La Sentenza n. 33 del 21.03.2025 della Corte Costituzionale: tra passato e futuro, pronta a scardinare un andirivieni di pregiudizi e di falsi miti
Deborah Cosentino*
- 1. Cenni storici ed introduttivi
Ottaviano Augusto (uno dei fondatori dell’Impero Romano) rimasto orfano all’età di quattro anni, venne adottato da Gaio Giulio Cesare, suo prozio…
Questo è uno dei molteplici esempi di applicazione di un istituto, mutevole nel tempo, che prende il nome di adozione.
Si definisce adozione l’atto che attribuisce a un soggetto (l’adottato) la qualità giuridica di figlio di un altro soggetto (l’adottante) anche se il primo non è stato generato dal secondo.
L’adozione costituisce un vincolo giuridico di filiazione tra persone non unite da una relazione biologica che, adeguata alle vulnerabilità del soggetto, consente allo stesso di vivere in un ambiente familiare protetto promuovendo il suo sviluppo e la sua integrazione, in linea con il principio del superiore interesse e con il diritto alla protezione speciale per i soggetti privi di un ambiente familiare.
Il codice civile Italiano, al Titolo VIII capo I rubricato dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti, enuncia che “L’ adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o [ legittimati ] che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendano adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente”[1].
Trapela una visione adulto centrica, in cui si pone al centro l’esigenza di genitorialità di coppie senza figli a discapito dei diritti delle persone adottive, visione che sarà superata a seguito di una serie di riforme avvenute a livello giuridico a partire dalla fine degli anni 70 e dell’emanazione della Convenzione de L’Aja del 1993[2] sull’adozione internazionale sottoscritta da diversi Paesi di Origine e dai Paesi di Accoglienza mediante il quale l’adozione ha cambiato modo di essere, diviene strumento per garantire ai bambini, in condizione di adottabilità, il diritto ad una famiglia.
“L’adozione ha quindi visto progredire l’attenzione nei confronti dell’infanzia e dei suoi diritti modificando il ruolo del bambino nel processo adottivo da strumento dei bisogni e dei desideri degli adulti a protagonista centrale, dando perciò attenzione a quella che viene definita infanzia abbandonata”.[3]
Si prosegue con gli articoli 296 e 297 c.c. i quali stabiliscono che, “per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottato; è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati”
L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 c.c. dev’essere un atto libero e consapevole e può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
“Il consenso dell’adottante e dell’adottato o del legale rappresentante di questo dev’essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottato ha la residenza.
A seguito di ciò, il tribunale assunte le opportune informazioni, verifica se tutte le condizioni della legge sono state adempiute e se l’adozione conviene all’adottando”[4].
In passato, le normative adottate erano le seguenti: R.D. n. 1357/1919 permetteva l’adozione degli orfani di eventi bellici del primo conflitto mondiale e dei nati fuori dal matrimonio nello stesso periodo bellico e la L. n. 1458/1940, le previsioni del RD n.1357/1919, vennero estese agli orfani rimasti tali a causa degli eventi bellici del secondo conflitto mondiale.
Nel presente, sono le normative europee, le leggi Italiane e soprattutto il codice civile e la Costituzione a reggere questo istituto.
“E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”[5].
L’adozione è un istituto peculiare che comporta una decisione permanente ed irreversibile che modifica in modo totalizzante la vita di un minore.
Affinché venga vagliata la possibilità dell’adozione, gli ordinamenti giuridici devono assicurarsi che venga realizzata secondo i criteri che ne favoriscono il successo ed un’adeguata valutazione dell’idoneità delle candidature presentate. (Sul tema si rimanda al capitolo successivo).
§2. L’adozioni di minorenne
L’adozione di minorenne è definita dal legislatore “estremo intervento” cui fare ricorso qualora la famiglia di origine, ancorché supportata attraverso gli interventi predisposti dal Servizio, non offre al minore adeguate cure ed affetto indispensabili per il suo sviluppo e dunque il minore sia concretamente in stato di abbandono materiale e morale.
“L’adozione non è finalizzata ad assicurare al minore le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una extrema ratio”[6]
E’ da definirsi estremo ed a carattere sussidiario anche perché, in base alla normativa n.184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e ss.mm, è preminente il diritto di ogni minore a crescere all’interno della propria famiglia.
