Antonio Scuticchio*
indice
- Premessa
- Basi normative nel codice antimafia, nel cp, nel cpp e nella l. 356/92
- i soggetti passivi di sequestro e confisca di prevenzione
- I Beni sequestrabili (e confiscabili)
- Collegamento tra bene e reato: la dimostrazione dell’origine illecita dei beni (presupposti probatori
- Premessa
Partendo dalle basi normative dei sequestri e delle confische di prevenzione, il presente lavoro si propone una ricognizione dei presupposti di legge attraverso cui arrivare all’ablazione, prima temporanea poi definitiva, dei patrimoni illeciti di matrice criminale associativa. Compara, inoltre, le norme di riferimento del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011, di seguito C.A.M.) con quelle analoghe del c.p.p. (321, sequestri) e del c.p. (confisca), allo scopo di evidenziare le principali differenze in ordine a i presupposti soggettivi e oggettivi ai fini della loro applicazione.
I suddetti argomenti,nello specifico, saranno trattati nei paragrafi relativi ai soggetti passivi, ai beni oggetto di sequestro e confisca nonché al collegamento fra beni e reati. Quadro complesso, quest’ultimo, in continua evoluzione elaborazione giurisprudenziale, che quindi lascia spazio a numerosi problemi interpretativi.
Non riguardano, invece, il presente lavoro, i sequestri e le confische per reati differenti da quelli associati vi (es., la confisca obbligatoria di beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reati contro la PA ex art. 322 ter cp o il sequestro ex art. 321 co. 2 bis cpp).
Anche gli aspetti procedurali delle misure di prevenzione sono esclusi dalla presente trattazione
2.Basi normative nel codice antimafia, nel cp, nel cpp e nella l. 356/92.
Sia il c.p. sia il c.p.p. sia il C.A.M. prevedono e normano il sequestro e la confisca. Ma tra i primi due e il terzo differiscono i presupposti per la loro applicabilità. Infatti, gli istituti contenuti nel cp e nel cpp riguardano i sequestri e le confisce cd. penali , quindi misure di sicurezza applicabili a soggetti indagati sottoposti a procedimento penale (nel caso del sequestro) o condannati definitivamente (nel caso della confisca). Invece, gli istituti previsti dal CAM (codice antimafia) fanno parte di un procedimento di prevenzione patrimoniale che, rispetto a quello penale, prescinde totalmente dall’accertamento di un reato.
Si consideri, infatti, che nel procedimento penale il presupposto che consente la confisca ai danni del colpevole è l’accertamento della responsabilità del commesso reato; invece, nella confisca di prevenzione rubricata all’art. 24 CAM viene in rilievo solo l’applicabilità della misura personale.
Del sequestro di prevenzione si occupa l’art. 20 CAM che consente al tribunale di sottrarre temporaneamente al proposto (anche d’ufficio) i beni nella sua disponibilità, diretta o indiretta, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, oppure quando i beni sono sospettati di essere il ‘ frutto ’ o il reimpiego ’ di attività. Con la confisca di prevenzione i patrimoni mafiosi divengono (salvo i casi di revocazione ex art. 28) definitivamente di proprietà dello Stato al termine del procedimento nei confronti della persona che non può giustificarne la legittima provenienza “e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”.
Per comprendere i presupposti e le circostanze che legittimano il sequestro e la confisca di prevenzione deve farsi ricorso alle norme del cp e del cpp che regolano gli analoghi istituti, e cioè l’art. 321 cpp (oggetto del sequestro preventivo) l’art. 240 cp (confisca), l’art. 416 bis co. 7 cp (che dispone i casi di confisca obbligatoria) l’art. 12 sexies l. 356/1992 (ipotesi particolari) che riguarda la confisca allargata o per sproporzione e si applica ai reati associativi per previsione del co. 2.
L’art. 321 co. 1 cpp prevede casi di sequestro obbligatorio (“Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati…”). Il co. 2 prevede un caso di sequestro facoltativo, (“ll giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”).
L’art. 12 sexies l. 356/1992 , che fino al termine ‘ economica ’ (quindi escluso il periodo “nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”) ricalca l’art. 24 Cam, presenta tuttavia un diverso presupposto soggettivo perché prevede la confisca (obbligatoria) dei beni del soggetto già condannato (come nella confisca ex art. 240 cp).
