniti duplicati perfettamente identici.

[19]Naturalmente si tratta di diritti di cui è titolare l’autore dell’opera.

[20]Causa C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV.

[21]Nessuno ha mai dubitato della possibilità di successione ereditaria nel diritto di proprietà dei CD, oggetto ormai quasi scomparso. Si tenga presente che ormai i prodotti digitali non vengono quasi più distribuiti su supporto fisico, per cui queste considerazioni sono, dal punto di vista pratico, quasi inutili; servono solo a esemplificare come le caratteristiche oggettive dei beni digitali influenzino la loro regolamentazione giuridica.

[22]Nelle conclusioni formulate dall’Avvocato Generale, Maciej Szpunar, si legge, a pag. 2: “… è divenuto possibile creare, ad un costo trascurabile, copie perfettamente identiche dei file digitali contenenti materiali protetti e trasferirli senza sforzo né costi aggiuntivi con l’ausilio di Internet. Tale evoluzione minaccia la possibilità per i titolari dei diritti d’autore di ottenere una remunerazione appropriata delle loro creazioni e contribuisce fortemente allo sviluppo della contraffazione.”.

[23]Il link alla pagina del progetto ELI Succession of Digital Assets, Data and other Digital Remains è https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-instruments/current-projects/current-projects/eli-succession-of- digital-assets-data-and-other-digital-remains/

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