La legge n.184/1983 è considerata fondativa dell’impostazione giuridica per l’adozione in Italia, insieme alle modifiche presentate dalla legge n.149/2001.
Quest’ultima è stata promulgata con l’intento di modificare e migliorare la legge 184/1983, limitando la discrezionalità giudiziaria, ponendo le basi per una costruzione processuale più equilibrata, ispirata ai principi del giusto processo.
L’art.6 della legge n. 184/83 stabilisce che l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L’età degli adottandi deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Le due normative vanno a sottolineare il concetto cardine dell’adozione: il minore ha diritto a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia; è perciò compito dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali assicurare che questo diritto venga attuato, aiutando con i mezzi disponibili le famiglie in difficoltà e prevenendo l’allontanamento dei minori dalla propria famiglia di origine, nonché l’interruzione del rapporto di filiazione con i genitori.
Dunque, solo nel momento in cui il minore presenti all’interno della propria famiglia un grave rischio per la propria salute fisica e mentale, il Tribunale per i Minorenni interviene allontanando il bambino e avviando un percorso apposito per la sua sicurezza e la sua crescita.
Tale percorso prevede diverse fasi: la dichiarazione dello stato di abbandono del minore, lo studio di coppia richiesto dal Tribunale, la dichiarazione di disponibilità da parte dei coniugi per l’adozione nazionale, l’emanazione del decreto di idoneità della coppia per l’adozione internazionale, la fase di attesa seguita da quella dell’abbinamento e dell’affidamento preadottivo (solo nell’ambito dell’adozione nazionale) ed infine l’emanazione del decreto di adozione.
In merito al motivo dello stato di abbandono dei bambini, dal rapport redatto dalla commissione emerge che oltre il 60% dei minori ha subìto un abbandono vero e proprio, un’altra percentuale pari al 25%, riguarda i casi di perdita della responsabilità genitoriale[7].
Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare; non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali[8].
§3. Confronto tra adozione nazionale ed adozione internazionale
Il percorso che le coppie intraprendono per la strada dell’adozione è più o meno simile sia che si tratti di adozione nazionale che internazionale.
“Il sostegno al percorso adottivo, indipendentemente dal suo esito finale, inizia con la prima richiesta di aiuto da parte della coppia; esso assolve in qualche modo ad una funzione materna, di contenimento nei confronti della coppia”[9].
Come per l’adozione nazionale, l’adozione internazionale è consentita ai due coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto.
Per quanto concerne l’adozione nazionale, gli aspiranti genitori adottivi presentano la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni competente[10].
Una volta concluso lo studio di coppia volto ad acquisire elementi di conoscenza sulla situazione e storia personale, sanitaria e familiare, i servizi trasmettono al Tribunale per i Minorenni la relazione sociale e psicologica e la relazione di sintesi.
A questo punto, la disponibilità della coppia viene registrata e inserita in una sorta di archivio e nel momento in cui si presenti la situazione di un minore dichiarato idoneo all’adozione, il Tribunale identificherà tra le coppie disponibili, quella che maggiormente risulti adeguata per le caratteristiche del bambino/a.
Diversamente, relativamente all’adozione internazionale caratterizzata da diverse fasi, al momento della ricezione della relazione congiunta sociale e psicologica, il Tribunale per i Minorenni convoca i coniugi e se lo ritiene opportuno dispone ulteriori approfondimenti, pronunciando l’idoneità o l’inidoneità della coppia attraverso decreto motivato[11].
Dopo diversi controlli, il Tribunale per i minorenni ordina la trascrizione del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera nei registri dello Stato Civile. Con la trascrizione il bambino acquista la cittadinanza italiana con effetto retroattivo alla data di emissione della sentenza; il minore conserva, comunque, la sua cittadinanza.
Oltre al Tribunale per i minorenni sono molteplici le figure coinvolte nel processo dell’adozione: professionisti, enti locali ed enti del terzo settore.
Nello specifico, la Regione Calabria è dotata di un servizio regionale per le adozioni internazionali: un organismo pubblico autorizzato allo svolgimento delle procedure per l’adozione internazionale, iscritto all’albo degli enti autorizzati dalla commissione per le adozioni internazionali per le persone residenti in Calabria. Questo organismo promuove iniziative rivolte all’intera cittadinanza e garantisce formazione, informazione e sostegno al progetto adottivo.