Altra differenza risiede nel fatto che, nella confisca penale e in quella allargata, il rapporto di ‘ pertinenzialità’ necessario per giustificare essa (e, prima ancora, il sequestro preventivo) non è tra il bene ed uno specifico fatto delittuoso, bensì tra la res e l’attività criminosa di un soggetto.
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza[1] (che conferma il dettato normativo) la confisca nelle ipotesi previste dall’art. 240 cp (“cose che servirono o furono destinate a commettere il reato…cose che ne sono il prodotto o il profitto ”), a differenza di quella prevista con l’art. 24 CAM, è soltanto facoltativa.
Al co. 2 dell’art. 240, invece, si ha un altro caso di confisca obbligatoria (“ cose che costituiscono il prezzo del reato ”).
Il contenuto dell’art. 240 bis ( confisca in casi particolari ), che riguarda anche i reati associativi mafiosi stante il richiamo all’art. 51 co. 3 bis cpp (Attribuzioni del Procuratore distrettuale ) agli artt. 416 bis e 416 ter cp. , ripete pedissequamente il contenuto dell’art. 12 sexie s e quindi quello (in parte) dell’art. 24 CAM.
Riepilogando, anche se gli istituti presentano significative affinità, la principale differenza tra confische penali e di prevenzione è quella soggettiva: mentre gli artt. 240 e 240 bis sono applicabili unicamente a un soggetto già condannato o che ha patteggiato la pena, per l’appicazione dell’art. 24 CAM, è necessario e sufficiente che il proposto sia “ persona nei cui confronti è instaurato il procedimento” (di prevenzione).
3.i soggetti passivi di sequestro e confisca di prevenzione
Le misure di prevenzione patrimoniale (sequestri e confische) si applicano agli stessi soggetti cui si applicano le misure di prevenzione personale ex art. 4 CAM. Così, infatti, prevede l’articolo 16 CAM.
L’art. 4 CAM elenca le misure applicabili dall’autorità giudiziaria, e cioè :
lett. A: “ gli indiziati di associazione mafiosa ex articolo 416 bis”;
lett. B: gli indiziati ex articolo 51, comma 3 bis CPP ( che, come detto al punto 1, comprende i soggetti indiziati di associazione mafiosa allo scopo di commettere altri delitti )
lett. B/2: indiziati per l’articolo 12 quinques legge 356 del 1992 , cioè intestazione fittizia di beni appartenenti alla criminalità organizzata; Lett. D, che contempla di nuovo l’articolo 51, co . quater del Cpp, cioè indagati di associazione mafiosa con finalità terroristiche o dedite a sovvertire l’ordinamento dello Stato2.
La differenza con le misure personali sta nel fatto che, come stabilisce l’art. 18 CAM, ai fini dell’applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione non è richiesto il presupposto della pericolosità del proposto, com’è invece per le misure personali. Ciò in quanto, come osserva autorevole dottrina3,il fumus del sequestro è diverso da quello richiesto ai fini dell’applicazione delle misure personali: è sufficiente che la cosa legata al reato possa consentire uno sviluppo del reato stesso (in tal senso v. anche sentenza Gifuni4).La scelta del legislatore di affrancare le misure patrimoniali da quelle personali ha consentito di estendere i sequestri e le confische anche a soggetti cd. terzi, come gli eredi e aventi causa o successori a titolo universale o particolare (art. 18 commi 2 e 3). Ai quali vanno aggiunti i soggetti anch’essi non qualificabili come pericolosi socialmente soltanto formalmente intestatari di beni che, in realtà, appartengono al proposto e sono nella sua piena disponibilità: vedi art. 26 co. 2 CAM (ascendenti, discendenti, coniuge, conviventi, parenti entro il sesto grado, affini entro il quarto grado, terzidesti natari di beni trasferiti a titolo gratuito o fiduciario), che possono subire la misura di prevenzione se hanno ricevuto i beni entro i due anni antecedenti la proposta della misura stessa5.
Dunque, il presupposto di carattere soggettivo consiste, dopo l’introduzione del principio di applicazione disgiunta dei provvedimenti personali da quelli patrimoniali, nella riferibilità delbene a un soggetto nei cui confronti sia irrogabile o sia stata irrogata una misura di prevenzione personale.
