*Domenico Sorace
Il diritto internazionale è una fonte vincolante o è, più semplicemente, una cornice concettuale all’interno della quale è possibile operare in deroga, con relativa autonomia ed indipendenza? Il caso Almasri e la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2026.
CAPITOLO I –IL CASO ALMASRI COME BANCO DI PROVA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
1.1 La vicenda e il suo contesto
Il 18 gennaio 2025 la Corte Penale Internazionale (CPI) emette un mandato di arresto nei confronti di Osama Najeem Almasri, ex comandante del carcere di Mitiga in Libia, accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, tra cui tortura, omicidio volontario, violenza sessuale e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate a partire dal febbraio 2015.
Fermato a Torino in data 19.1.2025, nel corso di un controllo di polizia, Almasri avrebbe dovuto essere soggetto all’immediata attivazione delle procedure di convalida del fermo (48 ore), secondo quanto prescritto dallo Statuto di Roma che ebbe ad istituire la CPI, dalla legge italiana di adeguamento (L. 20 dicembre 2012, n. 237) e dalla normativa italiana in materia di convalida di misure cautelari. Ciò, tuttavia, non ha avuto luogo. Il Ministero della Giustizia, anziché trasmettere con immediatezza la richiesta di cooperazione all’autorità giudiziaria competente (Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma), temporeggia, si attribuisce un potere di valutazione (come spiegherà ex post il Ministro in Parlamento, si paventava una possibile insussistenza dei presupposti del mandato di cattura internazionale e la stessa indeducibilità formale della domanda, in quanto redatta in lingua inglese) e, in definitiva, lascia spirare il termine perentorio di 48 ore per la convalida. Tanto è vero che, in data 21.1.2025, la Corte d’Appello di Roma, priva dell’atto propedeutico del Ministero di Giustizia, è costretta a disporre il rilascio del prevenuto.
Nel frattempo, il Ministero dell’Interno, nella stessa data del 21.1.2026, adotta un provvedimento di espulsione nei confronti di Almasri, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e dispone che lo stesso venga trasferito con immediatezza in Libia a bordo di un velivolo militare di Stato.
In definitiva, con il suo comportamento omissivo, lo Stato Italiano, non solo vanifica l’ordine della Corte Penale Internazionale, ma beffardamente restituisce Almasri ai luoghi in cui i reati risultavano consumati.
1.2 Le conseguenze sul piano internazionale e interno
Le conseguenze sono immediate e gravi, sia sul piano internazionale che interno.
Sul piano internazionale, la Camera Preliminare I della CPI, con decisione del 26 gennaio 2026, formalmente deferisce l’Italia all’Assemblea degli Stati Parte, avendo accertato la violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma. Per la prima volta nella sua storia l’Italia, Paese in prima linea nei processi di costituzione di un diritto internazionale universale, subisce l’onta di un deferimento, tanto più grave in quanto basato su violazioni del diritto umanitario.
Sul piano interno, la Corte di Appello di Roma solleva questione di legittimità costituzionale della legge n. 237 del 2012, nella parte in cui non prevede l’automatismo delle procedure di cooperazione internazionale richieste dalla CPI. Detta procedura sfocia nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 23.07.2026, che dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4.
Il caso Almasri rappresenta, dunque, un paradigma emblematico di come la violazione degli obblighi internazionali possa generare conseguenze gravi per lo Stato-Nazione, tanto sul piano delle responsabilità internazionali, quanto sul piano dell’equilibrio di sistema interno.
CAPITOLO II – LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
2.1 Le fonti consuetudinarie
Le fonti del diritto internazionale si distinguono tradizionalmente in due grandi categorie: le fonti consuetudinarie e le fonti pattizie. Le prime trovano ingresso nell’ordinamento italiano per effetto del meccanismo di adattamento automatico sancito dall’art. 10, primo comma, della Costituzione, che dispone che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. In definitiva, le fonti di diritto internazionale di carattere consuetudinario acquisiscono valore costituzionale, essendo la stessa Carta ad assumerne la valenza.
Si ricorda che le norme consuetudinarie comprendono principi fondamentali quali il divieto di tortura, le regole sul diritto umanitario internazionale, le norme sull’immunità degli Stati e quelle relative alla responsabilità internazionale. Esse si formano attraverso la prassi costante, risalente ed uniforme, accompagnata dalla opinio iuris, ossia dalla convinzione diffusa della loro obbligatorietà giuridica.