A seguito della breve e non del tutto completa analisi del lungo iter adottivo, è d’uopo analizzare i dati statistici acquisiti.
Nel Rapporto della Commissione per le Adozioni Internazionali (autorità che controlla e promuove l’intero meccanismo del procedimento adottivo) datato 2021, emerge come solo il 15,8% delle coppie ha fornito la disponibilità per adottare due bambini e solo il 2,3% tre bambini o più, mentre l’81,9% si sono rese disponibili all’adozione di un solo minore.
Per quanto riguarda l’età, in base al genere: il 60,9% delle bambine sono state adottate ad una età tra i cinque e i nove anni, i maschi, il 57,9% sono stati adottati nell’arco di età tra i cinque e i nove anni, mentre i minori c.d. special needs adottati sono pari al 48,5%[12].
In Italia, è presente un programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) di supporto sociale, teso a creare reti di aiuto, comunità e crescita educativa nei confronti di minori soprattutto vulnerabili e fragili[13].
Nel primo semestre del 2025, secondo il prospetto effettuato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, le adozioni internazionali concluse in Italia sono state 242.
- §4. Corte Costituzionale Sentenza n. 33/2025
Con la sentenza n. 33/2025 la Corte Costituzionale ha aperto la strada alle adozioni internazionali da parte delle persone single, le quali potranno adottare un minore straniero in stato di abbandono; un’occasione per ripensare il concetto di genitorialità e ridefinire i ruoli di genere.
La Corte Costituzionale, dichiarando incostituzionale l’esclusione delle persone sole dall’ adozione di minori stranieri, ha stabilito che l’essere single non può rappresentare una barriera assoluta all’adozione, riconoscendo che anche una persona non in coppia può offrire un ambiente stabile e armonioso oltre che garantire affetto, educazione, istruzione e supporto economico.
Nello specifico, la Corte chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117 c.1 della Costituzione e all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto dell’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore[14].
L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, lasciando al giudice minorile la possibilità di accertare in concreto l’idoneità.
Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso[15].
Alla luce di ciò, le persone sole che adottano entrano a pieno titolo nel sistema di tutele previste per i genitori adottivi dal d.lgs. n. 151 del 2001, che assumono un valore nuovo alla luce della recente pronuncia; tutti i diritti riconosciuti ai genitori adottivi sono ora accessibili anche ai single: dal congedo di maternità (o paternità) obbligatoria, ai permessi per malattia del figlio, passando per il diritto a non essere licenziati nel primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.
L’intervento della Corte Costituzionale, nasce da un caso concreto ed in seguito ad un pronunciamento del Tribunale per i minorenni di Firenze, il quale si riporta brevemente.
Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 29 bis della legge n. 184/83(Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui viene impedito a persone non coniugate residenti in Italia di accedere alla procedura per l’adozione internazionale.
“Secondo il giudice rimettente, tale divieto viola gli articoli 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in quanto comprime il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione, senza garantire un’effettiva tutela dell’interesse del minore.
La ricorrente, R.B., persona non coniugata, aveva chiesto l’idoneità per l’adozione internazionale di un minore.
Dopo un’indagine psico-socio-familiare era risultata idonea, ma non poteva procedere nella domanda a causa dell’esclusione normativa prevista dagli artt. 29 bis e 30 della legge 184/1983”[16].
Successivamente, si è espressa la Corte Costituzionale considerato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, dichiarando l’illegittimità delle norme censurate per violazione degli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui impediscono alla persona non coniugata di essere ammessa alla procedura per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale.
L’argomentazione seguita dalla Corte Costituzionale è interessante nella prospettiva della ricostruzione dell’approccio costituzionale al rapporto tra fonti interne e fonti internazionali e al dialogo con la Corte europea dei diritti dell’uomo nell’interpretazione delle norme che tutelano i diritti fondamentali.
“Nell’osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU e nel raccordo con i principi costituzionali interni, spetta a questa Corte intervenire per garantire tutela ai diritti previsti dalla Convenzione”[17].
Si tratta di un principio che la Corte Costituzionale ha tratto in via interpretativa dallo stesso art. 117, primo comma, Cost. che stabilisce l’obbligo per il legislatore di rispettare le norme della CEDU e che non vincola il giudice interno a seguire necessariamente un particolare pronunciamento.