Tuttavia, va osservato che, nonostante il dettato dell’art. 18 CAM, la giurisprudenza della S.C: continua a sostenere come “la pericolosità del soggetto debba essere comunque accertata con riferimento al momento dell’acquisto del bene oggetto della richiesta,in quanto la finalità preventiva perseguita con il provvedimento ablatorio è quella di impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza”6 . Trattasi,comunque, di accertamento incidentale, quindi non è richiesta una precedente pronuncia sulla pericolosità del proposto.
Anche la norma generale sui sequestri preventivi, art. 321 cpp, co. 1 e 2 (logicamente applicabile ai titolari diretti o indiretti di patrimoni mafiosi) differisce dal sequestro di prevenzione poiché richiede una strumentalità del bene rispetto al reato, quindi la presenza di un soggetto già indagato o imputato, socialmente pericoloso.
4 I Beni sequestrabili (e successivamente confiscabili)
Con riguardo ai patrimoni della criminalità organizzata., i presupposti per il sequestro (e la confisca) di prevenzione sono essenzialmente tre: deve trattarsi di beni nella disponibilità diretta o indiretta del proposto; poi, deve trattarsi di beni di probabile provenienza illecita che, se immessi o già immessi nel mercato, minano l’economia7.
L’eccezione al presupposto dei beni di provenienza illecita è costituita dal sequestro per equivalente (art. 25 CAM): possono essere sequestrati anche beni di legittima provenienza se non è più possibile sequestrare beni del preposto di provenienza illecita o che si presumono tali perché il loro valore è sproporzionato al suo reddito dichiarato o all’attività economica svolta.
La ‘disponibilità’ va intesa in senso ampio: è sufficiente perché sia integrato il presupposto in esame un «potere anche di fatto, tale da determinare e condizionare in maniera decisiva la destinazione e l’impiego dei beni» (anche qualora tale potere derivasse direttamente dalla soggezione che l’indiziato è in grado di incutere nel formale proprietario del bene).
Invece, presupposto del sequestro preventivo ex art. 321 è che la cosa pertinente al reato sia suscettibile di aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso o di agevolarne altri (co. 1) o (co. 2, sequestro in funzione di confisca) la sia cosa che servì a commettere il reato o, ancora, quella che rappresenta il prezzo, il prodotto o il profitto di esso. Tuttavia anch’esso può estendersi come nel sequestro di prevenzione anche beni appartenenti a terzi8.
Ulteriore presupposto è che s i tratti di beni i quali possono essere temporaneamente sottratti dalla disponibilità del loro proprietario o detentore nel corso delle indagini o del processo penale in corso.
L’elenco dei beni sequestrabili (e confiscabili) si trova all’art. 104 disp. Att. Cpp (esecuzione del sequestro preventivo9)
- Collegamento tra bene e reato: la dimostrazione dell’origine illecita dei beni (presupposti oggettivi)
Secondo autorevole dottrina10, l’essenza costitutiva del processo di prevenzione poggia sul dubbio o sul sospetto, cioè sul ragionamento e sul convincimento, in parte aleatorio, che il soggetto che si sia arricchito illegittimamente o ingiustificatamente, violando le norme penali principali delle fattispecie incriminatrici. Il che sembrerebbe presupporre un quadro probatorio più semplificato rispetto a quello ordinario. In parte è così: si pensi alla confisca per sproporzione (art. 24) che inverte l’onere della prova a carico del proposto11, o al caso dell’art. 26 (intestazione fittizia) già contemplato al par. sub 2.
Nonostante questa semplificazione del quadro probatorio, la dimostrazione dell’origine illecita dei patrimoni mafiosi crea non pochi problemi, in fase di indagini, ai soggetti abilitati a proporre le misure ablatorie (PM distrettuale, Procuratore nazionale antimafia, Questore e direttore della DDA).
Non a caso, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2023, la presidente vicaria della Corte d’Appello di Catanzaro, Gabriella Reillo, ha segnalato come “ nelle richieste di sequestro / confisca di beni ex an. 12 sexies L. n. 356/92 o di applicazione di misure di prevenzione il requisito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi dichiarati è sovente accertato in modo non analitico, senza tenere in alcun conto il tempo in cui il bene è stato acquistato, il suo valore al momento dell’acquisto, il collegamento quantomeno sotto il profilo temporale con l’attività illecita intrapresa dall’indagato / imputato. Circostanze queste che spesso conducono al rigetto delle richieste o, peggio, alla restituzione dei beni dopo anni di sottoposizione degli stessi a sequestro o confisca, in esito alle procedure di revoca”.