2.2 Le fonti pattizie: i trattati internazionali
Le fonti di carattere pattizio risiedono, invece, nelle norme scritte contenute nei trattati e vengono introdotte nell’ordinamento Italiano, quando non immediatamente precettive, mediante uno specifico atto di ratifica. In ogni caso, alle norme pattizie viene attribuita valenza costituzionale e, se congegnate in forma di normazione ordinaria, assumono una necessaria primazìa anche rispetto all’ordinamento interno.
La rilevanza costituzionale dei trattati internazionali si è, invero, significativamente ampliata per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione. L’art. 117, primo comma, Cost. – nel testo novellato – ha colmato la lacuna della mancata copertura costituzionale per le norme internazionali convenzionali, imponendo al legislatore l’obbligo di rispettare i vincoli derivanti dalle norme pattizie. Esse, dunque, fungono così da parametro interposto, sia in sede di interpretazione ed applicazione, sia nel giudizio di legittimità costituzionale.
Con riferimento al parametro comunitario, per esempio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 227 del 24.06.2010, ha stabilito che “La giurisprudenza costituzionale ha individuato il sicuro fondamento del rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario nell’art. 11 Cost., in forza del quale la Corte ha riconosciuto, tra l’altro, il principio di prevalenza del diritto comunitario e, conseguentemente, il potere-dovere del giudice comune di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa”.
Tra i principali trattati che vincolano l’Italia vanno annoverati:
- Lo Statuto delle Nazioni Unite (San Francisco, 1945), ratificato con L. 848/1957, che istituisce l’ONU e impone agli Stati membri il rispetto degli obblighi in esso contenuti, tra cui la soluzione pacifica delle controversie e il rispetto dei diritti umani;
- La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, 1950), che garantisce i diritti fondamentali della persona e trova applicazione quale norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost.;
- Lo Statuto di Roma (1998), che istituisce la Corte penale internazionale, ratificato dall’Italia con L. 232/1999 e attuato con L. 237/2012;
- La Carta delle Nazioni Unite, i cui artt. 55 e 56 impegnano gli Stati a promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Riguardo allo Statuto di Roma, che è il centro dell’odierno intervento, basterà annotare che esso interviene su un ambito di estrema criticità, il diritto umanitario. L’art. 5 comma 1, nel dettaglio, statuisce che “La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:a) crimine di genocidio;b) crimini contro l’umanità;c) crimini di guerra; d)crimine di aggressione”. Un contesto estremamente perimetrato e dettagliato, che tuttavia coglie uno dei momenti più salienti della convivenza civile e del libero arbitrio dei popoli, anche nei frangenti più ostici ed ostili.
2.3 Il diritto dell’Unione europea – Il ruolo dell’art. 11 della Costituzione
Fonte autonoma e distinta dal diritto internazionale classico è il diritto dell’Unione Europea. Esso occupa una posizione privilegiata nell’ordinamento italiano, in relazione all’art. 11 della Costituzione, in forza del quale “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
È dunque in virtù di tale norma che «questa Corte ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa» (Corte Costituzionale, sentenza n. 227/2010). Il che ha implicato una comunione di scopo tra l’ordinamento interno e l’ordinamento comunitario, con giudizio di prevalenza di quest’ultimo alle condizioni costituzionali date.
Dunque, è l’art. 11 ad assicurare la copertura costituzionale alle limitazioni di sovranità imposte all’ordinamento italiano dalla partecipazione all’ordinamento internazionale (Cass. Pen.Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18932 del 26/05/2026). Come ribadito dal Giudice di legittimità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2025, l’art. 11 Cost. «non consente allo Stato italiano di invocare norme di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, per contrastare disposizioni di diritto sovranazionale», fatta salva la ricorrenza di eventuali controlimiti. Ne segue che la collocazione internazionale dell’Italia, dovuta alla scelta di essere parte – sia in quanto paese fondatore, sia in quanto paese recettore – dei trattati e delle istituzioni internazionali, implica conseguenze severissime circa i doveri di conformazione derivanti ed impone una cura speciale in fase di attuazione.