Sulla base di questo principio la Corte Costituzionale ha in sostanza delineato per se’ un ruolo interpretativo diretto delle norme della CEDU, che può esercitare anche in mancanza di sentenze della Corte europea nella materia oggetto del giudizio.
Inoltre, evocando il principio di sussidiarietà sancito dal Preambolo della Convenzione europea e richiamando il dovere di ogni Stato di rispettare i diritti e le libertà tutelate dalla Convenzione europea nell’ambito del proprio ordinamento interno, la Corte Costituzionale ha dichiarato che ad essa stessa spetta un’attenta opera interpretativa dell’art. 8 della CEDU.
Come ha sottolineato la Corte Costituzionale, il divieto censurato va anche collocato in un contesto sociale che oggi è caratterizzato da un drastico calo delle domande di disponibilità all’adozione internazionale negli ultimi venti anni; non vi è quindi alcun vantaggio giuridico derivante per il minore dall’essere inserito in una famiglia composta da una coppia di coniugi uniti in matrimonio.
Pertanto, la Corte Costituzionale ha giudicato che, alla luce del complesso degli interessi coinvolti e della stessa finalità dell’istituto dell’adozione internazionale, il divieto censurato comprimesse in misura sproporzionata il diritto individuale al rispetto della vita privata e dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.
Benché la sentenza produca effetti solo nei riguardi delle persone non coniugate che intendano adottare minori stranieri in via internazionale e non riguarda gli individui parti di un’unione civile, né concerne l’adozione nazionale, essa indubbiamente apre le porte ad un auspicabile intervento legislativo che armonizzi l’intera disciplina dell’adozione.
Lo stesso legislatore ha inoltre riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore e la verifica della stabilità e armoniosità del contesto familiare è questione che non dovrebbe dipendere da un modello astratto, ma dalla verifica delle condizioni di fatto concrete del caso, tenendo conto anche della complessiva rete delle relazioni familiari della persona richiedente.
- §5. Conclusione
L’adozione è un atto d’amore verso un’altra persona che non ha il tuo sangue, è un atto interiore, è accoglienza mentale, è osservazione ed ascolto.
L’adozione internazionale inoltre è pazienza e perseveranza.
Con la sentenza n. 33/2025 della Corte Costituzionale è emerso che, è incostituzionale escludere le persone singole dall’adozione internazionale dei minori.
Bene, l’incostituzionalità si percepisce? Mi spiego meglio.. ci troviamo in un contesto sociale in cui le persone in coppia sono sempre meno ed avanzano le persone singole, l’abbandono silente di bambini nel mondo è allarmante e molti bambini sono orfani.
La disponibilità ad adottare esiste ed è concreta, ma si preferisce non adottare o rimandare nel farlo.
Ognuno compie le proprie scelte, ma a volte bisogna prendere atto delle impossibilità oggettive ed avere coraggio di intraprendere un percorso diverso quale ad es. quello dell’adozione.
Dunque, è vero che la sentenza della Corte Costituzionale nell’affrontare il tema dell’adozione delle persone singole, rappresenta un passo significativo ed un’apertura verso la società, ma permangono criticità oggettive e pregiudizi.
In primis, è il pensiero sociale a non essere adeguato e sensibile nei confronti dell’adozione, in secundis è l’iter legislativo “a spezzoni” che scoraggia la cittadinanza.
Anche l’informazione non è efficace; la cittadinanza non viene informata, è analfabeta su questo tema.
Affinché si abbia un’informazione più puntuale e precisa, si deve far ricorso ai c.d. sportelli di adozione, spazi fisici gestiti da enti del terzo settore e coadiuvati da professionisti che, tuttavia, sono presenti solo in alcune realtà locali.
Relativamente alla realtà Vibonese, emerge che esigui sono i riferimenti in tal senso, permane solo l’intervento dell’ente Comunale; infatti un cittadino Vibonese interessato al tema, può solo rivolgersi agli sportelli attivi, da diversi anni, a Cosenza o a Reggio Calabria.
Dunque, è opportuno incrementare la rete ed istituire sportelli anche nel territorio Vibonese e in ogni altro contesto comunale che, ad oggi risulta privo di uno sportello, al fine di rendere la cittadinanza informata e consapevole delle scelte.
In conclusione, probabilmente, l’unico aspetto conosciuto dai cittadini riguarda i costi definiti esosi.