In altre parole, spesso il collegamento tra bene e reato è provato in modo insufficiente perché la richiesta di misura di prevenzione è priva dei presupposti probatori richiesti dalla legge e dagli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali finora consolidati, i quali, su un piano generale e salve le singole fattispecie, sono tre. Di questi, il primo si ricava dall’ordinamento, gli altri due sono delineati espressamente dall’art. 20 CAM (sequestro):
A) Anzitutto, la sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato.
L’oggetto su cui ricade il sequestro preventivo deve avere una intrinseca, specifica e strutturale connotazione di strumentalità rispetto al reato commesso, cioè un legame funzionale tra la cosa che è servita a commettere il reato ma che è anche strutturalmente funzionale all’attuazione o protrazione dell’attività criminosa12.
‘Funzionale’ significa che è insufficiente una relazione meramente occasionale con il fatto illecito commesso. Si richiede una pericolosità ‘ generica’ o ‘ non qualificata’ , imperniata su una provenienza illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado poi di alterare il sistema legale dell’economia.
B) che vi sia sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato o l’attività del proposto. Il concetto di sproporzione si concretizza nel raffronto fra valore del bene, redditi dichiarati e attività svolta dal proposto in relazione all’epoca di acquisizione del bene (elemento la cui prova è essenziale). Non è richiesto un raffronto globale tra il patrimonio e il reddito, ma è necessario cercare l’illecita provenienza di ogni singolo bene inserito nel patrimonio, comparando quello che era il reddito ufficialmente disponibile con l’incremento patrimoniale determinato dell’acquisto del bene, al momento dell’acquisizione.
C) che esistano ‘ sufficienti indizi ’ sul fatto che i beni siano il frutto o il reimpiego di attività illecite. In questo caso si includono nella fattispecie dei beni illegittimamente acquisiti tutte le ipotesi di immissione di beni di provenienza illecita, sia essa diretta o indiretta, nei circuiti economici e finanziari . Con riferimento al lemma ‘frutto’, cioè impiego, il legislatore fa riferimento cioè a tutti quei beni comunque collegati all’attività illecita in base che un rapporto di derivazione diretta ovvero indiretta, quindi anche nel caso, scrutinato da recente giurisprudenza, “in cui l’acquisto originario sia stato reso possibile dall’attività illecita dell’acquirente, in qualunque modo espletata, pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l’attività illecita e l’acquisizione patrimoniale13“
A ben osservare i presupposti B) e C), nonostante la locuzione ‘ovvero ’ che nel corpo dell’art. 20 li separa, sono strettamente collegati, poiché è proprio la sproporzione tali beni e il reddito o attività del proposto a far ritenere verosimilmente che i beni entrati nel suo patrimonio originino da un’attività illecita o comunque ne costituiscono il reimpiego.
Con riguardo alla strumentalità del collegamento, anche la confisca penale ex art. 240 cp (sulle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato) ha come presupposto la dimostrazione della relazione di “ asservimento ” tra la cosa e il reato: la res, cioè, deve essere oggettivamente collegata al reato non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto collegamento strumentale.
Così come anche con riguardo al sequestro ‘impeditivo’ ex art. 321 co. 1 cpp occorre verificare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato.
L’oggetto su cui ricade il sequestro preventivo deve, infatti, avere una intrinseca, specifica e strutturale connotazione di strumentalità rispetto al reato commesso, cioè un legame funzionale con la cosa che è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale all’attuazione o protrazione dell’attività criminosa.
Sui presupposti probatori fin qui enunciati il giudice dovrà effettuare l’accertamento, in via incidentale e ai fini della successiva confisca, per la quale è richiesto uno standard probatorio (v. art. 24 CAM) analogo al sequestro.
Tuttavia, nella prassi l’autorità requirente è normalmente onerata, nel corso del procedimento, di supportare la richiesta con prove ancora più concrete e dettagliate che dimostrino la connessione dei beni con le attività criminali dell’imputato.
Per inciso, la richiesta di sequestro, anche quando viene rigettata, può sempre essere riproposta. Tuttavia, siccome ll principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione (ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della
pericolosità ai fini dell’applicazione della misura precedentemente rigettata), la condizione per reiterare la richiesta è che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi14. (In applicazione del principio la Corte d’Appello di Palermo, sent. 20/4/2015, annullando con rinvio, ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati).