CAPITOLO III – IL CARATTERE VINCOLANTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED I C.D. “CONTROLIMITI”
3.1 Il primato del diritto internazionale
Il principio del primato del diritto internazionale sull’ordinamento interno costituisce un caposaldo della teoria delle fonti nell’ordinamento costituzionale italiano. Esso implica che lo Stato non possa invocare disposizioni di diritto interno – nemmeno di rango costituzionale – per sottrarsi agli obblighi internazionali assunti.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla Corte Costituzionale (n. 121 del 22.7.2025) la quale, come ricorda la Suprema Corte di Cassazione, I sezione Penale (n. 18932 del 26.5.2026), ha avuto modo di asserire che “Non può, in proposito, non rilevarsi che l’art. 11 Cost. consente di inquadrare le limitazioni di sovranità imposte al nostro sistema penale derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’ordinamento internazionale, legittimando, al contempo, le conseguenze che ne derivano sul piano delle forme di tutela delle prerogative delle parti processuali. Questa lettura dell’art. 11 Cost. è imposta dalla teoria del primato dell’ordinamento internazionale, che, come, da ultimo, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 luglio 2025, n. 121, non consente allo Stato italiano di invocare norme “di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale (…)”, fatta salva la ricorrenza di eventuali controlimiti, per contrastare disposizioni di diritto sovranazionale, atteso che, se così non fosse, si finirebbe per minare l’efficacia degli accordi convenzionali recepiti dal nostro Paese.
Con riferimento specifico allo Statuto di Roma ed alla necessaria cooperazione con la CPI, l’art. 1 della legge di recepimento ed attuazione n. 237 del 2012 stabilisce che «Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte […] e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano».
L’obbligo di cooperazione è dunque diretto, incondizionato ed immediatamente precettivo e non lascia alcun margine di valutazione discrezionale e\o di scostamento funzionale rispetto alle determinazioni assunte, in piena autodichìa, dalla Corte.
3.2 I controlimiti: l’eccezione e non la regola
L’unica deroga riconosciuta al primato del diritto internazionale è rappresentata, come visto, dalla dottrina dei c.d. controlimiti, introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 183 del 1973 e consolidata nella giurisprudenza successiva (n.121 del 22.7.2025, n. 181 del 30.10.2024). I “controlimiti” identificano quei principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato e quei diritti inalienabili della persona che non possono essere compromessi nemmeno da norme di diritto internazionale (Cass. Sez. Prima Penale, Sentenza n. 18932 del 26/05/2026; Sentenza n. 227 del 30/06/2010).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha fatto applicazione di tale dottrina nel caso dell’immunità giurisdizionale degli Stati, affermando che «il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l’esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero» (Cort. Cost., Sentenza n. 238 del 29/10/2014).
È bene sottolineare, tuttavia, che i controlimiti costituiscono un’eccezione e non possono essere invocati per ragioni di opportunità politica o per giustificare o, addirittura, coprire, un pensiero politico ostile, o una condizione di inerzia amministrativa. La loro applicazione richiede, invero, una motivata incompatibilità con un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, da rimettere tuttavia ad uno scrutinio terzo e non divisivo.
CAPITOLO IV – LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 143 DEL 2026: PROFILI RILEVANTI
4.1 La questione di legittimità e il suo oggetto
La Corte di appello di Roma, quarta sezione penale, investita dell’obbligo di convalidare nelle 48 ore il fermo di Almasri, non avendo ricevuto l’atto di propulsione dal Ministero di Giustizia, pur variamente compulsato, è stata costretta a disporne il rilascio. Nel contempo, avendo colto una falla nel Sistema, foriera di responsabilità internazionali del Sistema-Paese, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione allo Statuto di Roma e alla decisione 2011/168/PESC, nella parte in cui non prevedono che il Procuratore generale possa formulare le sue richieste e la Corte di appello deliberare sulle stesse a prescindere dall’atto di impulso del Ministro di Giustizia. Una condizione di vuoto normativo che la Corte remittente ha ritenuto meritevole di scrutinio costituzionale.
4.2 La declaratoria di illegittimità degli artt. 2 e 4
Ebbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2026, ha in primis attestato il valore vincolante ed imperativo della richiesta di cooperazione internazionale avanzata dalla C.P.I., fonte di obbligo conformatorio, paritetico e non contendibile per gli Stati Parte.
Posto quanto sopra, ed in stretta consecutio, ha ritenuto di dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, nella parte in cui non prevedono che la Procura Generale e la Corte d’Appello possano e debbano agire anche a prescindere dal filtro trasmissivo del Ministero di Giustizia. In particolare,
la sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito, nomofilatticamente, che il Ministro della Giustizia non è titolare di alcun potere di valutazione discrezionale, ma sia statutariamente chiamato ad immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale. Quanto sopra, con un’unica eccezione, e cioè una mozione motivata del Ministro Intesa a tutela di princìpi costituzionali preminenti. Una applicazione, insomma, del criterio dei controlimiti che, come ditto, deve tuttavia esercitarsi entro una interpretazione assolutamente rigorosa, tassativa e restrittiva.
