Sul contrasto giurisprudenziale tra tesi della natura dichiarativa e tesi della natura costitutiva (avallata dalle Sezioni Unite)
Rossella Brosio*
Premessa
L’articolo è tratto dal ‘Codice dei Contrasti giurisprudenziali‘ (di cui la scrivente è stata co- autrice), testo che seleziona e fa emergere le questioni oggetto di contrasto giurisprudenziale (risolte dalle Sezioni Unite o ancora latenti) o, comunque, quelle interessate da sentenze di particolare rilievo, anche se espressione di indirizzi ormai consolidati. La selezione che il Codice (che come arco temporale da priorità alla giurisprudenza degli ultimi dieci anni) consente la facile individuazione sia della tesi prevalente sia degli orientamenti minoritari.
La natura giuridica della divisione ereditaria: tesi della natura dichiarativa.
A seguito della divisone, ciascun coerede è reputato unico e immediato successore del de cuius in ogni bene facente parte della sua quota, venendo meno ogni rapporto con la comunione ereditaria, tanto che il medesimo si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. Da questa regola, parte della giurisprudenza tradizionale ha ricavato la caratteristica più tipica della divisone, ossia la sua natura dichiarativa. Infatti, la divisone ereditaria, pur attuandosi dopo la morte del de cuius, costituisce l’evento terminale della vicenda successoria e, quindi, rispetto ad essa, non può considerarsi autonoma. Tale rilievo trova conferma nel dato positivo offerto dall’art. 757 c.c., che assegna efficacia retroattiva alle attribuzioni scaturenti dall’atto divisionale.
Diversamente opinando, si arriverebbe ad irragionevoli differenze di trattamento rispetto ad ipotesi sostanzialmente omogenee, non potendosi giustificare l’applicazione della norma in esame alla divisione ereditaria e la non applicazione di essa alla divisione operata dal testatore. Cass. civ., sez. II, 1° febbraio 2010, n.2313.
La tesi della natura costitutiva avvallata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 250211 del 2019.
Il contratto di divisione ereditaria produce effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, che costituisce un fatto del passato i cui effetti giuridici si esauriscono con l’insorgere della comunione ovvero con l’eventuale divisone disposta dal testore ex art. 734 c.c.
Esso produce i propri effetti immediatamente, con il mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge. Infatti, il suo contenuto- ovvero l’attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva- dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò ne determina indubbiamente il carattere di negozio inter vivos.
Va, infatti, precisato che il fatto che un negozio si inserisca nella vicenda successoria non implica affatto che esso debba essere qualificato come atto mortis causa: una volta che la successione si è perfezionata con le accettazioni dell’eredità da parte dei chiamati, il fenomeno successorio si è esaurito, rimanendo ad esso estranee le vicende negoziali successive.
L’atto di scioglimento della comunione ereditaria va , dunque, assimilato ( quanto alla natura e ai suoi effetti) all’atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovavano rispetto a un bene o a un complesso di beni; entrambi i contratti producono i loro effetti con il mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 250211.
*avvocato, collaboratrice Unical cattedra di diritto processuale civile
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