In sintesi, il collegamento tra beni e reati deve essere basato su prove concrete e dirette che dimostrino che quei beni sono il prodotto o lo strumento di un reato (legato alla criminalità organizzata), e questo collegamento è essenziale per giustificare legalmente il sequestro e la confisca dei beni.
*avvocato, direttore responsabile Il Foro Vibonese
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Note
- cfr. Cass., Sez. Un., 17.12.2003 ↩︎
- Lo stesso articolo 4 elenca una serie di soggetti autori di reati estranei all’associazione mafiosa. Anche L’ art 18 CAM prevede che le misure di prevenzione patrimoniale si applichino anche ai finanziatori di organizzazioni terroristiche, e possono essere proposte indipendentemente dalla pericolosità del soggetto, ma ciò esula dal tema del presente lavoro. ↩︎
- G. Spangher,Tipologie di misure, in Trattato di Procedura penale ↩︎
- La storica pronuncia Gifuni (Cass. Pen., Sez. U., 25 marzo 1993 – dep. 23.4.1993 – n. 4, Rv. 193115) specifica, in esordio, che le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell’art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, cosicchè è preclusa – in quella sede – ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi, ed il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza di un’accusa ma deve limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad
un soggetto in una determinata ipotesi di reato ↩︎ - Esulano, invece, dal presente lavoro, i cd terzi in buona fede (artt. 51 che non possono essere considerati complici o prestanome del proposto. ↩︎
- Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 11/02/2014, n. 23641 (rv. 260103) ↩︎
- In tal senso v. ex multis, Cass. Pen., 17 marzo 2000, n. 1520. Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in materia di misure di prevenzione, il concetto di “ disponibilità ” del bene sottoposto a confisca, di cui all’art. 2 ter legge n. 575 del 1965, comprende una gamma di ipotesi diversificate, che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia a un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione personale. Ciò che rileva ai fini della confiscabilità dei beni non è la titolarità formale , ma piuttosto l’illegittima provenienza che è all’origine della loro acquisizione al patrimonio che è oggetto del provvedimento; di conseguenza è irrilevante il fatto che il soggetto possieda i beni a titolo personale o solo quale intestatario fittizio» (così Cass. Pen., 26 giugno n. 25228; analogamente v. anche Cass. Pen., 23 gennaio 1996, 2012, n. 25228; analogamente v. anche Cass. Pen., 23 gennaio 1996, n. 398). ↩︎
- M. Montagna, “Corpo di reato e cosa pertinente. I beni mobili e immobili sequestrabili” definisce i concetti di prezzo, prodotto e profitto. il prezzo del reato è costituito dal compenso dato o promesso ad una persona come corrispettivo per indurla, determinarla o istigarla a commettere il reato; il prodotto sono le cose create, trasformate, adulterate, acquistate o ottenute direttamente dal colpevole attraverso la sua attività illiceità; il profitto del reato è costituito dai beni indirettamente conseguiti dal reato (ad es. i vantaggi economici ricavati da colui che ha venduto le cose rubate o gli acquisti realizzati con il denaro rubato), ↩︎
- Il sequestro preventivo è eseguito (art. 104): a) sui mobili e sui crediti , secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa; d) sulle azioni e sulle quote socialazioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese e) sugli strumenti finanziari trumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico,,con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’dell’art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del d. leg. 21 maggio 2004, n. 170. ↩︎
- A. Cisterna, , le confische penali e di prevenzione ↩︎
- Nel senso che “ l ’organo proponente ha l’onere di provare la sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché l’illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni,
laddove il proposto ha la facoltà di offrire elementi diretti a neutralizzare quanto risultante nei suoi confronti indicando la legittima provenienza degli stessi beni ” (F. Menditto, NOVITÀ IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE, in Il libro dell’anno Treccani) 2017. ↩︎ - in tal senso giurisprudenza consolidata: tra le tante Cass., Sez. V, 30 ottobre 2014, n. 52251, B., in CED Cass., 262164; Cass., Sez. V, 28 maggio 2014, n. 26444, ivi, 259850; Cass., Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 36201, in Cass. pen., 2013, p. 1138; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2009, Marcante, in CED Cass., 246881; Cass., Sez. III, 2 ottobre 2007, n. 39011, Busca, ivi, 237936) ↩︎
- Cass. Pen. Sez. II, 03/02/ 2023, n. 30655 ↩︎
- v. Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 15/07/2016, n. 47233 (rv. 268175) ↩︎