Il motive del rigore interpretativo è ben delineato nel paragrafo 13 della sentenza, nella parte in cui è chiarito che “La Corte penale internazionale, istituita con lo Statuto di Roma, ha cognizione sui «most serious crimes of concern to the international community as a whole», motivo di allarme per l’intera comunità internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e ora anche il crimine di aggressione, crimina iuris gentium che, anche quando siano perpetrati dagli Stati, conculcano «valori universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani» (sentenza n. 159 del 2023, punto 9 del Considerato in diritto)…. Le questioni oggi all’esame di questa Corte si pongono al crocevia tra la rule of law internazionale, inscindibilmente connessa alla tutela della democrazia e dei diritti umani, e la salvaguardia del nucleo essenziale dei princìpi costituzionali, in una prospettiva che richiede un approccio integrato e un convergere delle diverse garanzie”.
I parametri costituzionali sulla cui base la Corte Costituzionale si è determinata sono stati, dunque, gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo direttamente relazionato allo Statuto di Roma. Si ricorda che l’art. 117 primo comma della Costituzione recita: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Dal che è stato facile evincere che il complesso procedimento modellato, in fase attuativa, dalla l. 237/2012, rischiava di assegnare all’autorità ministeriale, organismo non giurisdizionale, un potere di interdizione e condizionamento verso una procedura che, spinta da una autorità giurisdizionale, rischiava di opacizzarsi all’interno di una dimensione amministrativa.
4.3 Le rationes decidendi
La Corte ha fondato la propria decisione su tre argomenti principali:
- Il difetto strutturale della norma: Il meccanismo vigente non scongiurava il rischio paralizzante dell’inerzia ministeriale, giacchè attribuiva al Ministro «un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza». Il sistema consentiva al Ministro, in altri termini, di coltivare posizioni tacite, «sottratte a ogni controllo», e indugi arbitrari, incompatibili con la tempistica delle procedure di arresto e la natura dei crimini in questione. Nè poteva saldare la conservazione della norma la circostanza che la prassi consolidata avesse confermato, nel tempo, lo scopo e l’efficacia dell’azione cautelare internazionale. Il caso Almasri ha dimostato che le sole prassi non bastano a resistere a pulsioni contrarie, imponendo pertanto l’intervento additivo della Corte Costituzionale.
- Il principio di leale collaborazione: La disciplina censurata ha violato il principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa, CPI e autorità giudiziaria. L’obbligo di dare immediata esecuzione alle richieste della CPI deve trovare riscontro nell’obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego, senza che i dubbi coltivati possano legittimare l’esclusione del vincolo internazionale. Soprattutto in materia di misure cautelari, in cui i termini di ristoro sono brevi (48 ore) ed essenziali a pena di decadenza. Ciò, come riferisce il paragrafo 16 della sentenza, sulla base dell’art. 86 dello Statuto di Roma che, con formulazione incisiva, impone agli Stati di «coopera[re] pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.
- c) La natura eccezionale del diniego: La Corte ha precisato che il rifiuto ministeriale è configurabile solo in «ipotesi eccezionali» che interferiscano con «i princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)». Certamente, fa intendere la Corte, non è dato rifiutare o ritardare l’adempimento per ragioni di opportunità politica o discrezionalità amministrativa.
4.4 Le questioni dichiarate non fondate
In questo quadro, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, osservando che le procedure ivi congegnate risultano autosufficienti e non confliggono con l’obbligo pattizio di cooperazione. In effetti, gli artt. 11 e 13 pongono una disciplina integralmente giurisdizionalizzata, in cui la mediazione del Ministro di Giustizia scompare e l’intero iter è demandato ad organismi giurisdizionali (istanza della Procura Generale, determinazione della Corte d’Appello). Non solo, ma l’art. 13 della l. 237/2012, nel confermare il contesto esclusivamente giurisdizionale delle procedure di esecuzione del mandato di arresto internazionale, chiarisce i vincoli temporali che le permeano e determina casisticamente le deroghe:
- Il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d’appello unitamente agli atti. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l’avviso della data dell’udienza.
