Rassegna di Giurisprudenza del Lavoro

4 views 7:18 pm 0 Comments Luglio 31, 2026

Tribunale di Vibo Valentia, Sezione lavoro, sentenza 3 luglio 2026, n. 641

indebito previdenziale – ripetizione di somme non dovute – onere della prova – spese processuali

In materia di indebito previdenziale, il beneficiario che agisca per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituzione delle somme percepite deduce necessariamente l’esistenza del proprio diritto alla prestazione e deve, pertanto, provare i relativi fatti costitutivi. Qualora il diritto sia subordinato al mancato superamento di determinati limiti reddituali, incombe sull’accipiens dimostrare il rispetto di tali limiti per l’intero periodo contestato, non essendo sufficiente la produzione di dichiarazioni reddituali riferite soltanto ad alcune annualità o al solo coniuge.

 

Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro -Sentenza 3 luglio 2026, n. 639
personale scolastico a tempo determinato – ferie non godute –Divieto di automatica imputazione delle ferie- indennità sostitutiva

Il docente a tempo determinato ha diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, calcolata sulla differenza tra le giornate maturate e i giorni di sospensione delle lezioni nei quali la fruizione è consentita per legge. Il docente non può, tuttavia, essere considerato automaticamente in ferie nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative: la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità può verificarsi soltanto qualora l’amministrazione dimostri di averlo tempestivamente invitato a fruirne, informandolo espressamente delle conseguenze della mancata fruizione.

 

Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro,Sentenza 1° luglio 2026, n. 614
Lavoratori agricoli – cancellazione dagli elenchi nominativi – ricorso amministrativo – decadenza – subordinazione

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’INPS degli elenchi nominativi trimestrali di variazione dei lavoratori agricoli costituisce forma legale di conoscenza del provvedimento di cancellazione ed è, pertanto, idonea a far decorrere, dalla conclusione del periodo di pubblicazione, il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993.

 

Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro ,Sentenza 1° luglio 2026, n. 622
dirigenza sanitaria – permanenza in servizio oltre l’età pensionabile – discrezionalità dell’amministrazione – giurisdizione

L’art. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 22 della legge n. 183 del 2010, non attribuisce al dirigente medico o sanitario un diritto pieno e incondizionato a permanere in servizio fino al settantesimo anno di età. La condizione secondo cui il trattenimento non deve determinare un aumento del numero dei dirigenti costituisce un limite negativo, il cui rispetto non comporta l’automatico accoglimento dell’istanza: l’amministrazione conserva il potere discrezionale di valutarla alla luce delle proprie esigenze organizzative, della dotazione organica e degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di settore.

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