Natura del Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(Tribunale di Vibo Valentia sentenza 12 aprile 2024, n. 198)
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si apre ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova sancite dall’art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell’ambito dell’onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell’obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto (sent. n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell’opposizione l’accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l’esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Decisione della causa sulla base della ragione più liquida
(Tribunale Catanzaro – sentenza 23 maggio 2024, n. 1086)
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenzedi economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione.
Al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ., Sez. III, 20/11/2009, n. 24542).
La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’articolo 276 c.p.c.
( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre)
ONERE PROBATORIO IN IPOTESI DI CREDITO PROFESSIONALE
(Tribunale Locri – sentenza 20 aprile 2024, n. 235)
Occorre preliminarmente rilevare come, in ossequio ai criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, incomba sul professionista che agisca per il pagamento del compenso l’onere della prova del titolo negoziale della pretesa creditoria azionata, costituito dal conferimento dell’incarico e dallo svolgimento effettivo della prestazione professionale in favore della propria asserita cliente (Cass.SS.UU. n. 13533/01: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”), con la precisazione che:
– la prova del contratto di prestazione d’opera intellettuale – e, in particolare, del conferimento dell’incarico professionale – , in assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam, ben potrà essere fornita, da chi ne affermi l’esistenza, con ogni mezzo e potrà sinanco essere raggiunta mediante presunzioni (cfr. l’orientamento consolidato della S.C. secondo il quale “il rapporto di prestazione d’opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrare l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” Cass. n. 11283/18; nello stesso senso, ex multis, anche Cass. n. 1792/17; n. 1462/13).
Soltanto una volta assolto dal professionista onerato l’onere probatorio delle circostanze fattuali suenunciate, graverà quindi sul cliente, convenuto per l’adempimento, la prova dell’avvenuto pagamento o di altri fatti impeditivi.