Tribunale Civile di Vibo Valentia, Sentenza 30 giugno 2026, n. 473
responsabilità del gestore postale – mancata consegna di raccomandata – prescrizione – nesso causale – dovere di mitigare il danno
L’azione risarcitoria fondata sull’inesatto espletamento del servizio postale è soggetta al termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973, decorrente dalla conoscenza dell’insuccesso della spedizione. Il mittente deve provare l’inadempimento del gestore e il nesso causale con il danno lamentato, non essendo sufficiente la mera assenza del plico dagli atti dell’amministrazione destinataria. Ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., sono comunque esclusi i danni che l’interessato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, mediante il rinnovo della spedizione o l’attivazione dei successivi rimedi amministrativi o giurisdizionali.
Tribunale Civile di Vibo Valentia – Giudice d’appello, Sentenza 2 luglio 2026, n. 470
circolazione stradale – danni al veicolo – risarcimento in forma specifica
ll risarcimento dei danni materiali subiti da un veicolo non è subordinato alla prova dell’effettiva esecuzione o del pagamento delle riparazioni, né è escluso dalla successiva vendita del mezzo. I costi necessari al ripristino sono integralmente risarcibili anche quando superino il valore commerciale del veicolo, salvo che risultino notevolmente superiori e determinino un sacrificio eccessivo per il debitore e un’ingiustificata locupletazione del danneggiato, nel qual caso il giudice può disporre il risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c.
Tribunale di Vibo Valentia – Sezione civile, Sentenza 30 giugno 2026, n. 467
truffa online – bonifici – carta prepagata – chargeback – recall – responsabilità dell’intermediario
La Postepay Evolution, pur essendo associata a un IBAN e al circuito Mastercard, costituisce una carta prepagata o di debito e non una carta di credito; pertanto, per i bonifici disposti mediante il relativo IBAN non è applicabile la procedura di chargeback, soggetta al termine di tredici mesi, ma esclusivamente quella di recall, da attivare entro dieci giorni lavorativi bancari dall’esecuzione dell’operazione. Non sussiste responsabilità dell’intermediario quando la richiesta sia stata presentata oltre tale termine e questi abbia comunque tentato il recupero delle somme presso la banca beneficiaria, poiché la restituzione richiede il positivo riscontro di quest’ultima e il consenso del beneficiario, anche qualora il cliente abbia effettuato i bonifici perché indotto da una truffa online.
Tribunale di Vibo Valentia – Sezione civile, in funzione di giudice d’appello,Sentenza 29 giugno 2026, n. 469
servizio idrico – acqua non potabile – riparto di giurisdizione – legittimazione passiva – manleva
Quando una domanda risarcitoria relativa al servizio idrico investa l’organizzazione del servizio o il cattivo esercizio del potere pubblico, la controversia è astrattamente riconducibile alla giurisdizione amministrativa. Tuttavia, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato sul merito e l’ente pubblico impugni la sentenza contestando soltanto la propria legittimazione passiva e l’omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta contro il gestore del servizio, senza formulare uno specifico motivo sul difetto di giurisdizione, su quest’ultima questione si forma il giudicato interno, che ne impedisce la rilevazione d’ufficio nel giudizio d’appello.
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