- La corte d’appello di Roma decide con le forme dell’articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all’articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto.
- La corte d’appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;
- b) non vi è corrispondenza tra l’identità della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;
- c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
- d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.
Ad ulteriore chiarimento, si ricorda che l’art. 2 della l. 237/2012, additivamente dichiarato incostituzionale, statuisce che
- I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.
- Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
- Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l’esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.
Mentre l’art. 4, parimenti additivamente dichiarato incostituzionale, prescrive che:
Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione, ovvero perché, nei casi indicati dall’articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell’attività da eseguire nel territorio dello Stato…
In definitiva, si evidenzia che il testo della l. 237/2012, ove non correttamente raccordato alla ratio complessiva dello Statuto di Roma, poteva impropriamente, prima dell’intervento additivo della Corte Costituzionale, essere inteso come attribuzione al Ministro di un potere temporale improprio, in nuce incompatibile con la primazia operativa della Corte Internazionale Penale.
CAPITOLO V – LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
5.1 La responsabilità internazionale dello Stato
La violazione degli obblighi internazionali non è immune da conseguenze. Secondo i principi consuetudinari codificati dalla Commissione Di Diritto Internazionale (CDI) sulla responsabilità degli Stati inadempienti, ogni fatto internazionalmente illecito fa sorgere una specifica responsabilità, con conseguente obbligo di riparazione del danno procurato. Si ricorda che il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, prodotto dalla CDI nel 2001, pur non essendo mai assurto a veste di trattato internazionale, costituisce comunque un testo di riferimento per la modulazione della responsabilità internazionale. Secondo detto “Progetto”, invero:
“Articolo 1
Responsabilità di uno Stato per i suoi atti internazionalmente illeciti
Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale.
Articolo 2
Elementi di un atto internazionalmente illecito di uno Stato
Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente
in un’azione o in un’omissione:
- a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e
- b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato”.
Ebbene, è fuor di dubbio che, nel caso di specie, si sia registrata una rottura del principio di solidarietà internazionale e che l’Italia sia venuta meno, oggettivamente ed al di là degli intendimenti sussunti, al principio di leale collaborazione che fonda la partecipazione allo Statuto di Roma. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 96 dello Statuto, “Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza” e che, ai sensi dell’art. 97, “Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l’esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema”.
Dunque, de jure condito, il deferimento all’Assemblea degli Stati Parte, per violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, costituisce atto prescritto dalla norma internazionale. Si tratta di una conseguenza direttamente collegabile allo svolgersi degli eventi ed assume, come è evidente, un tratto di straordinaria gravità, poiché pone l’Italia al centro di una verifica internazionale per inadempienza rispetto ad un trattato multilaterale liberamente sottoscritto e ratificato. Con danno per l’immagine e la reputazione del Paese, oltre che per le possibili implicazioni risarcitorie verso le vittime di Almasri. Del resto, l’art. 87 par.7 dello Statuto di Roma è, sul punto, “Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l’Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest’ultimo”. Il che rinvia ad una dimensione di consapevolezza e responsabilità giuridica e solidale, che è immanente in ogni atto di adesione pattizia a disposizioni di rango internazionale.
5.2 Le conseguenze sul piano dell’ordinamento interno
Sul piano interno, la violazione degli obblighi internazionali è parimenti rilevante. Essa può produrre:
- Questioni di legittimità costituzionale, come dimostrato dalla sentenza n. 143 del 2026, che ha caducato disposizioni di legge ritenute strutturalmente incompatibili (e\o erroneamente interpretabili) con gli obblighi di cooperazione sanciti dagli artt. 11 e 117 Cost. e dallo Statuto di Roma;
- Responsabilità penale dei titolari di funzioni istituzionali, laddove la condotta omissiva e/o attiva integri ipotesi di reato previste dall’ordinamento;
- Responsabilità politica, nelle forme previste dall’ordinamento costituzionale, per il Presidente del Consiglio e i Ministri coinvolti.
5.3 Il senso della sentenza n. 143/2026
La portata della sentenza n. 143 del 2026 travalica, per I suoi profili nomofilattici, il caso concreto. Essa afferma un principio di ordine generale: le scelte del Governo in materia di cooperazione con la CPI non sono libere, ma vincolate sia nel contenuto, sia nei tempi, sia nel fine. Il diniego motivato da controlimiti costituzionali è possibile, ma è strutturalmente eccezionale e soggetto a procedure di trasparenza e controllo, istituzionale e giurisdizionale. La discrezionalità politica, dunque, non può avere ingress e,comunque, non può tradursi in inerzia o libero arbitrio.