Non intendo confermare o smentire quanto sopra, ma intendo precisare che per quanto concerne l’adozione internazionale, il dovuto varia in base allo Stato di provenienza dell’adottando e che esistono degli scaglioni applicabili.
Inoltre, i costi affrontati per l’iter previsto dalle adozioni internazionali, possono essere ammortizzati beneficiando dei contributi straordinari messi a disposizioni dallo Stato Italiano.
Sono previste diverse tipologie di contributi economici straordinari, ciascuna con requisiti specifici. Esempi: Contributo straordinario per incarichi conferiti nel 2025-2026: i destinatari sono i nuclei familiari che hanno conferito incarico tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. Importo: 2.500 euro per nucleo familiare. Finalità: incentivare l’avvio di nuove procedure adottive internazionali;
Contributo straordinario per genitori adottivi di minori con Special Needs: i destinatari sono i nuclei familiari che hanno adottato all’estero minori portatori di bisogni speciali, con ingresso autorizzato in Italia tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.
Importo: 3.500 euro per nucleo familiare. Finalità: favorire l’accoglienza e l’integrazione dei minori con esigenze particolari[18].
Le domande potranno essere presentate nei seguenti periodi:
Dal 20 novembre 2025 al 30 gennaio 2026; dal 1° maggio al 30 giugno 2026; dal 1° novembre al 31 dicembre 2026.
Per onestà intellettuale, si evidenzia che anche le persone singole possono beneficiare di alcuni contributi economici.
In attesa di una revisione e modernizzazione degli assetti legislativi concernenti l’adozione nazionale da estendere alle persone singole, concludo affermando che la capacità di adottare non è una questione di “stato civile”.
Adottare non è il diritto di un adulto, ma il diritto di un’altra persona ad avere una famiglia.
*avvocato del Foro di Vibo Valentia
[1] Nell’ art. 291 c.c. la parola legittimati è stata soppressa dall’art. 105 c. 4 Decreto legislativo n. 154/2013.
Il medesimo articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 245/2004, nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni e se maggiorenni non consenzienti;
[2] Tale Convenzione fu redatta con l’obiettivo di fornire delle risposte alle crescenti criticità legate al fenomeno; essa obbliga i Paesi di origine e i Paesi di accoglienza a garantire delle procedure fissate per tutelare il bambino che andrà in adozione, nonché i genitori biologici ed i potenziali genitori adottivi.
Gli obiettivi della Convenzione sono costituiti da norme universali che devono essere accettate da tutti in quanto tutelano tre importanti aspetti: la protezione del bambino, la protezione dei genitori biologici e la protezione dei genitori adottivi;
[3] Chistolini M., Scenari e sfide dell’adozione internazionale, 2009;
[4] Articoli 311/312 c.c.
[5] Costituzione Italiana art. 30.
[6] Corte di Cass. sentenza n.1476/2021
[7] https://www.commissioneadozioni.it/media/bjcbcqlh/reportcaiprimosemestre2022.pdf
[8] Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale ratificata con legge 476/1998;
[9] Chistolini, M., La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla, 2010;
[10] Si denomina dichiarazione di disponibilità e non più domanda di adozione; questo cambiamento di termini sottolinea un messaggio di grande rilevanza etica: due persone non chiedono più un bambino, ma si dichiarano disposti ad accogliere un bambino;
[11] Per quanto riguarda l’adozione internazionale, l’Italia aderì alla Convenzione con conseguente emanazione della legge n.476/198 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale”, imponendo l’obbligo del ricorso ad enti autorizzati.
[12]Con il termine special needs adoption si indicano quelle situazioni che, a causa di diverse ragioni, presentano i cosiddetti bisogni speciali” quali presenza di gravi problematiche sanitarie, la presenza di gravi esperienze sfavorevoli che hanno dato luogo nel bambino ad un funzionamento psicologico- comportamentale particolarmente problematico, etc;
[13] Il nome richiama il personaggio animato di Pippi Calzelunghe, simbolo di resilienza e di capacità di affrontare le difficoltà nel migliore dei modi.
[14] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/98476l.htm
[15] Estratto dalla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, in www.cortecostituzionale.it.
[16] Estratto dalla sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze, in www.altalex.com
[17] Sentenza n. 33/2025 Corte Costituzionale
[18] Informazioni presenti su www.adozionebrutia.it
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