Come sottolineato dal comunicato stampa della Corte, il sistema delineato dalla legge nella versione dichiarata illegittima «mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari». Il che impone, perseguendo un ordine di chiarezza ed univocità, di pienamente perimetrare le forme ed i contenuti, anche ad evitare lo svolgersi di pericolosi precedenti.
CONCLUSIONI
Il caso Almasri e la sentenza n. 143 del 2026 della Corte Costituzionale consegnano all’ordinamento italiano – e al panorama internazionale – una lezione, in termini di sensibilità giuridica, di primaria importanza: il diritto internazionale è una fonte precettiva e le sue prescrizioni non sono contendibili. Il suo rispetto non è, dunque, rimesso alla discrezionalità politica degli organi governativi, o alle contingenze, ma è presidiato da meccanismi di controllo universali e permanenti.
In questo quadro, l’art. 11 e l’art. 117 della Costituzione non contengono mere clausole di stile, ma impongono allo Stato italiano il vincolo di onorare gli obblighi internazionali assunti, di cooperare con le istituzioni preposte e, nel caso di specie, di non frapporre ostacoli arbitrari all’esercizio della giustizia penale internazionale nei confronti degli autori di crimini contro l’umanità.
Le deroghe a tale obbligo – rappresentate dai controlimiti – sono costituzionalmente riconosciute, ma hanno il tratto della eccezionalità e, come tali, vanno motivate e soggette a controllo.
La violazione di tali principi, come il caso Almasri ha drammaticamente dimostrato, non resta senza conseguenze: genera responsabilità internazionale dello Stato, alimenta procedimenti di infrazione presso gli organismi preposti, determina l’intervento correttivo della Corte costituzionale, garante ultima della coerenza dell’ordinamento italiano e della conformità ai vincoli sovranazionali liberamente assunti.
Tutto quanto sopra impone una più alta ed intensa sensibilità costituzionale, che eviti derive liberamente possibiliste ed affermi il diritto delle nazioni quale fonte incontendibile e prescrittiva. In una parola, il diritto internazionale descrive e plasma vincoli assoluti e non negoziabili, dal valore universale e solidale. Occorrerà, dunque, ritrovare i canoni dell’universalismo giuridico e credere fermamente che solo il diritto internazionale potrà salvare il mondo dalla deriva autoritaria, dal relativismo degli equilibri, dalla brutale e sopraffatoria legge del più forte. Ove così non fosse, lo scenario tornerebbe a farsi fosco, con retrocessione verso mondi e metodi che pensavamo decorsi.
Del resto, nella terrificante congiuntura internazionale che stiamo vivendo (conflitto Russo-Ucraino, genocidio di Gaza, attacchi alle sovranità nazionali come quelle di Venezuela, Iran, Libano, etc.), il grande assente sembra essere proprio l’ONU, ovvero il diritto internazionale, unico possibile garante dell’equilibrio mondiale. Eppure, non lo si dimentichi, è stato l’Onu ad aver assicurato al mondo le libertà di cui oggi godiamo: la libera circolazione di navi ed aeromobili, il diritto di attraversamento di mari e cieli territoriali, il superamento delle reti date dai confini nazionali. Ed è su questi principi che si è costruita la comunità internazionale così come oggi la si intende, quale contesto in cui le persone possono liberamente circolare nel mondo e sentirsi parte di un insieme complesso e plurale.
Esattamente quanto accaduto per le merci ed i commerci che, con il WTO (World trade organizzation), organismo internazionale realizzato in ambiente ONU, si è dato luogo alla globalizzazione delle economie ed all’abbattimento progressivo delle frontiere, sia fisiche che doganali. Oppure, con le Convenzioni Solas (Safety of Life at Sea) e Marpol (MARitime POLlution), che hanno determinato, rispettivamente, i criteri fondativi per una navigazione sicura ed ecologicamente sostenibile.
Occorre, dunque, tornare al diritto internazionale, in quanto fattore di comunione dei popoli e di controllo delle forze eccentriche che, attraverso il potere, la forza, le ideologie e le armi, pretendono di restituire l’umanità ad un nuovo feudalesimo.
*Avvocato del Foro di Vibo Valentia, referente del COA per il progetto Il Foro Vibonese
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